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Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Capriata d’Orba (Alessandria)

Determinazione del Responsabile del servizio n. 48 in data 26.04.2004 - Decreto di imposizione di servitu’ derivante da indennità urgente (Art.23 del D.P.R. 327/2001) - Imposizione di servitù su beni immobili per opere di acquedotto: “completamento collegamento iride - serbatoio da sez. 12 a sez. 16 bis”

Il Responsabile dell’Ufficio per le espropriazioni

(omissis)

decreta

ART. 1 - In favore del Comune di Capriata d’Orba è pronunciata l’imposizione di servitù permanente della larghezza di metri 3,5 (tre virgola cinque) e per una lunghezza complessiva di circa ml. 380 (trecentoottanta) sugli immobili ubicati in “zona agricola coltiva E1" in prossimità della cascina ”Rovello", occorrenti per la realizzazione dell’opera citata in premessa e descritti negli allegati elenco e planimetria catastale che costituiscono parte integrante del presente decreto.

ART. 2 - Sulla striscia di terreno soggetta a servitù non potranno essere costruite opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 1,75 (uno virgola settantacinque) dall’asse della posa delle condotte idriche e sulla stessa potranno eseguirsi le normali coltivazioni senza alterare l’attuale profondità delle condotte medesime.

Le opere sussidiarie alle condotte idriche sono inamovibili, sono e rimangono di proprietà del Comune di Capriata d’Orba che pertanto avrà anche la possibilità di rimuoverle.

E’ consentito il libero accesso, in ogni tempo, all’opera idrica con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio e le eventuali riparazioni.

Dovrà astenersi il compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguire o pericolo per le condotte idriche, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.

I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione di eventuali riparazioni, modifiche, manutenzione saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

Restano a carico delle Ditte proprietarie dei terreni i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi oggetto di servitù.

Le predette condizioni operano anche nei confronti di eventuali successori o aventi causa.

ART. 3 - L’imposizione di servitù è subordinata alla condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato agli espropriati nelle forme degli atti processuali civili e sia eseguito mediante l’immissione nel possesso da eseguirsi nei modi e nei tempi prescritti all’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;

ART. 4 - Il presente decreto è notificato, a cura del responsabile del procedimento dell’Ufficio per le Espropriazioni, ai rispettivi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del medesimo, almeno sette giorni prima di essa. E’ eseguito mediante l’immissione in possesso da parte del Comune di Capriata d’Orba, con la redazione del verbale di cui all’art. 24 del D.P.R. 327/2001.

ART. 5 - Il presente decreto sarà trascritto, senza indugio, presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari e registrato all’Ufficio del Registro a cura e spese del Comune di Capriata d’Orba.

ART. 6 - Il presente decreto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Capriata d’Orba ed estratto del medesimo è trasmesso, entro cinque giorni dalla sua emanazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la pubblicazione di cui all’art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/01;

ART. 7 - E’ fissato il termine di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul B.U.R. di cui al precedente articolo 6, per la proposizione di eventuali ricorsi da parte di terzi. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per i terzi l’indennità resta fissata nella somma determinata;

ART. 8 - I proprietari interessati, ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.P.R. 327/2001, sono invitati a comunicare, nel termine di trenta giorni successivi alla immissione in possesso, se condividano le indennità stabilite con la richiamata determinazione n. 47 in data 26.04.2004 e come meglio esplicitate in premessa.

ART. 9 - In calce al presente decreto sarà indicata la data in cui è avvenuta l’immissione in possesso, provvedendo altresì a trasmettere copia del relativo verbale all’Ufficio per i Registri Immobiliari, per la relativa annotazione.

ART. 10 - Avverso il presente provvedimento può essere presentato, a norma della legge 06.12.1971, n. 1034, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data medesima.

Il Dirigente Ufficio per le espropriazioni
Franco Cavallero