Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Comune di Bellinzago Novarese (Novara)
Statuto comunale
INDICE
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Finalità
Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 Territorio e sede comunale
Art. 5 Albo Pretorio
Art. 6 Stemma e gonfalone
Parte I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I - ORGANI ELETTIVI
Art. 7 Organi
Art. 8 Consiglio comunale
Art. 9 Competenze e attribuzioni
Art. 10 Sessioni e convocazioni
Art. 11 Adunanze del Consiglio
Art. 12 Sedute Consiliari
Art. 13 Linee programmatiche di mandato
Art. 14 Commissioni
Art. 15 Attribuzioni
Art. 16 Consiglieri
Art. 17 Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 18 Gruppi consiliari
Art. 19 Giunta comunale
Art. 20 Elezione e prerogative
Art. 21 Composizione
Art. 22 Funzionamento della Giunta
Art. 23 Attribuzioni
Art. 24 Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 25 Sindaco
Art. 26 Attribuzioni di amministrazione
Art. 27 Attribuzioni di vigilanza
Art. 28 Attribuzioni di organizzazione
Art. 29 Attribuzioni nei servizi di competenza statale
Art. 30 Vicesindaco
Art. 31 Mozione di sfiducia
Art. 32 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Capo I - Segretario comunale
Art. 33 Principi e criteri fondamentali di gestione
Art. 34 Attribuzioni di legalità e garanzia
Art. 35 Vicesegretario
Art. 36 Collaborazioni esterne
Capo II - Uffici
Art. 37 Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 38 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio comunale
Art. 39 Incarichi ed indirizzi di gestione
Art. 40 Gestione amministrativa
Titolo III - SERVIZI
Art. 41 Forme di gestione
Art. 42 Gestione in economia
Art. 43 Azienda speciale
Art. 44 Istituzione
Art. 45 Società a prevalente capitale locale
Art. 46 Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Titolo IV - CONTROLLO INTERNO
Art. 47 Principi e criteri
Art. 48 Revisione economico-finanziaria
Art. 49 Amministrazione dei beni comunali
Art. 50 Contabilità comunale: il Bilancio
Art. 51 Contabilità comunale: il Conto Consuntivo
Art. 52 Attività contrattuale
Art. 53 Controllo di gestione
Parte II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
Capo I - Organizzazione territoriale
Art. 54 Organizzazione sovracomunale
Capo II - Forme collaborative
Art. 55 Principio di cooperazione
Art. 56 Convenzioni
Art. 57 Consorzi
Art. 58 Unione di Comuni
Art. 59 Accordi di programma
Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 60 Partecipazione
Capo I - Iniziativa politica e amministrativa
Art. 61 Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 62 Istanze
Art. 63 Petizioni
Art. 64 Proposte
Capo II - Associazionismo e partecipazione
Art. 65 Principi generali
Art. 66 Associazioni
Art. 67 Organismi di partecipazione
Art. 68 Incentivazione
Art. 69 Partecipazione alle Commissioni
Capo III - Referendum e diritti di accesso
Art. 70 Referendum
Art. 71 Effetti del referendum
Art. 72 Diritto di accesso
Art. 73 Diritto di informazione
Titolo III - DIFENSORE CIVICO
Art. 74 Il Difensore Civico
Titolo IV - FUNZIONE NORMATIVA
Art. 75 Statuto
Art. 76 Regolamenti
Art. 77 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 78 Ordinanze
Art. 79 Norme transitorie e finali
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali
1. La comunità di Bellinzago Novarese è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. Lautogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, culturali e sindacali all amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dallambito territoriale.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b. la promozione della funzione sociale delliniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, come fondamento di ogni civile aggregazione e come soggetto primario di diritti civili e sociali;
d. la difesa della famiglia, come momento germinale della società civile stessa che ad essa deve saper riconoscere una originale ed inalienabile collocazione;
e. la promozione della qualificante presenza di un volontariato che, accolto, rispettato e riconosciuto, si pone come segno di gratuità nel servizio e di allargamento della base partecipativa alla vita sociale;
f. lattuazione del principio di uguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione o di opinioni politiche;
g. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
h. la promozione sportiva, intesa come sport per tutti da realizzare, anche mediante la partecipazione delle società sportive operanti nel territorio, attraverso la creazione di servizi per lo sport a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria.
Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte e della Provincia di Novara, avvalendosi dellapporto delle organizzazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
Art. 4
Territorio e sede comunale
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo vero e proprio e dalle frazioni di Cavagliano e della Badia di Dulzago, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 39,36, confinante con i Comuni di Oleggio, Lonate Pozzolo, Nosate, Cameri, Caltignaga e Momo.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.
4. Le adunanze degli organi collettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.
Art. 5
Albo pretorio
1. Il Consiglio comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio, da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. La pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi può avvenire anche per via telematica. In tal caso nella sede comunale sarà attivata idonea postazione per la consultazione.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura laffissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
Art. 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bellinzago Novarese e con lo stemma concesso con decreto dei Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1967, registrato alla Corte dei Conti il 5 ottobre 1967 al n. 6 Presidenza-Foglio n. 25.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con lo stesso decreto presidenziale.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.
Parte I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
Art. 7
Organi
1. Gli organi di governo del comune sono : il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
Art. 8
Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e dai consiglieri.
2. Lelezione del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale rappresenta lintera comunità. Determina lindirizzo politico ed esercita il controllo amministrativo.
4. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
5. Il Consiglio comunale, la cui durata è determinata dalla legge, rimane in carica, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, sino allelezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 9
Competenze e attribuzioni
1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta lazione complessiva dellEnte ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità.
3. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere lindividuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
Art. 10
Sessioni e convocazioni
1. Lattività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono poste in discussione deliberazioni inerenti:
a. lesame delle linee programmatiche del mandato
b. lapprovazione del bilancio di previsione
c. lapprovazione del rendiconto della gestione.
2. Il Consiglio comunale si riunisce per richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali (4) assegnati al Comune. La conseguente riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla relativa richiesta.
3. Il Consiglio può essere convocato in seduta durgenza, per motivi rilevanti e indilazionabili.
4. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto, accompagnato dallordine del giorno recapitato a domicilio almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione, se trattasi di sessione ordinaria, 5 se trattasi di sessione straordinaria. Le convocazioni durgenza del Consiglio comunale potranno essere notificate con preavviso di 48 ore, sempre accompagnate dallordine del giorno.
Art. 11
Adunanze del Consiglio
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse allordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Il Consiglio si riunisce con la presenza almeno della metà dei consiglieri assegnati (8).
3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso (5).
4. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
5. Le deliberazioni sono considerate assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.
6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
7. Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
Art. 12
Sedute Consiliari
1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco che, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicesindaco; in assenza o impedimento anche di questultimo viene sostituito dallAssessore presente secondo lordine di nomina.
2. La trattazione degli argomenti allordine del giorno è disciplinato da apposito Regolamento.
Art. 13
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data delle elezioni , sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il documento programmatico, con eventuali modifiche ed integrazioni, è messo a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della seduta di trattazione.
Art. 14
Commissioni
1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire e nominare al proprio interno Commissioni permanenti, straordinarie, temporanee o speciali, di indagine, di controllo, di garanzia, consultive o propositive sullattività dellamministrazione, nel rispetto del criterio della proporzionalità dei gruppi consiliari e su designazione dei gruppi medesimi. Nessuno dei due sessi può essere di norma presente in misura superiore ai 3/4 dei componenti.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e in base alle designazioni formulate dai Gruppi consiliari. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia, se costituite, va attribuita alle opposizioni.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per lesame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta essi lo richiedano.
Art. 15
Attribuzioni
1. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è lesame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
2. Il Regolamento dovrà disciplinare lesercizio delle seguenti attribuzioni:
a. La nomina del Presidente della Commissione da parte della Commissione stessa;
b. Il numero dei suoi componenti, che possono essere solo membri interni al Consiglio comunale;
c. Le procedure per lesame e lapprofondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi dei Comune;
d. Forme per lesternazione dei poteri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dellorgano competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
e. Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
Art. 16
Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica allatto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci .
4. Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi dellart. 59 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per lesercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
5. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con le modalità previste dalla legge.
6. Saranno dichiarati decaduti i Consiglieri comunali, che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui almeno una ordinaria. La proposta di decadenza va presentata da tre consiglieri. Il Sindaco procede a notificare allinteressato la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate almeno 10 giorni prima della seduta consiliare in cui sarà posta allordine del giorno. Il consigliere interessato può far pervenire giustificazioni o illustrarle direttamente partecipando alla seduta. La decadenza va dichiarata con apposita deliberazione consiliare. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla eventuale surroga.
Art. 17
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte dei consiglieri comunali sono previste dalla legge e sono disciplinate dal Regolamento
2. Lesame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato allacquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
3. Ai sensi dei presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui lemanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, allinizio ed alla fine dei mandato, i redditi posseduti.
Art. 18
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, salvo diversa indicazione, formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.
2. I Consiglieri che passano da un Gruppo ad un altro o che si costituiscono in un nuovo Gruppo dovranno darne avviso al Sindaco che provvederà a comunicarlo al Consiglio nella prima seduta.
3. Ogni Gruppo consiliare comunica il nominativo del proprio Capogruppo al Segretario comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e in ogni caso non oltre la data della prima adunanza del nuovo Consiglio. Qualora un Gruppo non provveda alla comunicazione, il Capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato nella lista la cifra elettorale più alta.
4. E istituita la Conferenza dei Capigruppo, le cui funzioni sono stabilite dal Regolamento.
Art. 19
Giunta comunale
l. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Art. 20
Elezioni e prerogative
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. In seno alla Giunta nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai tre/quarti.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 21
Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e, a discrezione del Sindaco, da un numero minimo di quattro e massimo di sei Assessori, tra i quali il Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dellamministrazione, sia quale Ufficiale di Governo, viene sostituito dal Vicesindaco e, in assenza o impedimento di questultimo, dallAssessore presente secondo lordine di nomina.
4. Gli Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non Consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
5. Gli Assessori esterni parteciperanno al Consiglio, senza diritto di voto.
6. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici devono astenersi dallesercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nellambito del territorio comunale .
Art. 22
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce lordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Consiglio comunale.
Art. 23
Attribuzioni
1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dellart. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nellesercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. Rientrano altresì nella competenza della Giunta
a. ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dal Consiglio comunale;
b. lapprovazione delle convenzioni con altri Comuni o Enti pubblici inerenti lassunzione o la gestione in forma associata del personale comunale.
Art. 24
Deliberazione degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con lintervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dellazione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dellargomento in seduta segreta.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Listruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dei collegio nominato dal Presidente.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 25
Sindaco
1. Il Sindaco è lorgano responsabile dellamministrazione del Comune.
2. Il Sindaco, quale capo del governo locale ed in tale veste, esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dellattività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
4. La legge disciplina le modalità per lelezione, la durata in carica, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità allufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse allUfficio.
Art. 26
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco:
a. ha la rappresentanza generale dellEnte;
b. rappresenta il Comune in ogni ordine e grado di giudizio ad eccezione di quelli che si svolgono davanti alle commissioni tributarie, presso le quali il Comune è rappresentato dal Responsabile del Servizio Tributi;
c. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dellattività politico-amministrativa del Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e allesecuzione degli atti;
d. coordina lattività dei singoli Assessori;
e. può sospendere ladozione di atti specifici concernenti lattività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli allesame della Giunta;
f. impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sullintera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
g. ha facoltà di delegare;
h. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale;
i. convoca i comizi per i referendum consultivi;
j. quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lincolumità dei cittadini;
k. nomina il Segretario comunale scegliendolo nellapposito albo, il Direttore generale, i Responsabili degli uffici e dei servizi, definisce gli incarichi anche di collaborazione esterna e nomina i messi notificatori secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
l. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti dei Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dallinsediamento o entro il termine di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Nelle designazioni e nomine complessivamente nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai tre/quarti;
m. risponde in Consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento, alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri con le modalità stabilite dal regolamento consiliare;
n. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nellambito dei criteri eventualmente determinati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare lespletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
o. in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o linquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie, si verifichino particolari necessità dellutenza può modificare, con provvedimenti contingibili ed urgenti, gli orari di cui al punto precedente, dintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate.
Art. 27
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b. promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
c. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d. può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
e. collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Istituzioni;
f. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 28
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco:
a. stabilisce gli argomenti allordine dei giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi dei Regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione;
b. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
d. propone gli argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede;
e. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e/o a Consiglieri comunali;
f. delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario comunale e, quando la legge lo consente, ad altri dipendenti comunali;
g. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 29
Attribuzioni nei servizi di competenza statale
1. Il Sindaco esercita inoltre nei servizi di competenza statale tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi.
Art. 30
Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra gli assessori ed esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e nel caso di sospensione dallesercizio delle funzioni ai sensi dellart. 59 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.
Art. 31
Mozione di sfiducia
1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (7) dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Lapprovazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 32
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso
del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dallesercizio della funzione ai sensi dellarticolo 59 D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE
Art. 33
Principi e criteri fondamentali di gestione
1. Il Comune ha un Segretario comunale, iscritto nellalbo previsto dal D.P.R. n 465/97, la cui nomina è disciplinata dalla legge.
2. Il Segretario comunale, oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e dal Sindaco.
Art. 34
Attribuzioni di legalità e garanzia
1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi, quando la legge lo prevede. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega, con le limitazioni previste dalla legge.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.
3. Presiede lufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve latto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Attesta, su dichiarazione del Messo comunale, lavvenuta pubblicazione allAlbo e lesecutività di provvedimenti ed atti dellEnte.
Art. 35
Vicesegretario
1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza, vacanza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dellufficio.
Art. 36
Collaborazioni esterne
1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allAmministrazione devono stabilirne:
a. la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
b. i criteri per la determinazione dei relativo trattamento economico;
c. la natura privatistica del rapporto.
CAPO II
UFFICI
Art. 37
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso allimpiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sullordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
6. La dotazione organica e lorganigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dellente.
7. Il regolamento sullordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per lesercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dellincarico.
8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dellattività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo lobiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dellente.
Art. 38
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale determina nellambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 39
Incarichi ed indirizzi di gestione
1. Gli organi istituzionali dellente uniformano la propria attività al principio dellattribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per lazione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per lesercizio delle attribuzioni.
3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
4. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe allinterno dellEnte, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dellente.
6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
7. Il Comune può associarsi con altri enti locali per lesercizio di funzioni amministrative o per lespletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.
Art. 40
Gestione amministrativa
1. I Responsabili sono preposti, secondo lordinamento dellente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dellattività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine ai Responsabili sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti dindirizzo.
TITOLO III
SERVIZI
Art. 41
Forme di gestione
1. Lattività diretta a conseguire, nellinteresse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire fra affidamento in concessione, costituzione di Aziende, di Consorzio o di Società a prevalente capitale locale pubblico.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, laffidamento in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante Convenzione, Unione di Comuni ovvero Consorzio.
5. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 42
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.
Art. 43
Azienda speciale
1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione di servizi pubblici comunali che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. LAzienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dellAzienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali.
5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dallart. 52 del D.Lgs 267/2000. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta dei Sindaco stesso.
6. Il Direttore è lorgano al quale compete la direzione gestionale dellAzienda con le conseguenti responsabilità. E nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Giunta con le modalità previste dal Regolamento interno.
7. Lordinamento ed il funzionamento dellAzienda speciale sono disciplinati, nellambito della legge, dal proprio Statuto e dal Regolamento interno. Il Regolamento interno è approvato dal Consiglio di amministrazione dellAzienda. Le Aziende uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno lobbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto dellAzienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e di certificazione del bilancio.
Art. 44
Istituzione
1. Per lesercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia giuridica e gestionale, mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento dellorganizzazione e collettività dellistituzione.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal Regolamento.
3. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti dei Comune o di altre Aziende speciali comunali.
4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione decadono dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dallart. 52 del D.Lgs. 267/2000. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
5. Il Direttore dellistituzione è lorgano al quale compete la direzione gestionale dellistituzione, con la conseguente responsabilità. E nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.
6. Lordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilita dai presente Statuto e dal Regolamento di disciplina. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lequilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il Collegio dei Revisori dei conti dellEnte locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
Art. 45
Società a prevalente capitale pubblico locale
1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di Società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della Società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle Società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante lattribuzione della maggioranza delle azioni o delle quote a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nellatto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dellart. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.
Art. 46
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa i rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
Art. 47
Principi e criteri
1. Il bilancio di previsione, il conto del bilancio e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
2. Lattività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellEnte. E facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dellufficio dei Revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con losservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli organi e degli uffici dellEnte.
Art. 48
Revisione economico-finanziaria
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dellart. 234 del D.Lgs. 267/2000.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dellEnte ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dellente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio comunale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa, oltre quelle trimestrali obbligatorie previste dallart. 223 del D.Lgs. 267/2000).
7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dellEnte, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
Art. 49
Amministrazione dei beni comunali
1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni anno. Dellesattezza dellinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario, il Responsabile di Ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto: i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata in prima applicazione dal Consiglio comunale.
3. Le somme provenienti dallalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. La Giunta delibera laccettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni. La competenza su questi provvedimenti viene tuttavia trasferita al Consiglio comunale, qualora laccettazione od il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni venga a comportare spese per i bilanci successivi.
Art. 50
Contabilità comunale: Il bilancio
1. Lordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per lanno successivo, osservando i principi delluniversalità, dellintegrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile/caposettore del servizio contabile o da chi lo sostituisce. Senza tale impegno latto è nullo di diritto ai sensi del comma 4 dellart. 151 del D.Lgs. 267/2000.
Art. 51
Contabilità comunale: il conto consuntivo
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il conto del bilancio è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dellanno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto del bilancio una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori.
Art. 52
Attività contrattuale
1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta o da determinazione del Responsabile del servizio secondo le rispettive competenze.
3. La deliberazione o determinazione deve indicare:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. loggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del servizio competente.
5. Il Segretario comunale roga, nellesclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma l.
Art. 53
Controllo di gestione
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dellEnte il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
c. il controllo di efficacia ed efficienza dellattività amministrativa svolta;
d. laccertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.
Parte II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 54
Organizzazione sovracomunale
1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali, ai fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
CAPO II
FORME COLLABORATIVE
Art. 55
Principio di cooperazione
1. Lattività dellEnte diretta a conseguire uno o più obiettivi dinteresse comune con altri Enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 56
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei votanti, la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia e/o con altri Enti o Istituzioni pubbliche, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni tra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di unopera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stessa riterrà opportune.
Art. 57
Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
a. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dallAssemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
b. lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
a. lAssemblea, composta dai rappresentanti degli Enti;
b. il Consiglio damministrazione;
c. il Presidente.
4. Lo Statuto del Consorzio definirà durata e composizione dellAssemblea e del Consiglio di amministrazione, i requisiti per le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca dei loro membri, nonché le modalità di elezione o di nomina del Presidente.
5. LAssemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.
6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Convenzione, un Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dellAssemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio damministrazione a quelli della Giunta.
8. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
9. Il Consiglio comunale può inoltre deliberare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati ladesione Consorzi con altri Comuni già esistenti.
Art. 58
Unione dei Comuni
1. In attuazione del principio di cui al seguente art. 59 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con lobiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
Art. 59
Accordi di programma
1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sullopera, sugli interventi o sui programmi dintervento promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire laccordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva laccordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora laccordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, ladesione del Sindaco allo stesso deve essere approvata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso in cui laccordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico, che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa allaccordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dellAmministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed allinteresse, diretto od indiretto della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per lattuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 60
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattività dellEnte, al fine di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza, attraverso apposito Regolamento.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellEnte.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. LAmministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
CAPO I
INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA
Art. 61
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione allAlbo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento.
7. Il responsabile dellistruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6°, deve pronunciarsi sullaccoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni allorgano comunale competente allemanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dellatto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se lintervento partecipativo non concerne lemanazione di un provvedimento, lAmministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sullistanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sottrae allaccesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 62
Istanze
1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività dellAmministrazione.
2. La risposta allinterrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato, previa segnalazione alla Giunta municipale.
3. Le modalità dellinterrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dellistanza.
Art. 63
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli organi dellAmministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento di cui al 1° comma dellart. 60 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e lassegnazione allorgano competente, il quale procede nellesame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso, il provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dallorgano competente entro il termine indicato dal relativo Regolamento.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione allordine dei giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 64
Proposte
1. Di propria iniziativa i cittadini possono avanzare proposte per ladozione di atti o provvedimenti amministrativi di interesse generale.
2. La proposta deve essere inoltrata al Sindaco, che la trasmette, per lesame e lemissione dellatto definitivo, allorgano competente, corredata dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dellattestazione relativa alla copertura finanziaria eventualmente necessaria.
3. La proposta deve essere sottoscritta, con forma autenticata nelle forme di legge, da almeno 100 elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dellanno nel quale viene presentata.
4. Non possono essere oggetto di proposte le materie inerenti:
a. revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende o Consorzi cui il Comune partecipa;
b. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
c. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
d. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e. designazione e nomina dei rappresentanti;
f. le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
5. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri di assegnazione delle proposte allorgano competente, nonché procedure e tempi per lesame e la determinazione delleventuale provvedimento conclusivo.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 65
Principi generali
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 72, laccesso ai dati di cui è in possesso lamministrazione e tramite ladozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.
Art. 66
Associazioni
1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sullattività delle Associazioni devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art. 67
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. LAmministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per ladesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi, previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 68
lncentivazione
1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, conformemente a quanto stabilito dal vigente Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 165 del 30.10.1990.
Art. 69
Partecipazione alle Commissioni
1. Le Commissioni, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
CAPO III
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO
Art. 70
Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nellazione amministrativa. A tali referendum possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comune ed inoltre i cittadini stranieri, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nellultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:
a. il dieci per cento del corpo elettorale;
b. il Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
Art. 71
Effetti dei referendum
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
Art. 72
Diritto di accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dellAmministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti, che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 73
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellAmministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. LEnte deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allAlbo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dallart. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.
TITOLO III
DIFENSORE CIVICO
Art. 74
Il Difensore Civico
1. Il Consiglio Comunale può istituire lufficio del Difensore Civico.
2. Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dellufficio operante presso altri comuni.
3. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dellimparzialità e del buon andamento dellattività dellamministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nellapposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
4. Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
5. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nellesclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per lespletamento del mandato.
7. Il Difensore Civico è tenuto al segreto dufficio e riveste nellesercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
8. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: Giuro di adempiere il mandato ricevuto nellinteresse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dellente.
9. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sullattività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dellamministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.
10. Il Sindaco deve iscrivere la relazione del Difensore Civico allordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.
11. Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dellufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.
12. Al difensore civico compete unindennità mensile determinata dal Consiglio Comunale allatto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.
13. Nel suddetto regolamento devono essere stabiliti i requisiti e le modalità per la nomina del Difensore civico
TITOLO IV
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 75
Statuto
l. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio dellente.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forma di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità.
Art. 76
Regolamenti
l. Il Comune emana Regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Liniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a 1/5 dei Consiglieri comunali ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dallarticolo 61 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allAlbo pretorio, dopo ladozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 77
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs 267/2000 ed in altre leggi e dello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi allentrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 78
Ordinanze
1. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi allAlbo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
2. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dellordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dellart. 54 del D.Lgs 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
4. Quando lordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3° comma.
Art. 79
Norme transitorie e finali
Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa lapplicazione delle norme transitorie.
Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto, ad esclusione dei Regolamenti di contabilità e dei contratti, che devono essere approvati entro il termine stabilito dalla legge per lapprovazione dello Statuto.
Fino alladozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e con lo Statuto.