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Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 250 del 31 marzo 2004 - Progetto di prosecuzione dell’attività estrattiva della cava di calcare Monte Cros in Comune di Valdieri. Proponente: Italcementi S.p.A., con sede legale in Via G.Camozzi 124, Bergamo. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i. e contestuale Valutazione di Incidenza ai sensi delle Direttive CE 43/92 e 42/2001

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze del sopralluogo del 15 maggio 2003, sulla base della perizia svolta-su incarico della Provincia- dal Professor Francani del Politecnico di Milano, ed atta a definire le possibili interferenze fra la sorgente “Strette di Andonno” e la prosecuzione dell’attività di cava in progetto, dall’esito delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale e di positiva Valutazione di Incidenza circa la realizzazione dell’intervento di ampliamento dell’attività estrattiva, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto:

- gli interventi in progetto interessano un’area già compromessa dall’attività estrattiva, la prosecuzione della quale non pregiudica la capacità di rigenerazione delle componenti ambientali coinvolte;

- è stata esclusa ogni possibile significativa interferenza fra la sorgente “Strette di Andonno” e la prosecuzione dell’attività estrattiva in progetto;

- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti dovrebbero consentire, a fine coltivazione, di ottenere la definitiva sistemazione del sito e la sua restituzione allo stato di natura.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali sia in corso d’opera sia in fase di esercizio dell’attività e per ottimizzare il recupero dell’area è altresì emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione dell’ampliamento proposto alle seguenti prescrizioni:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 5 giugno 2003 e del 24 febbraio 2004, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale E contestuale positiva Valutazione di Incidenza del progetto di prosecuzione dell’attività estrattiva della cava di calcare Monte Cros in Comune di Valdieri, presentato dal Sig. Fabrizio Zilli, in qualità di Rappresentante della Italcementi S.p.A., con sede in Via G. Camozzi 124, Bergamo, in quanto:

- gli interventi in progetto interessano un’area già compromessa dall’attività estrattiva, la prosecuzione della quale non pregiudica la capacità di rigenerazione delle componenti ambientali coinvolte né peggiora la loro attuale vulnerabilità;

- è stata esclusa ogni possibile significativa interferenza fra la sorgente “Strette di Andonno” e la prosecuzione dell’attività estrattiva in progetto;

- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti dovrebbero consentire, a fine coltivazione, di ottenere la definitiva sistemazione del sito e la sua restituzione allo stato di natura.

Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali sia in corso d’opera sia in fase di esercizio dell’attività e per ottimizzare il recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:

- Per tutta la durata dell’intervento dovranno essere mantenuti in funzione i piezometri già installati dal proponente in fase di indagine preventiva e contraddistinti negli elaborati grafici con le sigle P1, P2, P3, P4, P5 e P6, al fine di provvedere, con cadenza trimestrale e comunque a seguito di rilevanti eventi meteorici, alla misura del livello piezometrico della falda.

- I dati raccolti dovranno essere inviati ogni anno, entro il 31 ottobre, a tutti i soggetti della Conferenza; comunque, nel caso il monitoraggio rilevi la presenza di fenomeni anomali, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Comune di Valdieri, alla Provincia di Cuneo - Ufficio Cave, all’ARPA - Dipartimento Provinciale di Cuneo e all’Azienda Cuneese dell’Acqua (A.C.D.A.).

- Entro 90 giorni a far data dalla presente deliberazione il proponente dovrà inviare a tutti i soggetti della Conferenza dei Servizi una nota in cui sia integrata l’analisi degli impatti derivanti dal trasporto del materiale estratto dalla cava allo stabilimento. In particolare dovrà essere quantificato l’utilizzo del sistema di trasporto su strada, in alternativa alla teleferica, precisando il numero di giorni all’anno in cui si prevede di dover ricorrere all’impiego di automezzi e il numero di viaggi al giorno. Qualora dagli approfondimenti risulti un incremento dell’attuale carico della rete viaria, dovrà essere previsto un adeguamento dell’impianto di trasporto della produzione o -in alternativa- quest’ultima dovrà essere contenuta entro la capacità di smaltimento della teleferica.

- Gli interventi di coltivazione e di recupero ambientale sulle aree di proprietà dei Comuni di Valdieri e Borgo San Dalmazzo gravate da uso civico dovranno essere completati entro la scadenza dei relativi provvedimenti di autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso.

- Al termine della fase di coltivazione, la riprofilatura finale del fronte, prima degli interventi di recupero ambientale, dovrà essere ottenuta mediante un consumo ridotto di esplosivo, operando prevalentemente con mezzi meccanici al fine di limitare le sollecitazioni indotte all’interno dell’ammasso roccioso e garantire un accurato disgaggio del fronte.

- La fase di sistemazione morfologica finale a pendio unico dovrà procedere mediante “cesellamento” con mezzi meccanici del fronte residuo, avendo cura di lasciare in posto gli speroni di roccia intatta che presentano maggior resistenza, in modo da ricreare una diversificazione morfologica il più possibile simile a quanto riscontrato nell’intorno indisturbato.

- Tutte le piste di collegamento tra le diverse quote e le berme trattorabili previste in progetto al termine degli interventi di recupero ambientale dovranno essere realizzate con larghezza non inferiore a tre metri.

- In corrispondenza del ciglio esterno delle berme previste in progetto dovranno essere posizionate barriere paramassi costituite da pannelli di rete metallica e montanti in acciaio. Entro 90 giorni a far data dal rilascio del giudizio di compatibilità ambientale la Ditta dovrà inviare a tutti gli Enti componenti la Conferenza di Servizi una nota tecnica e relativi elaborati cartografici che illustrino il dimensionamento e l’esatta ubicazione delle suddette reti, in rapporto alle attività produttive ed alla sicurezza antropica che occorre tutelare.

- In fase finale la sistemazione idraulica dovrà prevedere la realizzazione di un impluvio centrale che recapiterà le acqua ad una vasca di decantazione ad andamento lineare posizionata sul piazzale a quota 770 m slm; il dimensionamento in lunghezza di tale vasca ( da realizzarsi con fondo naturale ed eventualmente con scarico rivestito) dovrà essere oggetto di verifica in funzione della sedimentazione di particelle della scala granulometrica dei limi.

- Il sistema di raccolta superficiale delle acque e di decantazione delle stesse dovrà essere realizzato, concordemente con quanto riportato nell’Allegato 3 delle Integrazioni, in modo da ridurre il più possibile l’impatto visivo delle opere e dovrà sempre essere mantenuto in efficienza per tutta la durata dei lavori; si potrà fare ricorso ad interventi in acciaio ed in cemento limitatamente alle situazioni dove è impossibile ottenere lo stesso risultato con tecniche di ingegneria naturalistica, e anche in questi pochi casi le opere devono essere mascherate in modo da ridurre il più possibile l’impatto visivo. Su tutta l’area dovrà inoltre essere garantito il contenimento degli eventuali sversamenti di sostanze (quali lubrificanti o carburanti) per impedire una contaminazione delle acque superficiali e sotterranee

- Con cadenza annuale e per tutta la durata dei lavori dovranno essere effettuate campagne di rilevazione del rumore assoluto e differenziale presso i bersagli sensibili (i punti denominati 1, 2, 3 e 4 individuati nell’Allegato 14 delle Integrazioni) per fare i dovuti confronti con i risultati della simulazione modellistica di progetto. In ogni caso per tutti i recettori dovranno essere rispettati i limiti di rumore differenziali di 5 dB(A) diurni e quelli assoluti previsti dalla zonizzazione acustica comunale.

- Dovrà essere attuato il piano di monitoraggio vibrometrico previsto nell’Allegato 16 delle Integrazioni, con cadenza annuale e per tutta la durata dei lavori.

- Ai fini della tutela della fauna minore, dovranno essere attuati tutti gli interventi previsti nell’Allegato 6, con le modalità in esso descritte. Tra questi vi sono: allontanamento della fauna ittica, chiusura della discarica e sistemazione della sponda, realizzazione di barriere protettive e di due attraversamenti stradali per gli Anfibi.

- Al rinnovo dell’autorizzazioni quinquennali i soggetti competenti constateranno la sussistenza delle condizioni di espressione del giudizio di compatibilità ambientale e qualora ravvisino un mutamento dei presupposti sottoporranno il rinnovo alle procedure previste dalla L.R. 40/78 e s.m.i.

Riguardo agli interventi di recupero ambientale:

- L’utilizzo delle reti in juta non dovrà avere come finalità il “consolidamento” dei fronti come riportato negli elaborati progettuali ma più propriamente il contenimento dell’erosione superficiale. La funzione consolidante dovrà essere affidata a sistemazioni proprie dell’ingegneria naturalistica come le gradonate vive e le viminate. Queste tecniche dovranno essere attuate come ordinariamente previsto in bibliografia e non come riportato negli allegati progettuali. Comunque non dovrà essere affidato a queste tecniche lo smaltimento delle acque superficiali.

- Nelle zone a maggior pendenza non potrà essere attuata l’ipotesi di non intervento, ma dovranno essere individuate aree che in fase di rimodellamento dei profili finali - speroni rocciosi e pareti subverticali - dovranno essere rilasciati quali ambienti idonei all’inserimento del ginepro fenicio (J. phoenicea). In questi ambiente eventualmente sottoposti a cesellamento localizzato si dovranno inserire anche zolle di cannuccia argentea (Achnatherum calamagrostis). In ambiti limitati dovranno essere messe in atto procedure anche sperimentali di impianto del ginepro fenicio. Queste procedure potranno essere definite attraverso un apposita convenzione con il soggetto fornitore del seme o del materiale propagativo di origine rigorosamente autoctona.

- In ogni caso le aree sottoposte a trattamenti con prodotti invecchianti dovranno essere limitate alle zone dove per la natura della roccia -priva di qualsivoglia scabrosità- non sia consentito l’insediamento di alcuna componente vegetale.

- Per tutta la durata dell’intervento dovrà essere garantita l’accessibilità alla diverse porzioni del fronte esaurito, anche al termine degli interventi di recupero ambientale e si dovrà provvedere alla corretta manutenzione delle reti paramassi prescritte ed alla periodica asportazione del materiale eventualmente raccolto.

Riguardo alla salvaguardia delle eventuali presenze paleontologiche :

- Sulle aree sottoposte a coltivazione dovrà essere prevista un’assistenza in corso d’opera di operatori specializzati, da attuarsi attraverso visite periodiche di ispezione dei nuovi fronti di sbancamento e con la presenza di un esperto in occasione di volate di mine, in particolare nella parte superficiale della massa carbonatica del Cros, sotto il controllo della Soprintendenza medesima , al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l’immediata identificazione di rinvenimenti occasionali.

Nel caso si verificassero tali rinvenimenti, si dovrà procedere ad un’indagine esaustiva dei medesimi prima di proseguire con le operazioni di coltivazione della cava;

In caso di rinvenimenti, anche dubbi, dovrà essere garantito -da parte della D.L.-il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 490/99, con particolare riguardo all’immediata segnalazione alla Soprintendenza ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario della Soprintendenza stessa.

2. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 5 giugno 2003 e del 24 febbraio 2004, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

(omissis)

3. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i.. a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Settore provinciale Risorse Idriche, da assumere entro 40 gg. dalla formalizzazione del parere tecnico definitivo da parte del Corpo Forestale dello Stato, secondo gli impegni dallo stesso assunti in sede di 1^ Conferenza dei Servizi;

4. di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Valdieri, sede dell’intervento, da assumere entro 45 gg. dalla notifica della presente deliberazione, nel rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti e sulla base dei contenuti dell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

5. di rinviare parimenti la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 490/1999 al relativo provvedimento della Regione Piemonte Settore Beni Ambientali, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

6. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi;

7. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

8. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

9. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

10. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

12. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegati

(omissis)