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Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004

Codice 5.3
D.D. 10 febbraio 2004, n. 7

Istanza di accesso ad atti amministrativi ex art. 12 D.P.G.R. n. 652/1995. Diniego

Premesso che in data 16 gennaio 2004 il sig. Luigi Riva, (omissis) ed ivi residente, presentava ai competenti uffici del Settore Attività Amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni Regionali, della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega istanza di accesso formale ai sensi dell’art. 12 del D.P.G.R. n. 652/1995 “Regolamento per l’attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi” consistente nella richiesta integrale della deliberazione della Giunta regionale n. 26-11455 del 23.12.2003, detenuta dai succitati uffici;

considerato che la D.G.R. n. 26-11455 del 23.12.2003 ad oggetto “L.R. n. 18/99 Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica - Programma annuale degli interventi 2003. Definizione dell’articolazione delle graduatorie e quantificazione dello stanziamento da conferire nel Fondo regionale per la qualificazione dell’offerta turistica finalizzato al finanziamento delle medesime - Approvazione delle graduatorie n. 1 e 2" approvava le graduatorie relative al Programma 2003 degli interventi ammessi al finanziamento ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 18/1999 e s.m.i. (Allegati A e B della deliberazione medesima), nonché l’elenco delle proposte progettuali che sono risultate non accettabili sotto il profilo della correttezza formale o di merito e per le quali a fianco di ciascuna di esse è indicata sinteticamente la motivazione dell’esclusione (Allegato C);

considerato che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 15.01.2004 venivano pubblicati della suddetta deliberazione l’oggetto, le premesse, il dispositivo e gli allegati A e B, non ritenendo opportuno procedere alla pubblicazione dell’Allegato C, in quanto non di concreto e rilevante interesse esterno e non previsto, comunque, dalle disposizioni di legge: l’art. 6, comma 5 della L.R. n. 18/1999 e s.m.i. prevede la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;

dato atto che nell’istanza il sig. Riva indicava se stesso come “diretto interessato” quale titolo di rappresentanza del richiedente e nel contempo motivava espressamente l’istanza per effettuare “controlli vari (su) nominativi da me assistiti”;

dato atto che successivamente in data 26 gennaio 2004 il sig. Riva produceva una seconda istanza di accesso analoga alla precedente sia nell’oggetto richiesto (D.G.R. integrale n. 26-11455 del 23.12.2003) e sia sull’interesse giuridicamente rilevante posto a base della richiesta medesima (“effettuare controlli di vari nominativi assistiti”);

considerato che sembra esserci contradditorietà nell’istanza presentata dal sig. Riva in quanto dichiara contemporaneamente di essere un diretto interessato del procedimento di cui alla D.G.R. n. 26-11455 richiesta, ma il suo nominativo non figura negli elenchi allegati alla D.G.R. più volte citata e di dover fare dei controlli relativamente a dei nominativi da lui assistiti, ma nel contempo non produce alcuna documentazione che attesti di essere legale rappresentante di una persona fisica o giuridica o di avere ricevuto idonea procura da alcuno ad agirne in nome e per conto;

considerato che la L. 241/1990 e s.m.i. prevede espressamente all’art. 22, comma 1, che il diritto di accesso ai documenti amministrativi “è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” nonchè che la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata (art. 25, comma 2) e considerato che l’interesse giuridicamente rilevante è ritenuto, analogamente alla L. 241/1990, requisito indispensabile per procedere all’accesso anche dalla L.R. n. 27/1994, (che recepisce la L. 241/1990) all’art. 23, comma 1, nonché dal relativo regolamento attuativo approvato con D.P.G.R. n. 652/1995 (art. 3);

rilevato che il sig. Riva non ha un interesse giuridicamente rilevante ad avere copia integrale (comprensiva di tutti gli allegati) della D.G.R. n. 26-11455 del 23.12.03, in quanto, come già accennato sopra, non è direttamente interessato al procedimento culminato poi con l’assunzione della D.G.R. sopra detta e non risulta essere legale rappresentante di alcuno interessato al procedimento o delegato da eventuali interessati al procedimento;

considerato, quindi, che non sussiste l’interesse giuridicamente rilevante, ne consegue che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 23, comma 5 della L.R. n. 27/1994 e dell’art. 23, comma 1, lett. e) della L.R. n. 51/1997, debba essere espresso al sig. Luigi Riva diniego di accesso ai documenti amministrativi consistente nella fattispecie nella richiesta integrale della D.G.R. n. 26-11455 del 23.12.2003.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRETTORE

vista la L. 241/1990 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 27/1994 e s.m.i.;

visto il D.P.G.R. n. 652/1995;

visti gli artt. 4 e 17 del D. L.vo n. 165/2001;

visto l’art. 23, comma 1, lett. e) della L.r. n. 51/1997

determina

di respingere, per i motivi esplicitati nelle premesse, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 27/1994 e dell’art. 23, comma 1, lett. e) della L.R. n. 51/1997, l’istanza di diritto di accesso presentata in data 16.01.2004 (e riconfermata in data 26.01.2004) dal sig. Luigi Riva, meglio identificato in premessa, avente ad oggetto la copia integrale della D.G.R. n. 26-11455 del 23.12.2003, detenuta negli uffici del Settore Attività Amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni Regionali.

La presente determinazione dirigenziale verrà formalmente comunicata al sig. Luigi Riva all’indirizzo da questi indicato nell’istanza di accesso formale.

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002.

Il Direttore regionale
Laura Bertino