Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Comune di Capriata dOrba (Alessandria)
Determinazione del Responsabile del servizio n. 48 in data 26.04.2004 - Decreto di imposizione di servitu derivante da indennità urgente (Art.23 del D.P.R. 327/2001) - Imposizione di servitù su beni immobili per opere di acquedotto: completamento collegamento iride - serbatoio da sez. 12 a sez. 16 bis
Il Responsabile dellUfficio per le espropriazioni
(omissis)
decreta
ART. 1 - In favore del Comune di Capriata dOrba è pronunciata limposizione di servitù permanente della larghezza di metri 3,5 (tre virgola cinque) e per una lunghezza complessiva di circa ml. 380 (trecentoottanta) sugli immobili ubicati in zona agricola coltiva E1" in prossimità della cascina Rovello", occorrenti per la realizzazione dellopera citata in premessa e descritti negli allegati elenco e planimetria catastale che costituiscono parte integrante del presente decreto.
ART. 2 - Sulla striscia di terreno soggetta a servitù non potranno essere costruite opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 1,75 (uno virgola settantacinque) dallasse della posa delle condotte idriche e sulla stessa potranno eseguirsi le normali coltivazioni senza alterare lattuale profondità delle condotte medesime.
Le opere sussidiarie alle condotte idriche sono inamovibili, sono e rimangono di proprietà del Comune di Capriata dOrba che pertanto avrà anche la possibilità di rimuoverle.
E consentito il libero accesso, in ogni tempo, allopera idrica con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, lesercizio e le eventuali riparazioni.
Dovrà astenersi il compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguire o pericolo per le condotte idriche, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo luso e lesercizio della servitù.
I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione di eventuali riparazioni, modifiche, manutenzione saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.
Restano a carico delle Ditte proprietarie dei terreni i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi oggetto di servitù.
Le predette condizioni operano anche nei confronti di eventuali successori o aventi causa.
ART. 3 - Limposizione di servitù è subordinata alla condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato agli espropriati nelle forme degli atti processuali civili e sia eseguito mediante limmissione nel possesso da eseguirsi nei modi e nei tempi prescritti allart. 24 del D.P.R. n. 327/2001;
ART. 4 - Il presente decreto è notificato, a cura del responsabile del procedimento dellUfficio per le Espropriazioni, ai rispettivi proprietari nelle forme degli atti processuali civili, unitamente allavviso contenente lindicazione del luogo, del giorno e dellora in cui è prevista lesecuzione del medesimo, almeno sette giorni prima di essa. E eseguito mediante limmissione in possesso da parte del Comune di Capriata dOrba, con la redazione del verbale di cui allart. 24 del D.P.R. 327/2001.
ART. 5 - Il presente decreto sarà trascritto, senza indugio, presso lUfficio dei Registri Immobiliari e registrato allUfficio del Registro a cura e spese del Comune di Capriata dOrba.
ART. 6 - Il presente decreto viene affisso allAlbo Pretorio del Comune di Capriata dOrba ed estratto del medesimo è trasmesso, entro cinque giorni dalla sua emanazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la pubblicazione di cui allart. 23, comma 5 del D.P.R. 327/01;
ART. 7 - E fissato il termine di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul B.U.R. di cui al precedente articolo 6, per la proposizione di eventuali ricorsi da parte di terzi. Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per i terzi lindennità resta fissata nella somma determinata;
ART. 8 - I proprietari interessati, ai sensi dellart. 22, comma 1 del D.P.R. 327/2001, sono invitati a comunicare, nel termine di trenta giorni successivi alla immissione in possesso, se condividano le indennità stabilite con la richiamata determinazione n. 47 in data 26.04.2004 e come meglio esplicitate in premessa.
ART. 9 - In calce al presente decreto sarà indicata la data in cui è avvenuta limmissione in possesso, provvedendo altresì a trasmettere copia del relativo verbale allUfficio per i Registri Immobiliari, per la relativa annotazione.
ART. 10 - Avverso il presente provvedimento può essere presentato, a norma della legge 06.12.1971, n. 1034, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data medesima.
Il Dirigente Ufficio per le espropriazioni
Franco Cavallero