Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004

Codice 18.4
D.D. 8 aprile 2004, n. 74

Bando Giovani Coppie 2003. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e gli Istituti di Credito per l’applicazione dei tassi agevolati, conseguentemente all’utilizzo dei contributi regionali

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare l’allegato “1" al fine di utilizzare lo stesso per la stipula tra la Regione Piemonte e gli Istituti di Credito della convenzione, per l’applicazione di tassi agevolati conseguentemente all’utilizzo dei contributi regionali.

La presente determinazione unitamente all’allegato parte integrante e sostanziale, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statut o e dell’art.16 del D.P.G.R. n° 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Adriano Bellone

Allegato 1

Regione Piemonte

INIZIATIVA “GIOVANI COPPIE 2003": CONVENZIONE PER L’APPLICAZIONE DI TASSI AGEVOLATI CONSEGUENTEMENTE ALL’UTILIZZO DEI CONTRIBUTI REGIONALI.

Premesso che:

1. L’art. 46, 2° comma, della legge 27 dicembre 2002, n° 289, prevede risorse finanziarie da concedere in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l’acquisto della prima casa e per il sostegno alla natalità.

2. La Giunta Regionale del Piemonte ha deliberato, in data 30 giugno 2003, l’approvazione del bando di concorso denominato “Giovane Coppie 2003" destinato a sostenere finanziariamente i giovani sposi residenti in Piemonte che intendono acquistare o, se già di proprietà, ristrutturare la loro prima casa di abitazione (così come definita ai sensi della lett. d. dell’art. 13 della L.R. 56/77) attraverso l’erogazione agli stessi di un contributo regionale nella misura massima di 8.122 euro (ottomilacentoventidue euro).

3. Lo stesso bando di concorso, prevede che la Regione Piemonte integri gli eventuali accordi già esistenti con gli Istituti di Credito per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e fornisca l’elenco delle banche convenzionate, presso le quali gli aventi diritto al contributo regionale di cui trattasi potranno rivolgersi per usufruire altresì di condizioni di favore rispetto a quelle di mercato relativamente ai mutui concessi/da concedere ai medesimi per le finalità di cui al comma 1.

4. I beneficiari saranno individuati dalla Regione Piemonte sulla base di apposita graduatoria conformemente a quanto previsto dal bando.

Quanto sopra premesso, tra:

La Regione Piemonte _____

e

L’Istituto di Credito _____

(di seguito denominato anche l’Istituto)

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1)

L’Istituto, sulla base delle proprie autonome valutazioni di credito si impegna a concedere mutui per l’acquisto, o per la ristrutturazione della loro prima casa di abitazione ai cittadini beneficiari dei contributi del bando denominato “Giovani Coppie 2003", alle condizioni contenute nell’allegato ”A" alla presente convenzione, coerentemente alle norme del bando stesso, a quelle sul credito fondiario ed edilizio ed alle pattuizioni della presente convenzione.

Resta comunque ferma, in ogni caso, la facoltà dell’Istituto di non accogliere le richieste di mutuo ricevute ai sensi della presente convenzione qualora allo stesso risultino circostanze di rischio di solvibilità inerenti i richiedenti il finanziamento e/o gli eventuali garanti tali da compromettere il buon esito dell’operazione creditizia.

Qualora i beneficiari risultassero già intestatari di un mutuo erogato dall’Istituto per le suddette finalità, l’Istituto si impegna ad applicare al finanziamento le condizioni contenute nell’allegato “A”, sempre che lo stesso risulti in corrente con il pagamento delle rate ed a seguito di specifica domanda da parte dei beneficiari del contributo.

Articolo 2)

La concessione del contributo regionale sarà comunicata dalla Regione agli aventi diritto con la “Comunicazione Ufficiale di Finanziamento” riportante l’importo ammesso a contributo. Con tale comunicazione verrà altresì richiesto ai beneficiari, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione stessa, di indicare alla Regione:

* le coordinate dell’Istituto (ivi compreso il numero di conto e la Filiale) presso il quale versare a nome dei beneficiari, in unica soluzione, il contributo di cui trattasi;

* le coordinate del mutuo eventualmente già acceso dai beneficiari del contributo presso il suddetto Istituto per le finalità di cui al Bando di Concorso indicato in premessa, ovvero

* l’intenzione dei beneficiari del contributo di procedere, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione Ufficiale di Finanziamento, ad una “richiesta di mutuo”, presso tale Istituto per le finalità di cui in premessa, ovvero

* l’intenzione dei beneficiari del contributo di non procedere con la richiesta del mutuo per le finalità di cui in premessa.

Articolo 3)

Qualora i beneficiari del contributo non risultino già intestatari di un mutuo per le finalità di cui in premessa e non intendano procedere alla richiesta di un finanziamento per le stesse finalità, gli stessi saranno esclusi dai benefici stabiliti con la presente convenzione e riferiti alla applicazione di condizioni di favore rispetto a quelle di mercato. In questo caso la Regione procederà al versamento, sul conto bancario ad essi intestato, del contributo nella misura massima di 8.122 (ottomilacentoventidue) euro, in una unica soluzione;

Qualora, invece, i beneficiari del contributo risultino già intestatari ovvero intendano procedere alla richiesta di un mutuo per le finalità di cui al comma 2 l’Istituto procederà all’applicazione delle condizioni previste nell’allegato “A” a condizione che venga rispettivamente presentata all’Istituto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione Ufficiale di Finanziamento, la domanda di mutuo ovvero la richiesta di applicazione al mutuo già in ammortamento delle suddette condizioni. In ogni caso dovrà essere consegnata all’Istituto una copia della Comunicazione Ufficiale di Finanziamento.

Articolo 4)

I beneficiari ai quali venga revocato il contributo regionale, perdono altresì il diritto all’applicazione delle condizioni di cui all’allegato “A” alla presente convenzione. In tal caso, resta fermo l’obbligo per gli interessati, di rimborsare la Regione dell’ammontare del contributo e l’Istituto di Credito, della differenza tra gli spread ridotti e quelli ordinariamente applicati dalla banca sul mercato ed indicati nell’allegato “A”;

Articolo 5)

I mutui possono essere estinti anticipatamente in tutto o in parte; in tale caso il mutuatario sarà tenuto , oltre al pagamento del residuo debito, a quant’altro dovuto sulla base dell’allegato “A” alla presente convenzione; qualora il beneficiario intenda estinguere anticipatamente (entro 30 giorni dalla data di ricevimento del contributo erogato dalla Regione Piemonte), la quota relativa al contributo erogato (per un importo massimo di 8122,00 euro), lo stesso Istituto non applicherà alcuna penalità;

Articolo 6)

I benefici previsti nell’allegato “A” della presente convenzione vengono a decadere, con conseguente passaggio a condizioni standard di mercato, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni.

- vendita dell’immobile oggetto di mutuo prima di 60 mesi, fatti salvi i casi previsti con autorizzazione ai sensi dell’articolo 20 della legge 179/1992;

- in conseguenza di inadempienze contrattuali del mutuatario, abbia avuto inizio la procedura esecutiva sull’immobile finanziato e la procedura stessa si sia conclusa con l’aggiudicazione a soggetto differente dal beneficiario.

Articolo 7)

Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dall’applicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione presso la propria sede, quella diretta all’Istituto presso _____

Articolo 8)

Le spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico dell’Istituto.

Articolo 9)

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005, salva la facoltà tra le parti di darne disdetta o richiederne la proroga con preavviso di 6 mesi.

Articolo 10)

La presente convenzione viene redatta in quattro esemplari ed è impegnativa per l’Istituto dal momento della stipulazione, mentre lo sarà per la Regione solo dopo che sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto