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Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004
A relazione dellAssessore Galante:
Il piano sanitario regionale (l.r. n. 61/1997) ed in particolare gli artt. 41, 42 e 43 della legge 833/78, prevedono che i rapporti con gli Enti che erogano assistenza sanitaria siano disciplinati da specifiche convenzioni stipulate tra la Regione e gli Enti titolari, che regolino, nellambito delle vigenti disposizioni normative, i rapporti fra le Istituzioni Sanitarie e la Regione.
LOspedale Mauriziano Umberto I° di Torino (presidio ex art. 41, Legge 833/78), e lIstituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo, dove lOrdine Mauriziano svolge pro tempore lattività clinico assistenziale, ai sensi della l.r. n. 61/1997 costituiscono parte integrante delle rete ospedaliera regionale ed il rapporto con gli stessi viene regolato da specifica convenzione stipulata tra la Regione e lEnte titolare.
Con deliberazione n. 119-6951 del 5 agosto 2002 è stata approvata la convenzione quadro, con cui stipulare specifiche convenzioni con le strutture equiparate a quelle pubbliche (Presidi ex artt. 41, 42 e 43 Legge 833/78).
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 34-9460 del 26 maggio 2003 è stato approvato un protocollo dintesa tra la Regione Piemonte e lOrdine Mauriziano, nel quale viene previsto di rinviare ad un successivo provvedimento lapprovazione della convenzione specifica.
Si ritiene pertanto necessario approvare apposita convenzione con lOrdine Mauriziano per lOspedale Umberto I° di Torino e per lIstituto di ricerca e cura del cancro di Candiolo, tenuto conto della specificità degli Istituti in questione. Tale convenzione dovrà regolare gli aspetti sia di carattere generale che di dettaglio e disciplinare lo svolgimento dellattività sanitaria dei Presidi.
Il Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 marzo 2004 con la proposta di alcuni emendamenti che vengono accolti.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di approvare, ai sensi della normativa soprarichiamata, la convenzione con lOrdine Mauriziano, per lOspedale Umberto I° di Torino e per lIstituto di ricerca e cura del cancro di Candiolo, di cui allallegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Vista la legge n. 833 del 23.12.1978;
vista la l.r. n. 61 del 12.12.1997;
vista la D.G.R. n. 34-9460 del 26 maggio 2003;
vista la D.G.R. n. 119-6951 del 5 agosto 2003,
la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
per le motivazioni espresse in premessa,
- di approvare, ai sensi della l.r. n. 61/1997 e della legge 833/78, la convenzione tra la Regione Piemonte e lOrdine Mauriziano, Ospedale Umberto I° di Torino e Istituto di ricerca e cura del cancro di Candiolo, di cui allallegato 1), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che lOrdine Mauriziano per leventuale aumento della capacità produttiva dellIstituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo, dovrà privilegiare nellambito delle procedure di copertura dei nuovi posti nellorganico, lassunzione di personale mediante lapplicazione dellistituto della mobilità nellambito della Regione.
La presente deliberazione, comprensiva della premessa e degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omisssis)