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Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comunità Montana Val Ceronda e Casternone - Givoletto (Torino)

Statuto

INDICE

TITOLO I° - FONTI NORMATIVE E FINALITA’

ART. 1 - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone

ART. 2 - Statuto e Regolamenti

ART. 3 - Finalità e ruolo della Comunità Montana

TITOLO II° - GLI ORGANI

Capo I - Gli Organi della Comunità Montana

ART. 4 - Gli Organi della Comunità Montana

Capo II - Il Consiglio della Comunità Montana

ART. 5 - Competenze del Consiglio

ART. 6 - Costituzione del Consiglio

ART. 7 - Elezione, dimissioni, sostituzione e durata in carica dei Consiglieri

ART. 8 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Capo III - La Giunta della Comunità Montana

ART. 9 - Composizione ed elezione della Giunta

ART. 10 - Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

ART. 11 - Competenze della Giunta

Capo IV - Il Presidente della Comunità Montana

ART. 12 - Il Presidente

ART. 13 - Il Vicepresidente

ART. 14 Sostituzione del Presidente, del Vicepresidente e degli Assessori

Capo V La Conferenza dei Sindaci

ART. 15 - Conferenza dei SindacI

Capo VI - Atti deliberativi

ART. 16 - Atti deliberativi

TITOLO III° - UFFICI E PERSONALE

ART 17 - Rapporti fra organi politici e dirigenza

ART. 18 - Principi generali di organizzazione

ART. 19 - Segretario Generale - Direttore

ART. 20 - Responsabili dei Servizi

ART. 21 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

TITOLO IV° - ATTIVITA’ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I - Principi generali e strumenti di programmazione

ART. 22 - Principi generali

ART. 23 - Strumenti di programmazione

ART. 24 - Piano Pluriennale di Sviluppo socio - economico

ART. 25 - Programmi Annuali Operativi

ART. 26 - Progetti Integrati

ART. 27 - Rapporti di cooperazione

Capo II - Gestione associata di funzioni e servizi

ART. 28 - Funzioni

ART. 29 - Conferimento di funzioni e compiti

ART. 30 - Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale

ART. 31 - Gestione del Patrimonio Forestale

ART. 32 - Valorizzazione della Montagna

TITOLO V° - FINANZA E CONTABILITA’

ART. 33 - Autonomia finanziaria

ART. 34 - Sistema di Bilancio

ART. 35 - Bilancio e programmazione finanziaria

ART. 36 - Gestione finanziaria

ART. 37 - Rendiconto della gestione

ART. 38 - Il controllo di gestione

ART. 39 - Revisione economico - finanziaria

TITOLO VI° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 40 - Principi generali

ART. 41 - Albo Pretorio

ART. 42 - Informazione

ART. 43 - Accesso

ART. 44 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo PAG. 29

ART. 45 - Istanze, petizioni, proposte

ART. 46 - Consultazione della popolazione

ART. 47 - Referendum consultivo

TITOLO VII° - NORME TRANSITORIE FINALI

ART. 48 - Approvazione dei Regolamenti

ART. 49 - Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I
FONTI NORMATIVE E FINALITA’

Art. 1
Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone

1) In attuazione dell’art. 27 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e della Legge Regionale 9/7/1990 n. 16 e s. m. i., è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra il Comune confinante non montano di Fiano e tra i Comuni montani di Givoletto, di La Cassa, di Val della Torre, di Vallo T.se e di Varisella la Comunità Montana Val Ceronda e Casternone.

2) La Comunità Montana è Unione dei Comuni, Ente Locale con autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.

3) I suoi organi collegiali si riuniscono nella sede dell’Ente, in Givoletto Via Brione n. 4. In tale sede si svolgeranno le adunanze degli organi elettivi collegiali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio della Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta, potrà riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. La sede della Comunità Montana può essere trasferita anche in altro Comune purchè nel territorio della Comunità Montana stessa, qualora comunque nuova esigenza lo imponga.

4) La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comunità Montana “.Val Ceronda e Casternone”. La Comunità Montana avrà inoltre uno stemma proprio che accompagnerà il Presidente nelle manifestazioni e ricorrenze di pubblico interesse ovvero cerimonie di interesse locale. L’uso e la riproduzione di tale stemma per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 2
Statuto e regolamenti

1) Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce:

a) le norme fondamentali dell’ordinamento della Comunità Montana, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati;

b) l’ordinamento dei propri uffici e servizi pubblici in armonia con i principi dettati dall’ordinamento degli Enti Locali;

c) i principi che regolano il funzionamento degli Organi, la loro composizione le rispettive competenze nonché specificatamente le modalità di esecuzione dell’Organo Esecutivo;

d) le forme della collaborazione tra la Comunità Montana, i Comuni e gli altri Enti che operano sul territorio e le modalità di partecipazione popolare e dell’accesso dei cittadini all’informazione e ai procedimenti amministrativi;

e) le forme ed i modi di partecipazione e rappresentanza del Comune non Montano incluso nella zona omogenea.

2) Lo Statuto è approvato dal Consiglio della Comunità Montana. E’ approvato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nei casi in cui tale maggioranza non sia raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l’argomento è posto all’ordine del giorno la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se si ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio della Comunità Montana.

3) Le suddette disposizioni si applicano anche alle modifiche ed integrazioni allo Statuto.

4) Lo Statuto deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte .

5) La proposta di abrogazione totale o parziale dello Statuto non può essere deliberata se non è contestualmente accompagnata dalla proposta di un nuovo testo che sostituisca quello che si intende abrogare.

6) La Comunità Montana emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto e regolamenti in generale nelle materie di propria competenza.

Art. 3
Finalita’ e ruolo della Comunita’ Montana

1) La Comunità Montana si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia ed efficienza, nonché dei principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi nazionali, regionali e dal presente Statuto.

2) La Comunità Montana, in generale:

a) promuove, la valorizzazione della zona montana per l’esercizio associato delle funzioni proprie e di quelle dei Comuni,mediante l’attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e dei progetti integrati di intervento speciale per la montagna, nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale;

b) promuove lo sviluppo socio economico del proprio territorio, persegue l’armonico equilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazione montane, anche garantendo, d’intesa con gli enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita.

c) concorre nell’ambito della legislazione vigente alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale: tutela e valorizza la cultura locale e favorisce l’elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un’adeguata formazione professionale che terrà conto nei suoi moduli organizzativi della peculiarità delle realtà montane;

3) La Comunità Montana rappresenta l’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione. A tal fine:

a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle normative dell’unione Europea e dalla Legge Nazionale e Regionale;

b) esercita con le modalità all’uopo stabilite le funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associativa;

c) realizza le proprie finalità istituzionali attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio economico;

d) concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano di sviluppo socio economico;

e) esercita le funzioni di consorzio di bonifica montana;

f) organizza attraverso gli Enti Locali l’esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, delegate dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni.

TITOLO II
GLI ORGANI

CAPO I
GLI ORGANI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 4
Gli organi della Comunità Montana

1) Gli organi della Comunità Montana sono:

- il Consiglio, organo rappresentativo;

- la Giunta, organo esecutivo;

- il Presidente.

2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell’ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell’Ente.

3) L’elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro sostituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

CAPO II
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 5
Competenze del Consiglio

1) Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana.

2) Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell’Ente, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti a rilevanza esterna;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il programma annuale operativo, i programmi di settore;

c) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti;

d) convenzioni con i Comuni e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;

f) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Comunità Montana a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;

g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;

h) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;

j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende e istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 6
Costituzione del Consiglio

1) Il Consiglio della Comunità Montana è costituito dai rappresentanti dei Comuni montani e non montani che la compongono.

2) Ad ogni Comune spettano tre rappresentanti da nominarsi con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.

3) In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di Comuni facenti parte della Comunità Montana.

4) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere della Comunità Montana, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Amministratore comunale - che costituisce titolo e condizione dell’appartenenza al Consiglio della Comunità Montana - decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

Art. 7
Elezione, dimissioni, sostituzione e durata in carica dei Consiglieri

1) I Consigli comunali provvedono all’elezione ed alla sostituzione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana con le modalità e i termini fissati dalla legge e dal presente Statuto. I Consigli comunali interessati provvedono all’elezione dei Consiglieri della Comunità Montana entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio comunale interessato dovrà provvedere entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.

2) Il Consiglio della Comunità Montana si intende legittimamente rinnovato con l’acquisizione agli atti delle attestazioni dell’avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi dei rappresentanti di almeno cinque dei Comuni che costituiscono la Comunità Montana. Le comunicazioni relative alla nomina dei rappresentanti devono essere trasmesse alla Comunità Montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

3) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, il Segretario ne dà immediata comunicazione al Presidente uscente affinché questi provveda entro trenta giorni dalla data in cui sono pervenute le comunicazioni di nomina, alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio, che sarà presieduta dal consigliere più anziano di età.

4) Il Consiglio dura in carica cinque anni e comunque sino al suo rinnovo.

5) I componenti il Consiglio della Comunità Montana, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte dei Comuni dei propri rappresentanti.

6) Le dimissioni da Consigliere della Comunità Montana sono comunicate al Sindaco del Comune di appartenenza ed al Presidente della Comunità Montana .

7) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio della Comunità Montana, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 8
Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell’ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

CAPO III
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA DELLA COMUNITA MONTANA

Art. 9
Composizione ed elezione della Giunta

1) La Giunta comunitaria è composta dal Presidente, che la presiede, dal Vicepresidente e da quattro Assessori. Il Presidente ed il Vicepresidente sono scelti esclusivamente tra i rappresentanti dei Comuni montani.

2) Il Consiglio elegge il Presidente nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.

3) L’elezione avviene sulla base di un documento programmatico da presentarsi al Segretario almeno tre giorni prima della seduta nella quale è iscritta all’ordine del giorno l’elezione del Presidente.

4) Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

5) Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente.

6) L’elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

7) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro trenta giorni dalla convalida del Consiglio.

8) Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente.

9) Il Presidente nomina il Vicepresidente e i quattro Assessori, ispirandosi al principio della rappresentanza unitaria dei Comuni partecipanti e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

10) In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso del Presidente decade l’intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni, decesso o altra causa suindicata.

Art. 10
Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1) Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2) La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

3) La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta.

4) Deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative del candidato alla carica di Presidente in conformità a quanto previsto dalla legge.

5) La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6) L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente proposto.

Art. 11
Competenze della Giunta

1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:

a) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

c) ad adottare tutti gli atti non riservati dalla legge al Consiglio o dallo Statuto, al Presidente al Segretario o ai responsabili dei servizi;

d) ad adottare, eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;

e) ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall’ordinamento locale, il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi.

2) La Giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti. Ai singoli assessori è affidata la cura di specifici settori dell’Amministrazione comunitaria e, su delega, funzioni del Presidente.

3) I componenti la Giunta devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.

4) L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

5) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario.

6) In caso di astensione o impedimento del Segretario, la Giunta elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di Segretario.

CAPO IV
IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA MONTANA

Art. 12
Il Presidente

1) Il Presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione della Comunità Montana, rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sottoscrivendo i relativi verbali congiuntamente al Segretario e, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.

2) Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana.

3) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4) Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

5) Può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta e del Consiglio.

Art. 13
Il Vicepresidente

1) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14
Sostituzione del Presidente,

del Vicepresidente e degli Assessori

1) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l’ordine di anzianità dato dall’età.

2) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più Assessori, il Presidente nomina i sostituti.

CAPO V
LA CONFERENZA DEI SINDACI

Art. 15
Conferenza dei Sindaci

1) Al fine di assicurare una visione unitaria degli interessi dei Comuni, la Comunità Montana istituisce la Conferenza dei Sindaci quale organismo propulsivo con compiti consultivi e di raccordo tra l’attività dei Comuni e quella della Comunità Montana, in ordine alle funzioni da questi conferitele.

Le determinazioni della Conferenza hanno valore di pareri obbligatori, non vincolanti e sono sottoposte agli organi, politici ed amministrativi, responsabili dell’adozione dei diversi atti, in ordine al conferimento e allo svolgimento delle funzioni e dei compiti.

2) La sede della Conferenza dei Sindaci è quella della Comunità Montana.

3) Fanno parte della Conferenza dei Sindaci il Presidente della Comunità Montana o il suo delegato, il Sindaco o il suo delegato, di ogni Comune componente l’Unione Montana. Possono partecipare alla Conferenza, senza diritto di voto, il Vicepresidente e gli Assessori della Comunità Montana.

4) Il Presidente della Comunità Montana presiede la Conferenza dei Sindaci. Il Vicepresidente è designato dalla conferenza stessa con votazione palese e a maggioranza semplice, nella prima riunione successiva al rinnovo del Consiglio della Comunità Montana.

5) Il Presidente convoca, anche su richiesta motivata di uno dei componenti, le riunioni della Conferenza, ne definisce l’ordine del giorno, ne coordina i lavori. Alla conferenza partecipa il Segretario, che provvederà a verbalizzare le decisioni assunte nella seduta.

In caso di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

6) All’interno della Conferenza ogni Membro, esprime un voto. La Conferenza delibera, alla presenza di almeno la metà dei componenti, a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

CAPO VI
ATTI DELIBERATIVI

Art. 16
Atti deliberativi

1) Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all’Albo pretorio dell’Ente.

I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio sono esaminati ed approvati dal Consiglio stesso, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 17
Rapporti tra organi politici e dirigenza

1) Gli organi politici della Comunità Montana, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.

2) I rapporti tra organi politici e responsabili di servizio sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione, di informazione e di trasparenza.

Art. 18
Principi generali di organizzazione

1) La Comunità Montana uniforma l’organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;

b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro innovative e l’introduzione ove possibile di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all’esterno mediante formule appropriate;

d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l’organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l’introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.

2) Il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall’ordinamento locale, disciplina:

a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;

b) la dotazione organica e la modalità di accesso all’impiego;

c) il segretario generale-direttore;

d) i responsabili dei servizi;

e) le procedure per l’adozione delle determinazioni;

f) i casi di incompatibilità;

g) gli organi collegiali;

h) gli ulteriori aspetti concernenti l’organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Art. 19
Segretario Generale - Direttore

1) La Comunità Montana ha un Segretario generale, titolare della funzione apicale dell’Ente.

2) Il Segretario generale-direttore ha la responsabilità complessiva dell’attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.

3) Il Segretario svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne dirige l’attività di assistenza e verbalizzazione.

4) Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

5) Coordina l’attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.

Art. 20
Responsabili dei servizi

1) Ciascun servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, sentito il parere del segretario generale-direttore, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.

2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio la relativa funzione è attribuita al segretario generale-direttore.

Art. 21
Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1) Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità e disponibilità presenti all’interno della Comunità Montana e dei Comuni aderenti. In ogni caso la costituzione di tali rapporti di lavoro, deve perseguire anche il fine di accrescere le competenze del personale dipendente.

2) Deve essere inoltre prevista l’istituzione dell’ufficio di statistica ai sensi dell’art. 3 del d. legs. 6/9/89 n. 322.

TITOLO IV
ATTIVITA’ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 22
Principi generali

1) Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

Art. 23
Strumenti di programmazione

1) Sono strumenti di programmazione:

- il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;

- i programmi annuali operativi;

- i progetti integrati di intervento speciale per la montagna.

Art. 24
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1) La Comunità Montana adotta il piano di sviluppo socio-economico entro un anno dall’approvazione dello statuto. Il suddetto piano ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità possono essere apportate variazioni e aggiornamenti.

2) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è predisposto dalla Giunta della Comunità Montana, che dovrà tener conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti e dalle indicazioni risultanti dalla consultazione dei Comuni interessati.

3) Il piano comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunità Montana intende realizzare, nell’ambito della durata temporale dello stesso, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonché di quelle comunali da svolgere in forma associata. Costituisce lo strumento unitario di programmazione della Comunità Montana ed è redatto secondo schemi allo scopo predisposti dalla Regione.

Art. 25
Programmi annuali operativi

1) Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi, che integrano la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità Montana individuando le risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

2) Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia e alla Regione ed attuato ricercando ogni possibile collaborazione con gli enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma.

Art. 26
Progetti integrati

1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l’adozione di progetti integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed idoneo a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento sono regolati da apposita convenzione stipulata tra le parti nei modi di legge. Se al finanziamento concorrono soltanto enti pubblici la deliberazione d’intento comprovante la copertura finanziaria e il relativo impegno di spesa sostituisce la convenzione.

Art. 27
Rapporti di cooperazione

1) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana, quale unico soggetto esponenziale dell’ambito territoriale ottimale, favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea.

CAPO II
GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI

Art. 28
Funzioni

1) I Comuni costituenti la Comunità Montana organizzano l’esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata dei servizi comunali nei settori di competenza a livello di Comunità Montana. I Comuni, a livello di Comunità Montana, organizzano l’esercizio associato di funzioni ad esse delegate. A tal fine la Comunità Montana approva uno schema tipo di disciplinare, d’intesa con i Comuni, per stabilire i fini, la durata dell’impegno, i rapporti finanziari nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana. Dette funzioni delegate possono altresì essere delegate dai Comuni non montani.

2) La Comunità Montana può essere delegata da parte dei propri Comuni a far parte di consorzi fra enti per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l’ambito territoriale della zona omogenea montana, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. Il Presidente della Comunità Montana in tal caso fa parte dell’assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni che hanno delegato le funzioni alla Comunità Montana. La partecipazione ai Consorzi non è consentita alla Comunità Montana qualora facciano parte di essi tutti i Comuni che la costituiscono

Art. 29
Conferimento di funzioni e compiti

1) A seguito della delega di gestione, la Comunità Montana assume la titolarità in ordine alle modalità organizzative del servizio e della funzione.

2) In particolare la Comunità Montana singolarmente o in consorzio con altri Enti Montani esercita in forma associata le funzioni comunali, nonché la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni soprattutto nei seguenti settori:

- Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione ai fini energetici, dei rifiuti tossico-nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle macerie e degli inerti;

- Organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;

- Organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;

- Realizzazione delle strutture sociali per anziani nonché gestione delle attività socio-assistenziali;

- Realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;

- Realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo;

- Organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale;

- Realizzazione delle funzioni relative alla progettazione all’appalto ed alla direzione lavori di opere pubbliche e di opere tecnico manutentive del territorio;

3) La Comunità Montana ha la facoltà di contrarre mutui su delega dei Comuni, in loro nome e per loro conto presso la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto di credito per la realizzazione di opere e per l’attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico.

4) La Comunità Montana costituisce per l’esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni aziende speciali, istituzioni e consorzi. Può altresì partecipare a società per azioni in relazione alla natura del servizio da erogare ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia nel testo unico degli enti locali.

5) La gestione associata deve essere costituita per un periodo di tempo determinato.

6) La facoltà di recesso anticipato, deve essere accompagnata da una specifica previsione di tutela degli Enti coinvolti.

Art 30
Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale

1) La Comunità Montana, nell’esercizio delle funzioni di consorzio di bonifica montana, trasferite dalla legge regionale, individua gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all’interno del bacino idrografico di competenza.

2) A tale scopo formerà un programma pluriennale comprendente anche i territori montani limitrofi pur non ricadenti nella Comunità Montana ma che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.

3) La Comunità Montana predisporrà un programma di interventi prioritari promuovendo la conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente per la sua approvazione.

4) Alla Comunità Montana competerà la gestione dei suddetti programmi che contemplano interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua da realizzare mediante l’impiego di coltivatori diretti singoli od associati, cooperative di produzione agricola, di lavoro agricolo e forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente la loro attività nei Comuni Montani e che abitualmente esercitino attività di lavori di forestazione e riassetto idrogeologico per tramite di apposite convenzioni.

Art. 31
Gestione del patrimonio forestale

1) La Comunità Montana promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato mediante apposite convenzioni, accordi di programma, ovvero mediante la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva , qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, per provvedere al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione del bosco.

2) La Comunità Montana al fine di favorirne l’utilizzazione a fini produttivi, turistici, ricreativi svolge i seguenti compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio:

- Manutenzione delle zone a destinazione agro-pastorale;

- Manutenzione in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.

Art 32
Valorizzazione della montagna

1) Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative, culturali,rurali, naturali, il recupero dei centri abitati di montagna e il riequilibrio insediativi del territorio montano la Comunità Montana può concedere i seguenti contributi:

- Nei Comuni Montani con meno di 1.000 abitanti e nelle località abitate non capoluogo con meno di 500 abitanti appartenenti alle classi I e II delle fasce altimetriche, di marginalità socio economica, fino ad un massimo del 75% dell’importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo-pastorali a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, anche a titolo non principale, e secondo le modalità stabilite dalla Regione;

- Sulle spese di trasferimento di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica in Comuni Montani, previo impegno a non modificare la residenza e la dimora abituale e non trasferire l’attività economica assunta per un decennio,pena la revoca dei benefici concessi ed il recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi di legge.

- A copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni per la formazione della proprietà coltivatrice a coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e 40 anni residenti nelle zone montane, ed agli eredi considerati affittuari delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi residenti nelle zone montane che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto, le quote medesime secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge.

- Per incentivare l’attuazione di progetti per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico, paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.

- Per assicurare gli interventi che individuino i settori artigianali ed i mestieri tradizionali, da considerare come espressione autentica della montagna piemontese.

2) La Comunità Montana, su delega dei Comuni, provvede ad organizzare, od organizza e gestisce il trasporto di persone e merci anche in deroga alle norme regionali vigenti utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l’integrazione con i servizi di linea già istituiti, per i Comuni Montani con meno di 5.000 abitanti in cui il trasporto pubblico sia mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali e garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi ed anziani con le modalità stabilite in apposito regolamento.

3) Per ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dal centro provinciale la Comunità Montana opera quale sportello al cittadino mediante un adeguato sistema informatico in collaborazione con la Provincia i Comuni e gli Uffici periferici dell’amministrazione pubblica secondo le direttive e modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

4) La Comunità Montana collabora , nell’ambito delle proprie competenze, con l’amministrazione statale, la Regione e la Provincia nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio anche mediante convenzioni stipulate a livello provinciale previa intesa con l’autorità scolastica provinciale. Può concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i 14 e 25 anni residenti nei Comuni Montani che frequentano corsi di studio di scuola secondaria superiore od universitaria e per il mantenimento delle strutture scolastiche materne, elementari e medie sul proprio territorio.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 33
Autonomia finanziaria

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell’ordinamento della finanza locale.

Art. 34
Sistema di bilancio

1) Il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario sono elementi del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse e che è volto al conseguimento dell’efficienza, dell’efficacia della gestione e della valorizzazione del patrimonio.

Art. 35
Bilancio e programmazione finanziaria

1) L’ordinamento contabile della Comunità Montana è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissata, dal regolamento di contabilità.

2) La relazione previsionale e programmatica e gli schemi di Bilancio annuale e pluriennale, predisposti dalla Giunta con il concorso propositivo dei Responsabili dei Servizi per le rispettive competenze ed attribuzioni, sono presentati al Consiglio della Comunità Montana entro i termini e con le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

3) La relazione previsionale e programmatica espone il quadro economico del Bilancio della Comunità Montana ed indica gli indirizzi a cui si ispira la politica del Bilancio corrente e gli obiettivi programmatici degli investimenti e degli interventi socio-economici complessivi. Rende esplicite e dimostra le coerenze e le compatibilità tra il quadro economico esposto, l’entità e la ripartizione delle risorse disponibili e gli impegni finanziari previsti nel Bilancio annuale e pluriennale.

4) La relazione previsionale e programmatica è accompagnata dalla relazione finanziaria e dalle relazioni programmatiche di settore, con analisi per aree, programmi e progetti.

Art. 36
Gestione Finanziaria

1) Ferme le norme sull’ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l’oggettiva valutazione dell’attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.

2) Il regolamento di contabilità disciplina in dettaglio le procedure per la gestione finanziaria e contabile, tenuto conto dei seguenti principi:

- per quanto possibile debbono essere stabiliti termini precisi entro i quali i singoli atti devono essere emanati;

- per consentire agli organi elettivi l’esercizio costante del potere di controllo, devono essere previsti gli atti contabili di esclusiva competenza dei dirigenti che devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi, i termini e le modalità di tali comunicazioni.

Art. 37
Rendiconto della gestione

1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunitario entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3) La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Art. 38
Il controllo di gestione

1) Gli organi di Governo ai fini del processo di programmazione e controllo, si avvalgono di un sistema di “controllo di gestione interno” avente per finalità il supporto alle decisioni di breve e medio periodo, la valutazione periodica dei risultati raggiunti, la formulazione di programmi volti al miglioramento delle politiche e delle prestazioni in rapporto agli obiettivi di efficacia, qualità nonché di efficienza ed economicità.

Art. 39
Revisione economico-finanziaria

1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, oppure nell’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2) Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta, ed è rieleggibile per una sola volta.

3) Il revisore, nei modi e con le facoltà stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell’Ufficio del revisore dei conti e ne specifica le attribuzioni nell’ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi degli Uffici.

5) Nell’esercizio delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale della Comunità Montana.

TITOLO VI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 40
Principi generali

1) La Comunità Montana valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, la Comunità Montana:

- assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;

- garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;

- individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell’ambito delle competenze sue proprie e con le altre Comunità Montane;

- favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

Art. 41
Albo Pretorio

1) La Comunità Montana ha un suo Albo Pretorio presso la propria sede per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2) Il Segretario o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 42
Informazione

1) La Comunità Montana informa la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.

2) La Comunità Montana, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazione di cui dispone relativamente all’organizzazione, all’attività, alla popolazione e al territorio.

3) La Comunità Montana assicura agli interessati l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.

4) La Comunità Montana provvede a conformare l’organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.

Art. 43
Accesso

1) Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.

2) E’ garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.

3) L’esercizio dell’accesso è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 44
Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo

1) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

Art. 45
Istanze, petizioni e proposte

1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità Montana istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le stesse sono trasmesse dal Presidente all’organo competente.

2) Ai fini del presente Statuto si intendono:

a) per istanza: la richiesta scritta, presentata da cittadini singoli o associati, per sollecitare, nell’interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza degli organi della Comunità Montana;

b) per petizione: la richiesta scritta presentata dal Sindaco di un Comune della Comunità Montana o da un numero minimo di 100 cittadini diretta a porre all’attenzione del Consiglio comunitario una questione di sua competenza e di interesse collettivo;

c) per proposta: la richiesta scritta presentata da un numero minimo di 100 cittadini, per l’adozione di un atto avente contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta.

3) Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati; l’esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 46
Consultazione della popolazione

1) Il Consiglio o la Giunta possono disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista dell’adozione di specifici provvedimenti e comunque su problemi di interesse comunitario. La consultazione può avvenire attraverso assemblee e sedute pubbliche del Consiglio o di altri Organi della Comunità Montana.

2) L’esito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. L’Organo competente è però tenuto ad esprimere le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.

Art. 47
Referendum consultivo

1) Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale.

Nell’ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.

2) Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.

3) Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell’ultimo quinquennio.

4) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta di almeno 1/5 degli elettori dei Consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;

5) L’ammissibilità del referendum è accertata da una commissione composta dal difensore civico, se esiste, e da n. 2 esperti, o diversamente da n. 3 esperti, nominati dal Consiglio aventi specifiche competenze sulle tematiche oggetto della richiesta.

6) Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi in una giornata domenicale nel periodo dal 1^ maggio al 30 giugno purché non in concomitanza con altre elezioni o votazioni. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste di referendum consultivo presentate entro il 30 novembre dell’anno precedente. Le votazioni concernenti le richieste presentate dopo la scadenza di tali termini si tengono nella sessione dell’anno successivo. Il referendum consultivo non può essere abbinato ad altri referendum indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale.

7) Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8) Entro 90 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole dei referendum il Consiglio deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum;

9) Il quesito sottoposto a referendum con esito sfavorevole, non può essere riproposto nel corso della stessa legislatura e comunque non prima di cinque anni.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 48
Approvazione dei regolamenti

1) Entro sei mesi dall’entrata in vigore fatte in ogni caso salve le vigenti disposizioni di legge in materia del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l’adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.

2) Sino all’approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti esistenti.

Art. 49
Entrata in vigore dello statuto

1) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

2) In sede di prima applicazione del presente Statuto gli organi elettivi durano in carica fino alla scadenza della maggioranza dei Consigli Comunali dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana ed esercitano le loro funzioni fino all’insediamento dei nuovi.