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Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di Teleriscaldamento Torino Centro, Centrale termica di integrazione e riserva “Politecnico” ed ampliamento della rete di teleriscaldamento, Comune di Torino

Con riferimento al progetto di Teleriscaldamento Torino Centro, Centrale termica di integrazione e riserva “Politecnico” ed ampliamento della rete di teleriscaldamento, Comune di Torino, presentato dalla AEM Azienda Energetica Metropolitana , con sede legale in Torino, via Bertola n. 48, si pubblica a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto, la deliberazione di Giunta Provinciale n. 267-62819 del 9 marzo 2004.

N.B.: Il testo integrale e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Oggetto: Teleriscaldamento Torino Centro, Centrale termica di integrazione e riserva “Politecnico” ed ampliamento della rete di teleriscaldamento, Comune di Torino

Proponente: AEM Azienda Energetica Metropolitana

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 12, Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i. Giudizio positivo di compatibilita’ ambientale ed autorizzazioni coordinate.

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1) di esprimere per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. N. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all’istanza del 16/05/2002 e successive integrazioni, denominato: “Teleriscaldamento Torino centro - centrale termica di integrazione e riserva ”Politecnico" ed ampliamento della rete di teleriscaldamento", da realizzarsi in Comune di Torino, allegato alla presente deliberazione quale Allegato A di cui costituisce parte integrante e sostanziale, presentato dalla società A.E.M. Torino S.p.a. con sede legale in Torino via Bertola n. 48; il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, riportate nell’Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40, il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni ed approvazioni:

a) autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 203/88 e s.m.i. alla costruzione ed all’esercizio della centrale termica di cui all’Allegato A sopra richiamato, subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nell’Allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) approvazione del progetto di cui all’Allegato A sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., relativamente alla vasca interrata della capacità massima di stoccaggio pari a 100 m 3 di rifiuti non pericolosi prodotti dalla centrale termica, da realizzarsi all’interno dei locali della centrale stessa, relativamente al codice CER 19 09 06 e secondo le modalità di trattamento di cui all’Allegato D, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c) autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 comma 5 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. alla realizzazione delle opere approvate nel precedente punto;

d) autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per anni cinque a decorrere dalla data di ricevimento della relazione di collaudo finale della vasca da parte della Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all’esercizio dell’attività di deposito preliminare dei rifiuti provenienti dalla propria attività di cui al punto D15 dell’Allegato B al D.Lgs. 22/97 e s.m.i., limitatamente alle tipologie e con le modalità individuate nel progetto approvato (Allegato A) e secondo le prescrizioni e condizioni di cui all’Allegato D facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l’igiene e la sicurezza, la società A.E.M. Torino S.p.a. dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

5) di prescrivere inoltre che:

a) la società AEM Torino S.p.a. definisca, in accordo con il Coordinamento Centrale VIA-VAS ed il Dipartimento ARPA territorialmente competente, le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività prescritte, laddove non già definito nel presente provvedimento;

b) la società AEM Torino S.p.a. comunichi, con congruo preavviso, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo, in fase di cantiere, dell’attuazione delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98;

c) il Direttore dei Lavori trasmetta all’ARPA Piemonte (Coordinamento Centrale VIA-VAS e Dipartimento competente per il territorio), secondo le tempistiche concordate e/o stabilite, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione di progetto fornita e integrate da quelle prescritte con il presente provvedimento;

6) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale
E. Sortino

Il Vicepresidente della Provincia
G. Gamba