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Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004
Codice 18.4
D.D. 8 aprile 2004, n. 74
Bando Giovani Coppie 2003. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e gli Istituti di Credito per lapplicazione dei tassi agevolati, conseguentemente allutilizzo dei contributi regionali
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di approvare lallegato 1" al fine di utilizzare lo stesso per la stipula tra la Regione Piemonte e gli Istituti di Credito della convenzione, per lapplicazione di tassi agevolati conseguentemente allutilizzo dei contributi regionali.
La presente determinazione unitamente allallegato parte integrante e sostanziale, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statut o e dellart.16 del D.P.G.R. n° 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Adriano Bellone
Allegato 1
Regione Piemonte
INIZIATIVA GIOVANI COPPIE 2003": CONVENZIONE PER LAPPLICAZIONE DI TASSI AGEVOLATI CONSEGUENTEMENTE ALLUTILIZZO DEI CONTRIBUTI REGIONALI.
Premesso che:
1. Lart. 46, 2° comma, della legge 27 dicembre 2002, n° 289, prevede risorse finanziarie da concedere in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per lacquisto della prima casa e per il sostegno alla natalità.
2. La Giunta Regionale del Piemonte ha deliberato, in data 30 giugno 2003, lapprovazione del bando di concorso denominato Giovane Coppie 2003" destinato a sostenere finanziariamente i giovani sposi residenti in Piemonte che intendono acquistare o, se già di proprietà, ristrutturare la loro prima casa di abitazione (così come definita ai sensi della lett. d. dellart. 13 della L.R. 56/77) attraverso lerogazione agli stessi di un contributo regionale nella misura massima di 8.122 euro (ottomilacentoventidue euro).
3. Lo stesso bando di concorso, prevede che la Regione Piemonte integri gli eventuali accordi già esistenti con gli Istituti di Credito per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e fornisca lelenco delle banche convenzionate, presso le quali gli aventi diritto al contributo regionale di cui trattasi potranno rivolgersi per usufruire altresì di condizioni di favore rispetto a quelle di mercato relativamente ai mutui concessi/da concedere ai medesimi per le finalità di cui al comma 1.
4. I beneficiari saranno individuati dalla Regione Piemonte sulla base di apposita graduatoria conformemente a quanto previsto dal bando.
Quanto sopra premesso, tra:
La Regione Piemonte _____
e
LIstituto di Credito _____
(di seguito denominato anche lIstituto)
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1)
LIstituto, sulla base delle proprie autonome valutazioni di credito si impegna a concedere mutui per lacquisto, o per la ristrutturazione della loro prima casa di abitazione ai cittadini beneficiari dei contributi del bando denominato Giovani Coppie 2003", alle condizioni contenute nellallegato A" alla presente convenzione, coerentemente alle norme del bando stesso, a quelle sul credito fondiario ed edilizio ed alle pattuizioni della presente convenzione.
Resta comunque ferma, in ogni caso, la facoltà dellIstituto di non accogliere le richieste di mutuo ricevute ai sensi della presente convenzione qualora allo stesso risultino circostanze di rischio di solvibilità inerenti i richiedenti il finanziamento e/o gli eventuali garanti tali da compromettere il buon esito delloperazione creditizia.
Qualora i beneficiari risultassero già intestatari di un mutuo erogato dallIstituto per le suddette finalità, lIstituto si impegna ad applicare al finanziamento le condizioni contenute nellallegato A, sempre che lo stesso risulti in corrente con il pagamento delle rate ed a seguito di specifica domanda da parte dei beneficiari del contributo.
Articolo 2)
La concessione del contributo regionale sarà comunicata dalla Regione agli aventi diritto con la Comunicazione Ufficiale di Finanziamento riportante limporto ammesso a contributo. Con tale comunicazione verrà altresì richiesto ai beneficiari, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione stessa, di indicare alla Regione:
* le coordinate dellIstituto (ivi compreso il numero di conto e la Filiale) presso il quale versare a nome dei beneficiari, in unica soluzione, il contributo di cui trattasi;
* le coordinate del mutuo eventualmente già acceso dai beneficiari del contributo presso il suddetto Istituto per le finalità di cui al Bando di Concorso indicato in premessa, ovvero
* lintenzione dei beneficiari del contributo di procedere, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione Ufficiale di Finanziamento, ad una richiesta di mutuo, presso tale Istituto per le finalità di cui in premessa, ovvero
* lintenzione dei beneficiari del contributo di non procedere con la richiesta del mutuo per le finalità di cui in premessa.
Articolo 3)
Qualora i beneficiari del contributo non risultino già intestatari di un mutuo per le finalità di cui in premessa e non intendano procedere alla richiesta di un finanziamento per le stesse finalità, gli stessi saranno esclusi dai benefici stabiliti con la presente convenzione e riferiti alla applicazione di condizioni di favore rispetto a quelle di mercato. In questo caso la Regione procederà al versamento, sul conto bancario ad essi intestato, del contributo nella misura massima di 8.122 (ottomilacentoventidue) euro, in una unica soluzione;
Qualora, invece, i beneficiari del contributo risultino già intestatari ovvero intendano procedere alla richiesta di un mutuo per le finalità di cui al comma 2 lIstituto procederà allapplicazione delle condizioni previste nellallegato A a condizione che venga rispettivamente presentata allIstituto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione Ufficiale di Finanziamento, la domanda di mutuo ovvero la richiesta di applicazione al mutuo già in ammortamento delle suddette condizioni. In ogni caso dovrà essere consegnata allIstituto una copia della Comunicazione Ufficiale di Finanziamento.
Articolo 4)
I beneficiari ai quali venga revocato il contributo regionale, perdono altresì il diritto allapplicazione delle condizioni di cui allallegato A alla presente convenzione. In tal caso, resta fermo lobbligo per gli interessati, di rimborsare la Regione dellammontare del contributo e lIstituto di Credito, della differenza tra gli spread ridotti e quelli ordinariamente applicati dalla banca sul mercato ed indicati nellallegato A;
Articolo 5)
I mutui possono essere estinti anticipatamente in tutto o in parte; in tale caso il mutuatario sarà tenuto , oltre al pagamento del residuo debito, a quantaltro dovuto sulla base dellallegato A alla presente convenzione; qualora il beneficiario intenda estinguere anticipatamente (entro 30 giorni dalla data di ricevimento del contributo erogato dalla Regione Piemonte), la quota relativa al contributo erogato (per un importo massimo di 8122,00 euro), lo stesso Istituto non applicherà alcuna penalità;
Articolo 6)
I benefici previsti nellallegato A della presente convenzione vengono a decadere, con conseguente passaggio a condizioni standard di mercato, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni.
- vendita dellimmobile oggetto di mutuo prima di 60 mesi, fatti salvi i casi previsti con autorizzazione ai sensi dellarticolo 20 della legge 179/1992;
- in conseguenza di inadempienze contrattuali del mutuatario, abbia avuto inizio la procedura esecutiva sullimmobile finanziato e la procedura stessa si sia conclusa con laggiudicazione a soggetto differente dal beneficiario.
Articolo 7)
Tutte le comunicazioni previste e dipendenti dallapplicazione della presente convenzione verranno effettuate, quelle dirette alla Regione presso la propria sede, quella diretta allIstituto presso _____
Articolo 8)
Le spese fiscali per la registrazione della presente convenzione sono a carico dellIstituto.
Articolo 9)
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005, salva la facoltà tra le parti di darne disdetta o richiederne la proroga con preavviso di 6 mesi.
Articolo 10)
La presente convenzione viene redatta in quattro esemplari ed è impegnativa per lIstituto dal momento della stipulazione, mentre lo sarà per la Regione solo dopo che sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento di approvazione.
Letto, confermato e sottoscritto