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Bollettino Ufficiale n. 19 del 13 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Bellinzago Novarese (Novara)

Statuto comunale

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

Art. 4 Territorio e sede comunale

Art. 5 Albo Pretorio

Art. 6 Stemma e gonfalone

Parte I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - ORGANI ELETTIVI

Art. 7 Organi

Art. 8 Consiglio comunale

Art. 9 Competenze e attribuzioni

Art. 10 Sessioni e convocazioni

Art. 11 Adunanze del Consiglio

Art. 12 Sedute Consiliari

Art. 13 Linee programmatiche di mandato

Art. 14 Commissioni

Art. 15 Attribuzioni

Art. 16 Consiglieri

Art. 17 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 18 Gruppi consiliari

Art. 19 Giunta comunale

Art. 20 Elezione e prerogative

Art. 21 Composizione

Art. 22 Funzionamento della Giunta

Art. 23 Attribuzioni

Art. 24 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 25 Sindaco

Art. 26 Attribuzioni di amministrazione

Art. 27 Attribuzioni di vigilanza

Art. 28 Attribuzioni di organizzazione

Art. 29 Attribuzioni nei servizi di competenza statale

Art. 30 Vicesindaco

Art. 31 Mozione di sfiducia

Art. 32 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Segretario comunale

Art. 33 Principi e criteri fondamentali di gestione

Art. 34 Attribuzioni di legalità e garanzia

Art. 35 Vicesegretario

Art. 36 Collaborazioni esterne

Capo II - Uffici

Art. 37 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 38 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio comunale

Art. 39 Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 40 Gestione amministrativa

Titolo III - SERVIZI

Art. 41 Forme di gestione

Art. 42 Gestione in economia

Art. 43 Azienda speciale

Art. 44 Istituzione

Art. 45 Società a prevalente capitale locale

Art. 46 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 47 Principi e criteri

Art. 48 Revisione economico-finanziaria

Art. 49 Amministrazione dei beni comunali

Art. 50 Contabilità comunale: il Bilancio

Art. 51 Contabilità comunale: il Conto Consuntivo

Art. 52 Attività contrattuale

Art. 53 Controllo di gestione

Parte II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I - Organizzazione territoriale

Art. 54 Organizzazione sovracomunale

Capo II - Forme collaborative

Art. 55 Principio di cooperazione

Art. 56 Convenzioni

Art. 57 Consorzi

Art. 58 Unione di Comuni

Art. 59 Accordi di programma

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60 Partecipazione

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

Art. 61 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 62 Istanze

Art. 63 Petizioni

Art. 64 Proposte

Capo II - Associazionismo e partecipazione

Art. 65 Principi generali

Art. 66 Associazioni

Art. 67 Organismi di partecipazione

Art. 68 Incentivazione

Art. 69 Partecipazione alle Commissioni

Capo III - Referendum e diritti di accesso

Art. 70 Referendum

Art. 71 Effetti del referendum

Art. 72 Diritto di accesso

Art. 73 Diritto di informazione

Titolo III - DIFENSORE CIVICO

Art. 74 Il Difensore Civico

Titolo IV - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 75 Statuto

Art. 76 Regolamenti

Art. 77 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art. 78 Ordinanze

Art. 79 Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. La comunità di Bellinzago Novarese è Ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L’autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, culturali e sindacali all’ amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall’ambito territoriale.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b. la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, come fondamento di ogni civile aggregazione e come soggetto primario di diritti civili e sociali;

d. la difesa della famiglia, come momento germinale della società civile stessa che ad essa deve saper riconoscere una originale ed inalienabile collocazione;

e. la promozione della qualificante presenza di un volontariato che, accolto, rispettato e riconosciuto, si pone come segno di gratuità nel servizio e di allargamento della base partecipativa alla vita sociale;

f. l’attuazione del principio di uguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione o di opinioni politiche;

g. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

h. la promozione sportiva, intesa come “sport per tutti” da realizzare, anche mediante la partecipazione delle società sportive operanti nel territorio, attraverso la creazione di servizi per lo sport a partire dagli impianti e dalla tutela sanitaria.

Art. 3
Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte e della Provincia di Novara, avvalendosi dell’apporto delle organizzazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo vero e proprio e dalle frazioni di Cavagliano e della Badia di Dulzago, storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 39,36, confinante con i Comuni di Oleggio, Lonate Pozzolo, Nosate, Cameri, Caltignaga e Momo.

3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi collettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio, da destinare ad “Albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. La pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi può avvenire anche per via telematica. In tal caso nella sede comunale sarà attivata idonea postazione per la consultazione.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bellinzago Novarese e con lo stemma concesso con decreto dei Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1967, registrato alla Corte dei Conti il 5 ottobre 1967 al n. 6 Presidenza-Foglio n. 25.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con lo stesso decreto presidenziale.

3. L’uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

Parte I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 7
Organi

1. Gli organi di governo del comune sono : il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 8
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e dai consiglieri.

2. L’elezione del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale rappresenta l’intera comunità. Determina l’indirizzo politico ed esercita il controllo amministrativo.

4. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

5. Il Consiglio comunale, la cui durata è determinata dalla legge, rimane in carica, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, sino all’elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 9
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.

3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono poste in discussione deliberazioni inerenti:

a. l’esame delle linee programmatiche del mandato

b. l’approvazione del bilancio di previsione

c. l’approvazione del rendiconto della gestione.

2. Il Consiglio comunale si riunisce per richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali (4) assegnati al Comune. La conseguente riunione deve aver luogo entro 20 giorni dalla relativa richiesta.

3. Il Consiglio può essere convocato in seduta d’urgenza, per motivi rilevanti e indilazionabili.

4. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto, accompagnato dall’ordine del giorno recapitato a domicilio almeno 10 giorni prima della data stabilita per la riunione, se trattasi di sessione ordinaria, 5 se trattasi di sessione straordinaria. Le convocazioni d’urgenza del Consiglio comunale potranno essere notificate con preavviso di 48 ore, sempre accompagnate dall’ordine del giorno.

Art. 11
Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all’ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

2. Il Consiglio si riunisce con la presenza almeno della metà dei consiglieri assegnati (8).

3. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso (5).

4. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

5. Le deliberazioni sono considerate assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle.

6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

7. Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 12
Sedute Consiliari

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco che, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicesindaco; in assenza o impedimento anche di quest’ultimo viene sostituito dall’Assessore presente secondo l’ordine di nomina.

2. La trattazione degli argomenti all’ordine del giorno è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 13
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data delle elezioni , sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il documento programmatico, con eventuali modifiche ed integrazioni, è messo a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della seduta di trattazione.

Art. 14
Commissioni

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire e nominare al proprio interno Commissioni permanenti, straordinarie, temporanee o speciali, di indagine, di controllo, di garanzia, consultive o propositive sull’attività dell’amministrazione, nel rispetto del criterio della proporzionalità dei gruppi consiliari e su designazione dei gruppi medesimi. Nessuno dei due sessi può essere di norma presente in misura superiore ai 3/4 dei componenti.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e in base alle designazioni formulate dai Gruppi consiliari. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia, se costituite, va attribuita alle opposizioni.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l’esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta essi lo richiedano.

Art. 15
Attribuzioni

1. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l’esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

2. Il Regolamento dovrà disciplinare l’esercizio delle seguenti attribuzioni:

a. La nomina del Presidente della Commissione da parte della Commissione stessa;

b. Il numero dei suoi componenti, che possono essere solo membri interni al Consiglio comunale;

c. Le procedure per l’esame e l’approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi dei Comune;

d. Forme per l’esternazione dei poteri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell’organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

e. Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 16
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci .

4. Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

5. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con le modalità previste dalla legge.

6. Saranno dichiarati decaduti i Consiglieri comunali, che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui almeno una ordinaria. La proposta di decadenza va presentata da tre consiglieri. Il Sindaco procede a notificare all’interessato la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate almeno 10 giorni prima della seduta consiliare in cui sarà posta all’ordine del giorno. Il consigliere interessato può far pervenire giustificazioni o illustrarle direttamente partecipando alla seduta. La decadenza va dichiarata con apposita deliberazione consiliare. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla eventuale surroga.

Art. 17
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte dei consiglieri comunali sono previste dalla legge e sono disciplinate dal Regolamento

2. L’esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all’acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.

3. Ai sensi dei presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l’emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici e contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta ed ai Capigruppo consiliari.

4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, all’inizio ed alla fine dei mandato, i redditi posseduti.

Art. 18
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, salvo diversa indicazione, formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.

2. I Consiglieri che passano da un Gruppo ad un altro o che si costituiscono in un nuovo Gruppo dovranno darne avviso al Sindaco che provvederà a comunicarlo al Consiglio nella prima seduta.

3. Ogni Gruppo consiliare comunica il nominativo del proprio Capogruppo al Segretario comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e in ogni caso non oltre la data della prima adunanza del nuovo Consiglio. Qualora un Gruppo non provveda alla comunicazione, il Capogruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato nella lista la cifra elettorale più alta.

4. E’ istituita la “Conferenza dei Capigruppo”, le cui funzioni sono stabilite dal Regolamento.

Art. 19
Giunta comunale

l. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 20
Elezioni e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. In seno alla Giunta nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai tre/quarti.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 21
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e, a discrezione del Sindaco, da un numero minimo di quattro e massimo di sei Assessori, tra i quali il Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell’amministrazione, sia quale Ufficiale di Governo, viene sostituito dal Vicesindaco e, in assenza o impedimento di quest’ultimo, dall’Assessore presente secondo l’ordine di nomina.

4. Gli Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non Consiglieri, purchè eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

5. Gli Assessori esterni parteciperanno al Consiglio, senza diritto di voto.

6. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale .

Art. 22
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal Consiglio comunale.

Art. 23
Attribuzioni

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. Rientrano altresì nella competenza della Giunta

a. l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dal Consiglio comunale;

b. l’approvazione delle convenzioni con altri Comuni o Enti pubblici inerenti l’assunzione o la gestione in forma associata del personale comunale.

Art. 24
Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta segreta.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dei collegio nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25
Sindaco

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco, quale capo del governo locale ed in tale veste, esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

4. La legge disciplina le modalità per l’elezione, la durata in carica, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all’Ufficio.

Art. 26
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a. ha la rappresentanza generale dell’Ente;

b. rappresenta il Comune in ogni ordine e grado di giudizio ad eccezione di quelli che si svolgono davanti alle commissioni tributarie, presso le quali il Comune è rappresentato dal Responsabile del Servizio Tributi;

c. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;

d. coordina l’attività dei singoli Assessori;

e. può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

f. impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

g. ha facoltà di delegare;

h. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la Giunta o il Consiglio comunale;

i. convoca i comizi per i referendum consultivi;

j. quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

k. nomina il Segretario comunale scegliendolo nell’apposito albo, il Direttore generale, i Responsabili degli uffici e dei servizi, definisce gli incarichi anche di collaborazione esterna e nomina i messi notificatori secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;

l. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti dei Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento o entro il termine di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Nelle designazioni e nomine complessivamente nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai tre/quarti;

m. risponde in Consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento, alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri con le modalità stabilite dal regolamento consiliare;

n. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente determinati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

o. in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie, si verifichino particolari necessità dell’utenza può modificare, con provvedimenti contingibili ed urgenti, gli orari di cui al punto precedente, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate.

Art. 27
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b. promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d. può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e. collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Istituzioni;

f. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 28
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a. stabilisce gli argomenti all’ordine dei giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi dei Regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione;

b. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d. propone gli argomenti da trattare, dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

e. ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori e/o a Consiglieri comunali;

f. delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario comunale e, quando la legge lo consente, ad altri dipendenti comunali;

g. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 29
Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco esercita inoltre nei servizi di competenza statale tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi.

Art. 30
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra gli assessori ed esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo e nel caso di sospensione dall’esercizio delle funzioni ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

Art. 31
Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (7) dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L’approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 32
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59 D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 33
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. Il Comune ha un Segretario comunale, iscritto nell’albo previsto dal D.P.R. n 465/97, la cui nomina è disciplinata dalla legge.

2. Il Segretario comunale, oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e dal Sindaco.

Art. 34
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi, quando la legge lo prevede. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega, con le limitazioni previste dalla legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

3. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

Art. 35
Vicesegretario

1. Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni “vicarie” od “ausiliarie” del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza, vacanza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell’ufficio.

Art. 36
Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilirne:

a. la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

b. i criteri per la determinazione dei relativo trattamento economico;

c. la natura privatistica del rapporto.

CAPO II
UFFICI

Art. 37
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’ente.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.

8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell’ente.

Art. 38
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 39
Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono in atti provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.

3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

4. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.

6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

7. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Art. 40
Gestione amministrativa

1. I Responsabili sono preposti, secondo l’ordinamento dell’ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell’attività delle strutture che da essi dipendono.

2. A tal fine ai Responsabili sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d’indirizzo.

TITOLO III
SERVIZI

Art. 41
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire fra affidamento in concessione, costituzione di Aziende, di Consorzio o di Società a prevalente capitale locale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, l’affidamento in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante Convenzione, Unione di Comuni ovvero Consorzio.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 42
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 43
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione di servizi pubblici comunali che hanno rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. L’Azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell’Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali.

5. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall’art. 52 del D.Lgs 267/2000. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta dei Sindaco stesso.

6. Il Direttore è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’Azienda con le conseguenti responsabilità. E’ nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Giunta con le modalità previste dal Regolamento interno.

7. L’ordinamento ed il funzionamento dell’Azienda speciale sono disciplinati, nell’ambito della legge, dal proprio Statuto e dal Regolamento interno. Il Regolamento interno è approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Azienda. Le Aziende uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l’obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto dell’Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e di certificazione del bilancio.

Art. 44
Istituzione

1. Per l’esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire “istituzioni”, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia giuridica e gestionale, mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento dell’organizzazione e collettività dell’istituzione.

2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal Regolamento.

3. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti dei Comune o di altre Aziende speciali comunali.

4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione decadono dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall’art. 52 del D.Lgs. 267/2000. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o dei componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

5. Il Direttore dell’istituzione è l’organo al quale compete la direzione gestionale dell’istituzione, con la conseguente responsabilità. E’ nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

6. L’ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilita dai presente Statuto e dal Regolamento di disciplina. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l’equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 45
Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di Società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della Società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle Società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l’attribuzione della maggioranza delle azioni o delle quote a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell’atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell’art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

Art. 46
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa i rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 47
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto del bilancio e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio dei Revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.

Art. 48
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell’art. 234 del D.Lgs. 267/2000.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. A tal fine i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa, oltre quelle trimestrali obbligatorie previste dall’art. 223 del D.Lgs. 267/2000).

7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 49
Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni anno. Dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario, il Responsabile di Ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto: i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata in prima applicazione dal Consiglio comunale.

3. Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4. La Giunta delibera l’accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni. La competenza su questi provvedimenti viene tuttavia trasferita al Consiglio comunale, qualora l’accettazione od il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni venga a comportare spese per i bilanci successivi.

Art. 50
Contabilità comunale: Il bilancio

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile/caposettore del servizio contabile o da chi lo sostituisce. Senza tale impegno l’atto è nullo di diritto ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 51
Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il conto del bilancio è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto del bilancio una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 52
Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta o da determinazione del Responsabile del servizio secondo le rispettive competenze.

3. La deliberazione o determinazione deve indicare:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;

b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del servizio competente.

5. Il Segretario comunale roga, nell’esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma l.

Art. 53
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’Ente il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a. la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b. la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c. il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

d. l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Parte II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 54
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali, ai fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

Art. 55
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri Enti locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 56
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare, a maggioranza assoluta dei votanti, la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia e/o con altri Enti o Istituzioni pubbliche, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni tra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stessa riterrà opportune.

Art. 57
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a. la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b. lo Statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Sono organi del Consorzio:

a. l’Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti;

b. il Consiglio d’amministrazione;

c. il Presidente.

4. Lo Statuto del Consorzio definirà durata e composizione dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione, i requisiti per le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca dei loro membri, nonché le modalità di elezione o di nomina del Presidente.

5. L’Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.

6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Convenzione, un Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell’Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d’amministrazione a quelli della Giunta.

8. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

9. Il Consiglio comunale può inoltre deliberare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati l’adesione Consorzi con altri Comuni già esistenti.

Art. 58
Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al seguente art. 59 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l’obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 59
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, sugli interventi o sui programmi d’intervento promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l’accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere approvata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso in cui l’accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico, che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all’accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell’Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all’interesse, diretto od indiretto della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 60
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza, attraverso apposito Regolamento.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 61
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6°, deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al 1° comma hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sottrae all’accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 62
Istanze

1. I cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attività dell’Amministrazione.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato, previa segnalazione alla Giunta municipale.

3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 63
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al 1° comma dell’art. 60 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro il termine indicato dal relativo Regolamento.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all’ordine dei giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 64
Proposte

1. Di propria iniziativa i cittadini possono avanzare proposte per l’adozione di atti o provvedimenti amministrativi di interesse generale.

2. La proposta deve essere inoltrata al Sindaco, che la trasmette, per l’esame e l’emissione dell’atto definitivo, all’organo competente, corredata dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria eventualmente necessaria.

3. La proposta deve essere sottoscritta, con forma autenticata nelle forme di legge, da almeno 100 elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell’anno nel quale viene presentata.

4. Non possono essere oggetto di proposte le materie inerenti:

a. revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle Aziende o Consorzi cui il Comune partecipa;

b. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;

c. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

d. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e. designazione e nomina dei rappresentanti;

f. le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

5. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri di assegnazione delle proposte all’organo competente, nonché procedure e tempi per l’esame e la determinazione dell’eventuale provvedimento conclusivo.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 65
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 72, l’accesso ai dati di cui è in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 66
Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le Associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle Associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 67
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi, previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 68
lncentivazione

1. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo, conformemente a quanto stabilito dal vigente Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 165 del 30.10.1990.

Art. 69
Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni, su richiesta delle Associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 70
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa. A tali referendum possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comune ed inoltre i cittadini stranieri, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori dei referendum possono essere:

a. il dieci per cento del corpo elettorale;

b. il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 71
Effetti dei referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 72
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell’Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti, che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 73
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III
DIFENSORE CIVICO

Art. 74
Il Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale può istituire l’ufficio del Difensore Civico.

2. Su deliberazione del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dell’ufficio operante presso altri comuni.

3. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività dell’amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell’apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

4. Egli esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

5. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell’esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.

6. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l’espletamento del mandato.

7. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio e riveste nell’esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

8. Prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: “Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello statuto comunale e delle norme regolamentari dell’ente”.

9. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sull’attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell’amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini.

10. Il Sindaco deve iscrivere la relazione del Difensore Civico all’ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla richiesta.

11. Il consiglio comunale adotta apposito regolamento per il funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti.

12. Al difensore civico compete un’indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all’atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli assessori.

13. Nel suddetto regolamento devono essere stabiliti i requisiti e le modalità per la nomina del Difensore civico

TITOLO IV
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 75
Statuto

l. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forma di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art. 76
Regolamenti

l. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a 1/5 dei Consiglieri comunali ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 61 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo pretorio, dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 77
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto o dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs 267/2000 ed in altre leggi e dello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 78
Ordinanze

1. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

2. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell’art. 54 del D.Lgs 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

4. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente 3° comma.

Art. 79
Norme transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.

Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto, ad esclusione dei Regolamenti di contabilità e dei contratti, che devono essere approvati entro il termine stabilito dalla legge per l’approvazione dello Statuto.

Fino all’adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e con lo Statuto.