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Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004

A relazione dell’Assessore Galante:

Il piano sanitario regionale (l.r. n. 61/1997) ed in particolare gli artt. 41, 42 e 43 della legge 833/78, prevedono che i rapporti con gli Enti che erogano assistenza sanitaria siano disciplinati da specifiche convenzioni stipulate tra la Regione e gli Enti titolari, che regolino, nell’ambito delle vigenti disposizioni normative, i rapporti fra le Istituzioni Sanitarie e la Regione.

L’Ospedale Mauriziano Umberto I° di Torino (presidio ex art. 41, Legge 833/78), e l’Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo, dove l’Ordine Mauriziano svolge pro tempore l’attività clinico assistenziale, ai sensi della l.r. n. 61/1997 costituiscono parte integrante delle rete ospedaliera regionale ed il rapporto con gli stessi viene regolato da specifica convenzione stipulata tra la Regione e l’Ente titolare.

Con deliberazione n. 119-6951 del 5 agosto 2002 è stata approvata la convenzione quadro, con cui stipulare specifiche convenzioni con le strutture equiparate a quelle pubbliche (Presidi ex artt. 41, 42 e 43 Legge 833/78).

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 34-9460 del 26 maggio 2003 è stato approvato un protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e l’Ordine Mauriziano, nel quale viene previsto di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione della convenzione specifica.

Si ritiene pertanto necessario approvare apposita convenzione con l’Ordine Mauriziano per l’Ospedale Umberto I° di Torino e per l’Istituto di ricerca e cura del cancro di Candiolo, tenuto conto della specificità degli Istituti in questione. Tale convenzione dovrà regolare gli aspetti sia di carattere generale che di dettaglio e disciplinare lo svolgimento dell’attività sanitaria dei Presidi.

Il Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 marzo 2004 con la proposta di alcuni emendamenti che vengono accolti.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di approvare, ai sensi della normativa soprarichiamata, la convenzione con l’Ordine Mauriziano, per l’Ospedale Umberto I° di Torino e per l’Istituto di ricerca e cura del cancro di Candiolo, di cui all’allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Vista la legge n. 833 del 23.12.1978;

vista la l.r. n. 61 del 12.12.1997;

vista la D.G.R. n. 34-9460 del 26 maggio 2003;

vista la D.G.R. n. 119-6951 del 5 agosto 2003,

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare, ai sensi della l.r. n. 61/1997 e della legge 833/78, la convenzione tra la Regione Piemonte e l’Ordine Mauriziano, Ospedale Umberto I° di Torino e Istituto di ricerca e cura del cancro di Candiolo, di cui all’allegato 1), alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che l’Ordine Mauriziano per l’eventuale aumento della capacità produttiva dell’Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro di Candiolo, dovrà privilegiare nell’ambito delle procedure di copertura dei nuovi posti nell’organico, l’assunzione di personale mediante l’applicazione dell’istituto della mobilità nell’ambito della Regione.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e degli allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omisssis)

Allegato