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Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004

Codice 21
D.D. 9 aprile 2004, n. 162

L.R. 40/98. Fase di verifica procedura di V.I.A.- Progetto: “Miglioramento e messa in sicurezza delle piste da sci in loc. Karfen, potenziamento dell’impianto di innevamento programmato, sciovia a fune alta Olimpica” del Comune di Ala di Stura (TO) e localizzato nel medesimo Comune. Necessità di sottoporre il progetto alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art.12 della L.R. 40/98

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di considerare le premesse parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

2. di concludere il procedimento relativo alla Fase di verifica della procedura di V.I.A., di cui all’art. 10 della L.R. 40/1998, relativo al progetto “Miglioramento e messa in sicurezza delle piste da sci in località Karfen, potenziamento dell’impianto di innevamento programmato, sciovia a fune alta Olimpica”, presentato dal Comune di Ala di Stura (TO) e localizzato nel medesimo Comune, e di sottoporre il progetto alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa;

3. di richiedere che il progetto per il quale si dispone, con il presente provvedimento, il rinvio alla Fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale, sia corredato, in osservanza di quanto previsto dall’art. 4 comma 5 della legge 40/1998, dagli elaborati progettuali inerenti i lavori e le opere funzionalmente correlati al medesimo e ricadenti nell’area di progetto;

4. di prescrivere che il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale rispettino le condizioni e le richieste di approfondimento emerse a seguito dell’espletamento della Fase di verifica della procedura di V.I.A., come di seguito elencate:

CANTIERISTICA

a) Rilevata la possibilità che nell’ambito delle attività di scavo venga rinvenuta la presenza di amianto all’interno di eventuali lenti ofiolitiche presenti nei litotipi prevalenti si prescrive, ai fini della progettazione definitiva, che:

- nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i., nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

- ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto definitivo la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con il Coordinamento VIA/VAS di A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

b) dovrà essere definita la viabilità di cantiere necessaria per la realizzazione delle varie opere in progetto che dovrà essere il più possibile coincidente con la viabilità esistente evitando scavi e riporti. Nel caso risulti necessario adeguare in alcuni punti la viabilità di accesso esistente di cui si prevede l’utilizzo, gli interventi relativi dovranno essere progettati ai fini della fase definitiva e comportare esclusivamente operazioni di sistemazione, consolidamento e risanamento conservativo, senza procedere ad allargamenti o alla bitumazione del manto stradale. Dovrà inoltre essere redatto un cronoprogramma delle fasi di cantiere, mirato anche al coordinamento reciproco delle fasi di realizzazione di altri interventi progettati nell’area (ristrutturazione dei fabbricati esistenti e realizzazione del tapis roulant);

c) dovrà essere fornita una descrizione dettagliata delle modalità di montaggio della linea degli impianti di risalita, della rimozione delle strutture della vecchia sciovia, delle aree di stoccaggio idrocarburi e della localizzazione dell’impianto di betonaggio per la costruzione della vasca;

d) al fine di prevenire, in fase di cantiere, sversamenti accidentali nel suolo e nel sottosuolo di oli e carburanti dovranno essere specificate in una apposita relazione località e modalità di rifornimento e manutenzione straordinaria dei mezzi d’opera e definite le procedure d’emergenza da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, oltre alle modalità di smaltimento dei rifiuti di cantiere, nel rispetto della normativa vigente. Dovranno, pertanto, essere messe in atto tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare i rischi di contaminazione, in special modo nelle fasi di cantiere che potrebbero comportare i maggiori rischi, onde contenere l’eventuale diffusione di inquinanti a carico delle matrici ambientali. Qualora si dovessero verificare situazioni di contaminazione dovranno essere messe in atto le procedure previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. e D.M. 471/99) procedendo innanzitutto ad una tempestiva messa in sicurezza d’emergenza del sito, mettendo in atto ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti e contenerne la diffusione;

e) tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni in atmosfera sono soggetti ai disposti del D.P.R. 203/88 e la loro costruzione deve essere preventivamente autorizzata presentando domanda di autorizzazione, redatta secondo la Circolare della Regione Piemonte 16/ECO del 04/10/1988, al Servizio Qualità dell’Aria, Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Provincia di Torino e in copia all’A.R.P.A. competente per territorio e al Sindaco del Comune in cui verrà installato l’impianto. Nel caso che le attività in oggetto siano comprese tra quelle individuate dalla Regione Piemonte come attività a ridotto inquinamento atmosferico (indicate nell’allegato 2 al D.P.R. 25/07/91) potranno essere utilizzate procedure autorizzative semplificate, tra cui si ricorda quella per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti di betonaggio, produzione di calcestruzzo preconfezionato o da impianti di produzione conglomerati bituminosi (D.G.R. 71-16738 del 17/02/1997). Se l’opera in progetto necessitasse la realizzazione di tali impianti e nel caso in cui la loro attività sia condotta in conformità alle prescrizioni emissive, produttive e gestionali della suddetta D.G.R., l’Impresa richiedente dovrebbe presentare domanda di autorizzazione in via generale, redatta in conformità al modello allegato alla D.G.R. stessa, direttamente alla Provincia di Torino e in copia all’A.R.P.A. competente per territorio e al Sindaco del Comune in cui verrà installato l’impianto. L’Impresa verrà autorizzata in via generale dalla data in cui l’Ente scrivente riceve la domanda;

f) in fase di cantiere dovranno essere presi tutti gli accorgimenti operativi e gestionali mirati ad evitare o comunque ridurre il più possibile le emissioni diffuse. Inoltre, per quanto concerne le emissioni diffuse che possono generarsi nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico ed immagazzinamento di prodotti polverulenti, si considerano vincolanti le prescrizioni previste dall’allegato 6 al D.M. 12/07/1990.

MOVIMENTI TERRA

g) Relativamente alle attività di movimento terra, si sottolinea che ai fini della progettazione definitiva occorre effettuare:

- una attenta verifica della quantificazione dei volumi di scavo e riporto in relazione alle sezioni di progetto prospettate,

- una riduzione delle volumetrie ipotizzate operando quindi opportune modifiche al profilo della pista attualmente proposta,

- l’identificazione di aree di deponia temporanea dei materiali, compreso quello di scotico;

h) gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati prioritariamente al riutilizzo in loco o in cantieri di lavoro limitrofi alle aree interessate dal progetto in oggetto: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di deponia temporanea ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali; nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste dovranno essere già esplicitamente individuate in fase progettuale definitiva.

ASSETTO GEO-IDROGEOLOGICO E RISCHIO VALANGHE

i) In relazione alle problematiche relative alle dinamiche valanghive, anche nell’ottica della completa messa in sicurezza della nuova linea dell’impianto scioviario, dovranno essere svolti studi di approfondimento volti ad individuare nel dettaglio le aree soggette a pericolosità da valanga e a certificare l’immunità dell’impianto; con opportune argomentazioni di carattere tecnico dovrà essere illustrata la soluzione progettuale ritenuta più idonea per la loro messa in sicurezza, associata alla redazione di un Piano Sicurezza Valanghe per la gestione del rischio residuo. Dovranno pertanto essere progettate, e conseguentemente comprese nel quadro economico dell’opera, le opportune opere di difesa attiva nelle aree ad elevata acclività dei versanti nord-orientali della P.ta Lusignetto e a valle del Rifugio Karfen, individuate in linea di massima in sede di preliminare; tali opere andranno dimensionate e posizionate secondo quanto prescritto dalle specifiche Direttive emanate dall’Istituto Federale Svizzero per la Neve e le Valanghe di Davos;

j) con particolare riferimento alla parte dei tracciati da realizzarsi in scavo, considerata la situazione attuale e i rilevanti movimenti terra prospettati, relativamente al complesso delle opere necessarie per il drenaggio e il consolidamento delle superfici già esistenti , nonché di quelle di neo formazione, nel ribadire che queste dovranno essere realizzate il più possibile con l’impiego di tecniche di Ingegneria Naturalistica, particolare cura dovrà essere impiegata nella progettazione delle opere di regimazione delle acque superficiali nelle zone di eventuale riporto di materiale, al fine d’impedire l’innesco di fenomeni erosivi concentrati. Il progetto dovrà individuare soluzioni risolutive tenendo in debito conto le problematiche derivanti dalla nuova morfologia attribuita al sito con i lavori in oggetto: partendo dalle indicazioni del progetto preliminare nella fase definitiva dovranno trovare maggiore dettaglio e trattazione le valutazioni sul dimensionamento e sulle verifiche di stabilità delle opere di sostegno eventualmente impiegate, nonchè la concezione delle opere di drenaggio, il loro puntuale posizionamento e la zona di recapito delle acque;

k) gli interventi previsti comportanti rimodellamenti del profilo attuale del terreno e che danno luogo a scarpate di acclività superiori ai 25° dovranno essere definiti attraverso precisi dimensionamenti delle opere di consolidamento delle scarpate con tecniche d’ingegneria naturalistica e l’esecuzione di apposite verifiche di stabilità, condotte secondo le norme definite dal D.M. 11/3/88, specifiche sia delle opere singole che dell’insieme versante-opere;

SISTEMAZIONI AMBIENTALI

l) Dovrà essere prodotta una chiara progettazione di tutti gli ambiti progettuali, con particolare riferimento alla necessità di rappresentare e collocare planimetricamente gli interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale previsti, con la preferenziale adozione di tecniche di ingegneria naturalistica, per la ricostruzione morfologica dei siti, per il consolidamento, la sistemazione superficiale e il drenaggio dei terreni, nonché per il contenimento e la mitigazione dell’impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico dei luoghi alterati durante i lavori e delle infrastrutture edificate. A tal proposito dovranno essere prodotti elaborati completi (relazioni tecniche, planimetrie, sezioni, assonometrie, particolari costruttivi ecc.), propri della progettazione definitiva, atti a descrivere le opere progettate, nonché le opportune valutazioni sul dimensionamento e sulle verifiche di stabilità delle opere di sostegno e di drenaggio delle acque superficiali previste negli interventi di recupero e sistemazione. Ai fini di una corretta valutazione quali-quantitativa delle medesime, esse devono trovare riscontro negli elaborati relativi all’analisi prezzi e nel computo metrico del progetto definitivo, nonché negli allegati relativi alla definizione dei piani di manutenzione delle opere previsti ai sensi delle vigenti normative di legge;

m) dovranno essere forniti elementi per poter effettuare una valutazione della compatibilità ambientale della sub-derivazione, per la determinazione dell’eventuale deflusso minimo vitale. Si dovrà verificare se la sottrazione della portata derivata a valle della captazione mantenga vitali le condizioni istantanee di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati;

n) le operazioni di scavo dovranno prevedere il preventivo accantonamento e conservazione del materiale di scotico e la ricostituzione delle superfici dovrà essere eseguita ricollocando gli strati terrosi secondo la loro posizione originaria; alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione;

o) relativamente a tutte le superfici acclivi di neo-formazione dovrà essere valutata la loro protezione con reti in fibra naturale (juta) in funzione antierosiva;

p) nella redazione del progetto definitivo, come opera compensativa del taglio arboreo previsto, dovrà essere prevista la rinaturalizzazione di un’area (di estensione almeno pari a quella che verrà interessata dalle infrastrutture permanenti) da realizzare mediante ripiantumazioni finalizzate ad aumentare le fasce ecotoniche e la biodiversità complessiva dell’area;

q) ai fini della progettazione definitiva dovrà essere valutata la possibilità di contenere la sottrazione di vegetazione arborea compatibilmente con le esigenze del progetto e si dovrà prevedere che nel corso dei lavori sia evitata l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari abbattuti;

r) la progettazione definitiva dovrà contenere un adeguato piano di manutenzione delle opere realizzate, con particolare riferimento a quelle di recupero e sistemazione idrogeologica ed i derivanti oneri economici dovranno trovare rispondenza nel progetto.

OPERE INERENTI LA VASCA DI ACCUMULO

s) La progettazione definitiva dovrà essere integrata con una relazione idrologica e idrogeologica che illustri le caratteristiche principali delle risorse idriche che alimentano la centralina idroelettrica al servizio del rifugio Karfen. Inoltre, dovrà risultare chiaramente la modalità di restituzione e convogliamento delle acque captate, ma non utilizzate per l’innevamento;

t) relativamente all’alimentazione idrica dell’impianto di innevamento programmato, che viene previsto in subderivazione da un’esistente centralina idroelettrica a servizio del rifugio Karfen, si segnala che tale prelievo dovrà essere autorizzato dall’amministrazione provinciale ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e, trattandosi di subderivazione, per l’ottenimento del provvedimento di concessione risulta necessario che venga dimostrato il titolo autorizzativo della derivazione principale;

u) in fase di progettazione definitiva andranno approfondite le indagini sull’area di realizzazione della vasca di accumulo idrico per l’innevamento artificiale e sul versante sovrastante, mediante indagini geologico strutturali di dettaglio volte a definire l’idoneità del sito prescelto in termini di stabilità dell’area e di sicurezza del pendio a monte;

v) dovrà essere identificato il ricettore delle acque eventualmente convogliate dallo scarico del troppo pieno e da quello di fondo e il loro percorso;

ASPETTI PAESISTICO-AMBIENTALI

w) Per l’edificio adibito alla vasca di accumulo si richiedono elaborati di progetto relativi alla soluzione prescelta; si invita, inoltre, a verificare per i prospetti del fabbricato stesso soluzioni compositive ed architettoniche riferite alla tradizione locale;

x) dovranno essere indicate le opere di adeguamento della pista che si intendono realizzare con individuazione puntuale delle modifiche da produrre all’andamento morfologico dei luoghi, attraverso la realizzazione di sezioni di progetto in numero e scala adeguate, mirate a ridurre al minimo indispensabile i movimenti terra;

y) dovranno essere indicati e documentati gli eventuali interventi da realizzare connessi all’attuale progetto, indicati nella relazione di verifica di compatibilità ambientale presentata a corredo del progetto, per una panoramica complessiva delle trasformazioni indotte al territorio montano in oggetto;

z) dovranno essere predisposti gli elaborati progettuali a carattere definitivo relativi alle opere di recupero e mitigazione paesistico-ambientale con l’individuazione puntuale delle localizzazioni prescelte e della modalità di realizzazione proposta, oltre ad ampia documentazione fotografica dei siti individuati per gli interventi;

aa) si richiede ampia documentazione fotografica delle aree interessate dagli interventi ed inserimenti virtuali delle opere in progetto;

bb) si richiedono approfondimenti in merito alle sistemazioni esterne ed alle aree di pertinenza delle opere in progetto; si richiedono elaborati di progetto della viabilità, delle aree di cantiere e di eventuali aree di deposito temporaneo;

cc) in merito al taglio boschivo proposto, si richiede di verificare la possibilità di prevedere interventi di compensazione paesistico-ambientale, in riferimento al D.Lgs. n. 227/2001, da realizzare nel contesto d’intervento o in aree limitrofe da riqualificare.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Via Principe Amedeo n. 17 Torino.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il Piemonte, entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Marzia Baracchino