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Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n 249 del 31 marzo 2004 - Progetto di deposito preliminare e messa in riserva rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in Lagnasco. Proponente: Pairone Danilo, legale rappresentante dell’Impresa Amambiente Service&C. con sede legale in Via Valparasco 4/A, Lagnasco (CN). Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

In conclusione, sulla base dell’istruttoria tecnica svolta dai Settori provinciali, tenuto conto degli apporti tecnici forniti dall’ARPA nella sua qualità di supporto tecnico-scientifico, visti gli esiti della procedura VIA prima descritta, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi del 3 settembre 2003 e del 10 febbraio 2004, i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, è emersa la compatibilità ambientale dell’intervento così come modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto, trattandosi di impianto da attivare presso una struttura esistente, le potenziali criticità ambientali connesse alla gestione del medesimo, peraltro limitate al contesto locale e tutte reversibili, risultano mitigabili con l’attuazione delle circostanziate e puntuali prescrizioni realizzative e di esercizio delle attività effettuate all’interno del deposito.

Per mitigare ulteriormente, rispetto a quanto previsto dal proponente, l’entità degli impatti sulle componenti ambientali interessate e per ottimizzare l’allestimento dell’impianto in progetto, sono comunque state definite le seguenti specifiche prescrizioni al rispetto delle quali subordinare il giudizio positivo di compatibilità ambientale:

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. , sia per iscritto sia nell’ambito della seduta della Conferenza dei Servizi decisoria del 10 febbraio 2004 e descritte nel relativo verbale, conservato agli atti dell’Ente e cioè:

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di rendere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di deposito preliminare e messa in riserva rifiuti pericolosi in Lagnasco, presentato dal Sig. Pairone Danilo nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa Amambiente Service&C., con sede legale in Lagnasco (CN), Via Valparasco 4/A, in quanto, trattandosi di impianto da attivare presso una struttura esistente, le potenziali criticità ambientali connesse alla gestione del medesimo, peraltro limitate al contesto locale e tutte reversibili, risultano mitigabili con l’attuazione delle circostanziate e puntuali prescrizioni realizzative e di esercizio delle attività effettuate all’interno del deposito.

Al fine di mitigare ulteriormente, rispetto a quanto previsto dal proponente, l’entità degli impatti sulle componenti ambientali interessate e per ottimizzare l’allestimento dell’impianto in progetto, il Giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

A) Non potranno essere consentite operazioni che implichino la vicinanza di rifiuti tra loro incompatibili;

B) Nel provvedimento autorizzativo ex D. Lgs. 05.02.1997, n. 22 deve essere inserito uno specifico allegato inerente le procedure di accettazione dei rifiuti;

C) Relativamente ai rifiuti CER 06 01 01 e 06 03 11, tra loro incompatibili, deve essere prevista una prescrizione che impedisca lo stoccaggio nello stesso settore;

D) Sia previsto un pozzetto di ispezione e prelievo prima dell’immissione della fognatura oleosa nel sistema di raccolta delle acque bianche;

E) L’impianto sia attrezzato di un’apparecchiatura per la pesatura di tutte le partite di rifiuti in arrivo;

F) Deve essere attuato un monitoraggio annuale dei parametri chimico-fisici indice di contaminazione delle acque sotterranee a monte e a valle dell’impianto. A tal proposito, devono essere riferite agli Organi di controllo le caratteristiche dei pozzi impiegati (profondità, soggiacenza, fenestratura, ecc...) e la posizione degli stessi rispetto alla direzione di deflusso della falda. Il monitoraggio dovrà essere proseguito in fase di esercizio dell’impianto provvedendo alla trasmissione dei relativi dati all’ARPA Dipartimento di Cuneo e al Settore Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo.

E, conseguentemente:

2. di approvare, ai sensi della L.R. 24/02 e del D.Lgs. 22/97, il progetto presentato dall’Impresa succitata e di autorizzare l’esercizio e la gestione delle operazioni di stoccaggio rifiuti nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute nell’atto autorizzatorio di cui all’ allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di autorizzare, ai sensi del D.P.R. 203/1988 e s.m.i., il progetto presentato dall’Impresa succitata, nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute nell’atto autorizzatorio di cui al medesimo allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 3 settembre 2003 e del 10 febbraio 2004, conservati agli atti dell’Ente; e cioè:

(omissis)

5. di rinviare a successivo, separato atto da assumersi da parte del Comune di Lagnasco la formalizzazione del permesso di costruire per mutamento di destinazione d’uso, entro i termini previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380;

6. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio dell’opera;

7. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

8. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

9. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

10. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

12. di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegato (fare riferimento al file PDF)

(omissis)