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Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 272 del 7 aprile 2004 - Progetto di coltivazione recupero ambientale di cava in località San Sebastiano nel Comune di Fossano. Proponente: Unicalcestruzzi Sp.A. - Via Luigi Buzzi 6, Casale Monferrato. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze del sopralluogo e delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’intervento, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto:

- gli interventi di ampliamento in progetto interessano un’area già compromessa dall’attività estrattiva e le potenziali criticità ambientali connesse alla realizzazione ed esercizio degli interventi proposti, peraltro limitate al contesto locale, risultano mitigabili con l’attuazione delle circostanziate e puntuali prescrizioni realizzative e di recupero ambientale formulate;

- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti dovrebbero consentire, a fine coltivazione, di ottenere la definitiva sistemazione del sito ed il suo recupero a fini naturalistici.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area è altresì emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione dell’ampliamento proposto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 21 ottobre 2003 9 marzo 2004, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

Delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione e recupero ambientale di cava in località San Sebastiano del Comune di Fossano, presentato dal Sig. Marco Duranda, nato a Cuneo il 30.05.1965 e residente in Rosignano Monferrato, Via Cascina Palazzina 38, in qualità di procuratore della Società Unicalcestruzzi S.p.A., con sede in Casale Monferrato, Via Luigi Buzzi 6, in quanto:

- gli interventi di ampliamento in progetto interessano un’area già compromessa dall’attività estrattiva e le potenziali criticità ambientali connesse alla realizzazione ed esercizio degli interventi proposti, peraltro limitate al contesto locale, risultano mitigabili con l’attuazione delle circostanziate e puntuali prescrizioni realizzative e di recupero ambientale formulate;

- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti dovrebbero consentire, a fine coltivazione, di ottenere la definitiva sistemazione del sito ed il suo recupero a fini naturalistici.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area è altresì emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione dell’ampliamento proposto alle seguenti prescrizioni:

- La progressione dei lavori di scavo e gli stati di avanzamento del bacino dovranno essere seguiti in stretta successione temporale dagli interventi di recupero ambientale includenti le azioni per garantire la completa rivegetazione delle aree una volta raggiunto il profilo finale definitivo.

- Il ripristino ambientale dell’area dovrà assicurare la realizzazione di profili finali con andamento il più possibile naturale, evitando eccessive geometrizzazioni ed artificiosità e prestando particolare attenzione alla risoluzione delle zone di raccordo con le aree limitrofe non oggetto di coltivazione ed alla salvaguardia e tutela dei manufatti rurali presenti all’interno degli ambiti considerati.

- Durante la fase di coltivazione la Società proponente dovrà provvedere al monitoraggio del livello piezometrico della falda mediante rilevazione, con frequenza mensile, e comunque a seguito di rilevanti eventi meteorici, del livello freatico in almeno due piezometri (eventualmente due pozzi irrigui ubicati nelle zone limitrofe), a monte e a valle dell’area di scavo, lungo la direzione di deflusso della falda e nel lago di cava. I risultati delle suddette misurazioni dovranno essere espressi in quote assolute e inviati trimestralmente a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei servizi e all’ARPA Dipartimentale di Cuneo.

- La Società proponente dovrà provvedere al controllo periodico delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque secondo un piano di monitoraggio che preveda:

A) analisi della qualità delle acque, con cadenza trimestrale, ricercando i seguenti indicatori pH, conducibilità, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo totale, COD, atrazine, coliformi totali e solventi clorurati, temperatura dell’acqua;

B) campionamenti semestrali, in periodi limnologici significativi, finalizzati al controllo del grado di eutrofizzazione; i parametri da verificare sono i seguenti: (pH, ossigeno disciolto, conducibilità, temperatura, sodio e potassio, calcio e magnesio, cloruri e solfati, alcalinità totale, azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo solubile e totale, coliformi totali, antiparassitari e metalli pesanti);

C) analisi biologiche, concernenti in 6 campionamenti durante il primo anno e successivamente 4 campionamenti annui sui popolamenti fitoplanctonici (densità e fitomassa delle specie presenti, clorofilla a e trasparenza) e zooplantonici (densità e biomassa delle specie presenti); dette analisi dovranno essere effettuate in più stazioni del bacino e in differenti periodi stagionali significativi.

- I risultati del piano di monitoraggio di cui al punto precedente, corredati da opportuno commento dal punto di vista idrobiologico, in relazione alle vigenti normative, dovranno essere inviati agli Enti componenti la Conferenza dei Servizi all’ARPA Dipartimentale di Cuneo con frequenza semestrale.

2. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 21 ottobre 2003 e del 09 marzo 2003, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

3. di rinviare la formalizzazione del parere tecnico ex L.R. 45/89 e s.m.i. da parte del Corpo Forestale dello Stato entro 10 gg. dalla data della presente deliberazione;

4. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i.. a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 10 gg. dalla formalizzazione del parere tecnico definitivo da parte del Corpo Forestale dello Stato;

5. di rinviare parimenti la formalizzazione dell’ autorizzazione ed ex D.Lgs. 490/99 al relativo provvedimento della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali, da assumere entro 10 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

6. di rinviare altresì la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Fossano, sede dell’intervento, da assumere previa acquisizione della formalizzazione delle autorizzazioni ex L.R. 45/89 e s.m.i.. ed ex D.Lgs. 490/99;

7. di subordinare l’autorizzazione comunale di competenza del Comune di Fossano ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti;

8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi e -specificamente- la deroga ex D.P.R. 128/59 per l’attuazione degli interventi ricadenti nelle fasce di rispetto della strada vicinale n. 65, della linea elettrica ENEL e della linea telefonica Telecom, da acquisire successivamente al rilascio dell’autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i.;

9. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

10. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

11. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

12. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

14. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati

(omissis)