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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 18

Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2004, n. 7-12276

Approvazione del bando pubblico di concorso finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione

A relazione dell’Assessore Botta:

Premesso che:

- il Consiglio Regionale con la deliberazione n. 273 - 12410 del 30 luglio 1996 di modifiche tecniche alla D.C.R. n. 21 - 15138 del 26 settembre 1995 concernente il programma di edilizia residenziale pubblica agevolata per il quadriennio 1992/1995 ha, tra l’altro, disposto l’utilizzo delle economie di gestione dei bandi di concorso emessi per la concessione di contributi in conto capitale “buono casa” negli anni 1983 - 1985 - 1991 per l’emissione di un nuovo bando di concorso per il recupero della prima abitazione;

- il Consiglio Regionale con la deliberazione sopra richiamata ha altresì destinato la somma di euro 2.199.048,91 da utilizzarsi, ripartita in ambiti territoriali coincidenti con le Province della Regione Piemonte e l’Area Metropolitana Torinese, quale contributo per migliorare la condizione abitativa secondo le finalità previste dal bando pubblico di concorso per l’assegnazione di contributi individuali in conto capitale per il recupero della prima abitazione;

- la Giunta Regionale con la deliberazione n. 275 - 14098 del 18 novembre 1996 ha approvato il bando pubblico di concorso finalizzato all’assegnazione di contributi individuali in conto capitale (buono casa) per il recupero della prima abitazione e con successiva deliberazione n. 39 - 22284 del 3 settembre 1997 ha precisato che la disponibilità finanziaria complessiva, derivante dalle economie di gestione dei precedenti bandi “buono casa”, ammonta ad euro 14.720.135,76;

- il Dirigente responsabile con la determinazione n. 1 del 9 settembre 1997 ha approvato la graduatoria delle domande di contributo ammesse, distinte per punteggio, ed ha individuato quali domande finanziabili le prime 600 collocate in graduatoria dal n. 1 al n. 600 compreso, nonché le ulteriori 150 domande che fruiscono della riserva prevista dal bando di concorso per la categoria “nubendi” ed ha autorizzato gli uffici competenti a procedere ad ulteriori discese nell’ambito della graduatoria in caso di economie di spesa oppure qualora, a seguito degli accertamenti dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi di priorità, si verifichino arretramenti ed esclusioni;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 25 - 26565 del 1 febbraio 1999 ha prorogato il termine, previsto dall’art. 1 del bando pubblico di concorso, per l’ultimazione dei lavori di recupero dell’abitazione alla data del 31 dicembre 2001;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 5 - 4544 del 26 novembre 2001 ha ulteriormente prorogato il termine per l’ultimazione dei lavori di recupero dell’abitazione alla data del 19 giugno 2003 ed ha altresì stabilito che, qualora a tale data vengano accertate delle economie finanziarie, non si proceda ad ulteriori discese nell’ambito della graduatoria ma che le stesse siano oggetto di nuova programmazione regionale;

- il Dirigente responsabile con la determinazione n. 38 del 19 febbraio 2004 ha accertato, a seguito della conclusione del bando di concorso, le economie di spesa realizzate:

* euro 5.205.267,23 a valere sui fondi messi a disposizione dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 39 - 22284 del 3 settembre 1997;

* euro 466.359,02 a valere sui fondi messi a disposizione dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 273 - 12410 del 30 luglio 1996;

- la Regione Piemonte in data 26 ottobre 2000 ha stipulato con il Ministero dei Lavori Pubblici l’Accordo di Programma per il trasferimento delle competenze ed il conferimento delle risorse finanziarie relative ai programmi di edilizia agevolata in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

- nel capitolo 924 di entrata del bilancio regionale sono allocate tutte le risorse finanziarie trasferite dallo Stato alla Regione Piemonte relative agli interventi di edilizia agevolata programmati ed in corso di attuazione;

- la riduzione dei tassi d’interesse sui mutui verificatasi negli ultimi anni, la rinuncia da parte di alcuni enti attuatori al contributo concesso, nonché la diminuzione del numero degli alloggi ammessi ad usufruire di contributi ha comportato il verificarsi di significative economie di spesa che possono essere destinate a nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica;

- l’art. 89 della legge regionale 15 marzo 2001 n. 5, avente titolo “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59’)” stabilisce le funzioni amministrative della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica;

- il Dirigente responsabile con la determinazione n. 345 del 15 dicembre 2003 ha aggiornato i limiti di reddito degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata stabilendo come limite massimo di reddito, per gli interventi di edilizia agevolata, la cifra di euro 34.920.

Ritenuto opportuno, al fine di mantenere la diversificazione degli interventi previsti dalla Regione Piemonte nel campo della politica per la casa a favore dei privati cittadini, destinare le economie accertate con la determinazione del Dirigente responsabile n. 38 del 19 febbraio 2004 all’emissione di un nuovo bando di concorso finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale;

ritenuto altresì opportuno, al fine di garantire, in termini di efficacia ed economicità, al provvedimento in oggetto una adeguata disponibilità finanziaria, destinarvi una quota parte delle risorse disponibili nel capitolo 924 di entrata del bilancio regionale.

Atteso che il nuovo bando di concorso debba conseguire quali obiettivi:

* essere coerente con la politica regionale rivolta al contenimento del consumo del suolo mediante l’utilizzo di spazi già disponibili perseguita con l’emissione delle leggi regionali n. 21 del 6 agosto 1998 (norme per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti) e n. 9 del 29 aprile 2003 (norme per il recupero funzionale dei rustici);

* garantire un risultato di efficacia ed efficienza del provvedimento individuando degli ambiti territoriali collinari o montani omogenei al fine di evitare la frammentazione delle risorse impegnate;

* privilegiare negli ambiti territoriali omogenei quei Comuni classificati in situazioni di marginalità socio - economica individuate tenendo conto, in particolare, degli andamenti demografici, del reddito, dei consumi della popolazione, della dotazione dei servizi locali, al fine di sostenerne e promuoverne lo sviluppo con un intervento mirato al recupero dei centri abitati ed a favorire un riequilibrio insediativo;

* privilegiare nella concessione dei contributi i nuclei familiari nei quali sia presente un componente ultrasessantacinquenne o nei quali un componente risulti essere portatore di disabilità ovvero i nuclei familiari di nuova o futura costituzione;

vista la legge regionale 28 febbraio 2000 n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare) con la quale la Regione Piemonte promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali individuando quali beneficiari degli interventi i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti i cui territori siano classificati collinari ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 826 - 6658 del 12 maggio 1988 e che siano altresì classificati svantaggiati o molto svantaggiati con deliberazione del Consiglio Regionale;

vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 13 novembre 2001 n. 211 - 35416 di classificazione, ai sensi ed ai fini dell’art. 2 della legge regionale n. 16/2000, dei Comuni svantaggiati o molto svantaggiati;

vista la deliberazione della Giunta Regionale del 8 marzo 2004 n. 41 - 11951 che, tra l’altro, prende atto della costituzione di n. 27 Comunità Collinari ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 16/2000;

visto il Testo unico delle leggi sulla montagna approvato con legge regionale 2 luglio 1999 n. 16 e successivamente modificato con legge regionale 22 luglio 2003 n. 19 con la quale la Regione Piemonte promuove la salvaguardia del territorio delle zone montane;

vista la deliberazione del Consiglio Regionale del 12 dicembre 2000 n. 102 - 36778 che classifica e ripartisce i Comuni piemontesi facenti parte di Comunità Montane in fasce altimetriche e di marginalità socio economica;

ritenuto di conseguire gli obiettivi sopra richiamati destinando le economie pari a euro 5.671.626,25, accertate con la determinazione del Dirigente responsabile n. 38 del 19 febbraio 2004, incrementate della somma di euro 5.000.000, quale quota parte delle economie dei programmi di edilizia agevolata, per un totale di euro 10.671.626,25 all’emissione di un nuovo bando di concorso finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale che presenti le seguenti caratteristiche:

* individui quale oggetto del bando di concorso il recupero della prima abitazione;

* individui quale ambiti territoriali omogenei a cui destinare le risorse disponibili gli 816 Comuni piemontesi così suddivisi:

- n. 558 Comuni piemontesi facenti parte delle Comunità Montane individuate dal Testo unico delle leggi sulla montagna (legge regionale 2 luglio 1999 n. 16 modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003 n. 19).

- n. 222 Comuni piemontesi facenti parte delle Comunità Collinari, costituite ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 16 così come individuate dalla deliberazione della Giunta Regionale del 8 marzo 2004 n. 41 - 11951.

- n. 36 Comuni piemontesi collinari, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, classificati come svantaggiati o molto svantaggiati, così come individuati dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 13 novembre 2001 n. 211 - 35416 ai sensi ed ai fini dell’articolo 2, comma 2°, della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 16 e non facenti parte di Comunità Montana ovvero di Comunità Collinare.

* attribuisca, ai fini della formulazione della graduatoria e dell’individuazione delle domande finanziabili, negli ambiti territoriali omogenei un punteggio prioritario ai Comuni classificati in situazioni di marginalità socio-economica;

* destini il 30% dei finanziamenti disponibili alle domande, indipendentemente dalla loro collocazione nella graduatoria delle domande ammissibili, nelle quali l’intestatario della stessa ovvero uno dei componenti il suo nucleo familiare risulti essere nato in data antecedente al 6 maggio 1939 (ultrasessantacinquenne);

* attribuisca, ai fini della formulazione della graduatoria e dell’individuazione delle domande finanziabili, un punteggio prioritario ai nuclei familiari di nuova o futura costituzione ovvero ai nuclei familiari nei quali un componente risulti essere portatore di disabilità;

* individui in euro 12.500 per abitazione il contributo concedibile salvo riduzione qualora la spesa sostenuta per il recupero risulti inferiore a tale importo;

* preveda per la partecipazione il possesso da parte del nucleo familiare di un reddito, riferito all’anno 2002, non superiore ad euro 34.920;

dato atto che ai sensi dell’art. 91 della legge regionale 15 marzo 2001 n. 5 sono delegate ai Comuni le funzioni di accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica ed altresì l’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;

dato atto inoltre che ai sensi dell’art. 89 della legge regionale 15 marzo 2001 n. 5 sono di competenza della Regione l’adozione delle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari e pertanto l’adozione della graduatoria delle domande ammissibili, l’individuazione delle domande ammesse al finanziamento, l’erogazione dei contributi verrà svolta dai competenti uffici regionali;

visto l’allegato “Bando di concorso” che riporta i requisiti soggettivi necessari per accedere al finanziamento, i criteri di ammissibilità ed inammissibilità degli interventi, i criteri di priorità per l’attribuzione dei punteggi atti a formare la graduatoria, le disposizioni inerenti la presentazione e l’istruttoria delle domande e le modalità dell’erogazione dei finanziamenti;

visto l’allegata “Domanda di partecipazione al bando di concorso” che dovrà essere presentata al Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di recupero da parte dei richiedenti il contributo;

la Giunta Regionale con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di destinare, per le motivazioni ed in conformità agli obbiettivi espressi in premessa, le economie pari a euro 5.671.626,25, accertate con la determinazione del Dirigente responsabile n. 38 del 19 febbraio 2004, incrementate della somma di euro 5.000.000, quale quota parte delle economie dei programmi di edilizia agevolata, per un totale di euro 10.671.626,25 all’emissione di un nuovo bando di concorso finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale per il recupero della prima abitazione;

- di individuare, al fine di promuoverne e sostenerne lo sviluppo favorendone il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, quali ambiti territoriali omogenei gli 816 Comuni così suddivisi:

* n. 558 Comuni piemontesi facenti parte delle Comunità Montane individuate dal Testo unico delle leggi sulla montagna (legge regionale 2 luglio 1999 n. 16 modificata dalla legge regionale 22 luglio 2003 n. 19).

* n. 222 Comuni piemontesi facenti parte delle Comunità Collinari, costituite ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 16 così come individuate dalla deliberazione della Giunta Regionale del 8 marzo 2004 n. 41 - 11951.

* n. 36 Comuni piemontesi collinari, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, classificati come svantaggiati o molto svantaggiati, così come individuati dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 13 novembre 2001 n. 211 - 35416 ai sensi ed ai fini dell’articolo 2, comma 2°, della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 16 e non facenti parte di Comunità Montana ovvero di Comunità Collinare.

- di stabilire in euro 12.500 per abitazione il contributo concedibile salvo riduzione qualora la spesa sostenuta per il recupero risulti inferiore a tale importo;

- di stabilire rispettivamente nel giorno 6 maggio 2004 e nel giorno 6 luglio 2004 la data di apertura e di chiusura del bando di concorso;

- di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’allegato “Bando di concorso” che riporta i requisiti soggettivi necessari per accedere al finanziamento, i criteri di ammissibilità ed inammissibilità degli interventi, i criteri di priorità per l’attribuzione dei punteggi atti a formare la graduatoria, le disposizioni inerenti la presentazione e l’istruttoria delle domande e le modalità dell’erogazione dei finanziamenti;

- di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’allegata “Domanda di partecipazione al bando di concorso” che dovrà essere presentata al Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di recupero da parte dei richiedenti il contributo;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 91 della legge regionale 15 marzo 2001 n. 5 sono delegate ai Comuni le funzioni di accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica ed altresì l’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;

- di dare atto inoltre che ai sensi dell’art. 89 della legge regionale 15 marzo 2001 n. 5 sono di competenza della Regione l’adozione delle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari e pertanto l’adozione della graduatoria delle domande ammissibili, l’individuazione delle domande ammesse al finanziamento, l’erogazione dei contributi verrà svolta dai competenti uffici regionali;

- di dare mandato agli uffici competenti di predisporre la modulistica prevista dal bando di concorso relativa all’attestazione degli esiti dell’istruttoria sulle domande svolta dagli uffici comunali;

- di dare atto che alle spese derivanti dall’attuazione del presente provvedimento si farà fronte con l’utilizzo delle economie pari a euro 5.671.626,25, accertate con la determinazione del Dirigente responsabile n. 38 del 19 febbraio 2004, e con la somma di euro 5.000.000 da prelevarsi sul capitolo 26405 corrispondente al capitolo 924 di entrata del bilancio regionale;

- di pubblicare la presente deliberazione e gli allegati “Bando di concorso” e “Domanda di partecipazione al bando di concorso” sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del giorno 6 maggio 2004.

Contro la presente deliberazione è possibile per chiunque vi abbia interesse proporre ricorso presso gli organi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente, compresi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

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