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Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto - Ordinanza n. 229 del 21 aprile 2004 - Decreto di determinazione urgente in via provvisoria dell’indennità di esproprio e di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione in favore del Comune di Moncalieri delle aree destinate alla realizzazione della nuova strada di P.R.G.C. di collegamento alla S.P. n.144 - S. Maria a nord di Borgata Tagliaferro

Il Dirigente del settore

(omissis)

decreta

Articolo 1

Ai sensi e per i fini dell’art. 22 bis comma 1) del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., in via provvisoria ed urgente, l’indennità di espropriazione spettante ai proprietari delle aree preordinate all’esproprio come quantificata nell’allegato elenco.

Articolo 2

In favore del Comune di Moncalieri, ai sensi e per i fini dell’art. 22 bis comma 1) del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., l’occupazione d’urgenza delle aree preordinate all’esproprio di cui all’allegato elenco occorrenti alla realizzazione del tratto di nuova strada di P.R.G.C. di collegamento alla S.P. n.144 - S. Maria, approvato con D.G.C. n.93 dell’08.03.2004 ed esterno al P.E.C. in Borgata Tagliaferro - area normativa Cr2 del vigente PRGC - convenzionato con rogito notaio Dott. Alberto Pregno rep. N.11299/6451 in data 30.07.2002.

Articolo 3

Ai sensi dell’art. 22 bis comma 4) del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., le operazioni di immissione in possesso devono essere effettuate entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione del presente decreto.

Articolo 4

I proprietari interessati, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, sono invitati a comunicare per iscritto se condividono l’indennità offerta. In tal caso, ai sensi dell’art. 22 bis comma 3) del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., i medesimi hanno diritto a ricevere un acconto dell’80 per cento dell’indennità, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene.

Viceversa, nel caso in cui i proprietari interessati non condividano l’indennità offerta, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., la medesima sarà ridotta nella misura del 40% e possono presentare osservazioni e depositare documenti, eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio.

In tutti i casi, ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., l’indennità spettante sarà ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriato ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) prima della determinazione dell’indennità nei modi stabiliti dall’art. 22 bis del medesimo D.P.R. ovvero se per l’area oggetto di esproprio negli ultimi cinque anni è stata pagata dall’espropriato un’imposta comunale (I.C.I.) in misura maggiore dell’imposta da pagare sull’indennità, la differenza sarà corrisposta da questo Comune.

Inoltre, ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., qualora l’area oggetto di esproprio sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche un’indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante, se da questi coltivato da almeno un anno.

Articolo 5

Ai sensi dell’art. 22 bis comma 5) del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria, è dovuta l’indennità di occupazione computata, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del medesimo D.P.R., nella Relazione estimativa redatta dal Servizio Urbanistica in data 15.12.2003 e facente parte del progetto definitivo approvato con D.G.C. n.93 dell’08.03.2004.

Articolo 6

Ai sensi del 22 bis comma 6) del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro cinque anni decorrenti dalla data in cui è diventato efficace l’atto che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera pubblica in oggetto ovvero dal 08.03.2004, data in cui è diventata efficace la D.G.C. n. 93 di approvazione del progetto definitivo delle opere in argomento.

Articolo 7

Ai sensi dell’art. 22 bis comma 4 del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., i tecnici incaricati all’immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare di cui all’allegato Elenco sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione previa notifica ai proprietari interessati, nelle forme degli atti processuali civili, dell’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’immissione in possesso.

Articolo 8

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, sarà altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4) della Legge n.241/90, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Nicola Palla