Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Comune di Mergozzo (Verbano Cusio Ossola)
Statuto comunale (Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 10/07/2003)
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art. 1 Costituzione del comune
Art. 2 Territorio - Sede - Stemma - Gonfalone
Art. 3 Scopi
Art. 4 Tutela dei diritti elementari
Art. 5 Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico
Art. 6 Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
Art. 7 Uso e gestione del territorio
Art. 8 Viabilità - pronto intervento
Art. 9 Sviluppo economico
Art. 10 Programmazione economico - sociale e territoriale
Art. 11 Partecipazione e cooperazione
Art. 12 Protezione Civile
Art. 12 bis Il volontariato nel privato sociale
CAPO II
FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMUNE
Art. 13 Principi dellattività amministrativa
Art. 14 Funzione del Comune
Art. 15 I servizi pubblici 10
CAPO III
FORME DI PUBBLICITA E INFORMAZIONE
Art. 16 Albo Pretorio
Art. 17 Ufficio relazioni con il pubblico
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 18 Partecipazione dei cittadini
Art. 19 Titolari dei diritti di partecipazione
Art. 20 Organismi di partecipazione
Art. 21 Libere forme associative
Art. 22 Valorizzazione delle associazioni
Art. 23 Partecipazione popolare
Art. 24 Le consulte
Art. 25 I comitati di frazione
Art. 26 Referendum
Art. 27 Adunanze consiliari aperte
Art. 28 Azione popolare e delle associazioni di Protezione ambientale
CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCADIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 29 Procedimento Amministrativo 17
Art. 30 Pubblicità del procedimento
Art. 31 Atto paritetico di accordo
CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO
Art. 32 Carattere pubblico dei documenti
Art. 33 Diritto di accesso
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art.34 Istituzione dellufficio
Art.35 Nomina Funzioni-Disciplina
TITOLO III
LORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Art. 36 Organi del Comune
CAPO I
I CONSIGLIERI
Art. 37 Doveri dei consiglieri
Art. 38 Poteri dei consiglieri
Art. 39 Dimissioni dei consiglieri
Art. 40 Consigliere anziano
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 41 Il consiglio comunale
Art. 42 Prima adunanza del consiglio comunale
Art. 43 Linee programmatiche di mandato 23
Art. 44 Adunanze
Art. 45 Gruppi consiliari
Art. 46 Commissioni Consiliari Permanenti
Art. 47 Commissioni speciali consultive
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Sezione I
Competenza - Nomina - Cessazione
Art. 48 Giunta Comunale
Art. 49 Assessori
Art. 50 Cessazione dalla carica di assessore
Art. 51 Decadenza degli assessori
Art. 52 Revoca degli assessori
Sezione II
Attribuzioni e funzioni
Art. 53 Competenze della Giunta
Art. 54 Funzionamento
CAPO IV
IL SINDACO
Art. 55 Il Sindaco
Art. 56 Competenze del sindaco
Art. 57 Vicesindaco ed anzianità degli assessori
TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art. 58 Principi e criteri direttivi
Art. 59 Personale
Art. 60 Il Segretario Comunale
Art. 61 Il Direttore Generale
Art. 62 I Responsabili di servizio
Art. 63 Contratti a tempo determinato
TITOLO V
I SERVIZI
CAPO I
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 64 Gestione dei servizi
Art. 65 Società di trasformazione urbana
TITOLO VI
LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI
CAPO I
FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 66 Principi
Art. 67 Convenzioni
Art. 68 Accordi di programma
Art. 69 Conferenza dei servizi
Art. 70 Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
TITOLO VII
ORDINAMENTO FINANZIARIO
CAPO I
PATRIMONIO E CONTABILITA
Art. 71 Demanio e patrimonio
Art. 72 Autonomia finanziaria
Art. 73 Contabilità e bilancio
CAPO II
CONTROLLO INTERNO
Art. 74 Controllo economico - finanziario
Art. 75 Revisore del conto
Art. 76 Controllo di gestione
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 77 Violazione di norme comunali - Sanzioni
Art. 78 Regolamenti
Art. 79 Lo Statuto - Approvazione - Modifiche - Abrogazione
Art. 80 Efficacia dello statuto
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Costituzione del Comune
1. Il Comune di Mergozzo è un ente autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica Italiana e secondo le norme del proprio statuto che ne determinano le funzioni, le competenze, larticolazione territoriale e lordinamento amministrativo ed operativo.
2. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni delegate o attribuite da leggi dello Stato o da leggi della Regione fatta salva ogni diversa disposizione di legge.
Art. 2
Territorio - Sede - Stemma - Gonfalone
1. Il territorio del comune risulta compreso e delimitato entro i confini che lo separano dalle altre realtà locali circostanti.
2. La sede municipale è situata nellambito del capoluogo.
3. Il Comune ha un proprio Gonfalone ed un proprio Stemma, nelluso del Gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3.6.1986.
Art. 3
Scopi
1. Il Comune di Mergozzo rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di politica dellamministrazione.
2. Il Comune nei limiti consentiti dalle leggi generali della Repubblica, esercita la propria autonomia riconoscendo alla sua dimensione il ruolo elementare e primario, concorrente alla formazione della nazione e al mantenimento dello Stato democratico.
3. Nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente Statuto il comune esercita il potere regolamentare rivolto allorganizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione nonché al funzionamento degli organi e degli uffici compreso lesercizio delle rispettive funzioni.
Art. 4
Tutela dei diritti elementari
1. Il Comune concorre a garantire, nellambito delle sue competenze e funzioni, il diritto alla salute e ogni altro diritto elementare di cui il cittadino è titolare come persona umana.
2. Pone particolare attenzione alla tutela della salubrità dei posti di lavoro, alla tutela della maternità e dellinfanzia ed al diritto allo studio.
3. Assume lobiettivo della salvaguardia dellambiente e della valorizzazione dei territori come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.
4. Stimola la partecipazione attiva alla vita sociale dei cittadini ed in particolare degli anziani, favorendone la trasmissione culturale e stimolandone il confronto con quella delle generazioni più giovani.
5. Opera, inoltre, per lattuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.
6. Agisce nel rispetto degli ideali di pace e solidarietà. Tutela la famiglia, riconosciuta come fondamento morale e sociale della comunità.
Art. 5
Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico
1. Il Comune, nellambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a conservare ed a difendere lambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa dei suole e dei sottosuoli e per eliminare ogni possibile causa di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Il Comune assicura ai cittadini linformazione sullo stato del suolo, dellacque, dellaria, della flora, della fauna, della conservazione e della valorizzazione dei beni ambientali e culturali.
3. Allo scopo di garantire lassenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause, il comune può, nei modi e termini di legge, beneficiare dellesperienza e dellapporto tecnologico ed economico anche dei privati.
4. Interviene per la tutela dei patrimoni storici ed artistici garantendone il godimento da parte della collettività, anche avvalendosi dellapporto tecnologico ed economico dei privati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
Art. 6
Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
1. Il comune protegge e promuove lo sviluppo dei patrimoni culturali, anche nelle espressioni linguistiche, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per perseguire tali finalità, il comune favorisce la costituzione di Enti, gruppi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture, impianti e servizi.
4. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
5. Lutilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere gratuito quando luso degli stessi riveste particolari finalità di carattere sociale. In tal caso, la giunta comunale, accertata la rilevanza della finalità sociale che lEnte, il gruppo o lassociazione persegue, ne autorizza, con proprio atto motivato, laccesso e luso gratuiti.
Art. 7
Uso e gestione del territorio
1. Il Comune promuove ed adotta un piano organico che regola il programma generale delluso e della gestione del territorio comunale, allo scopo di disciplinare lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali, terziari, turistici, delle attività agricole e di ogni altra azione o intervento che possa avere rilevanza ed incidenza sullassetto territoriale.
2. Progetta e realizza le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in sintonia con le esigenze e le priorità individuate negli strumenti di pianificazione territoriale.
3. Spetta al sindaco il controllo e la vigilanza sulluso e sulla gestione del territorio assicurando il rispetto degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti ed applicando, per le violazioni accertate, le sanzioni di legge.
Art. 8
Viabilità - Pronto intervento
1. Il comune cura lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati.
2. Rappresenta le istanze della comunità intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione non di competenza comunale.
Art. 9
Sviluppo economico
1. Il comune, nellambito della propria autonomia, svolge il ruolo di coordinamento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio.
2. Utilizzando gli strumenti di cui dispone favorisce ogni tipo di attività che non sia in contrasto con linteresse pubblico generale, che sia compatibile con le destinazioni duso del territorio, che sia consentita dalle leggi e dai regolamenti.
3. Favorisce, in particolare, ogni tipo di attività riconducibile allimprenditoria curando che ai cittadini siano assicurati i vantaggi occupazionali conseguenti.
4. Coordina le attività commerciali favorendo lorganizzazione razionale dellapparato distributivo garantendo la funzionalità e produttività del servizio ai consumatori.
5. Tutela e promuove lo sviluppo dellartigianato con particolare riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare linteresse dei cittadini, favorisce ogni forma di associazione per allargare larea di collocazione dei prodotti e migliorare la remunerazione del lavoro.
6. Incoraggia le attività turistiche e ricettive promovendo e favorendo la realizzazione di nuove strutture.
Art. 10
Programmazione economico - sociale e territoriale
1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione nel rispetto delle disposizioni fissate con lart. 5 del D.Lgs. 267/2000.
2. Concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi della Regione, dello Stato e della Comunità europea acquisendo, per ogni singolo obiettivo, lapporto concreto delle organizzazioni sociali, economiche, del lavoro e culturali, operanti sul territorio.
Art. 11
Partecipazione e cooperazione
1. Il comune nellambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, esercita la propria autonomia per realizzare leffettiva partecipazione di tutti i cittadini allattività politica, amministrativa e sociale della comunità locale.
2. Il comune riconosce che linformazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.
3. Il Comune afferma che il concorso delle organizzazioni di categoria e lapporto delle formazioni sociali, degli operatori economici, dei lavoratori e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per la determinazione dellindirizzo di politica amministrativa comunale.
4. Il comune favorisce e, dove lo ritenga opportuno, partecipa ad ogni forma associativa o di cooperazione che sia intesa a concorrere, con metodo democratico, alle attività comunali ed agli interessi primari dei cittadini.
5. Il comune avrà particolare interesse per lassociazionismo giovanile in tutte le sue forme di espressione.
6. Promuove incontri, mostre, rassegne ed ogni altra manifestazione, compreso luso della stampa, come mezzo di comunicazione per coinvolgere i cittadini alla determinazione delle scelte programmatiche ed alla loro attuazione.
Art. 12
Protezione Civile
1. Il Comune istituisce il servizio comunale di protezione civile con il compito di dare attuazione alle leggi del settore, nonché di svolgere e favorire le iniziative che perseguono finalità di prevenzione, previsioni, gestione dellemergenza e ricostruzione.
2. Il servizio è presieduto dal Sindaco.
Art. 12 bis
Il volontariato nel privato sociale
1. Il comune incoraggia i movimenti spontanei e di volontariato che con la loro azione concorrono alla organizzazione, al mantenimento e alla efficienza di servizi di solidarietà sociale.
2. Ove possibile il comune sostiene anche finanziariamente le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei cittadini.
3. Compatibilmente con le disponibilità dei locali di proprietà comunale ne ospita le sedi e le attività.
CAPO II
FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMUNE
Art. 13
Principi dellattività amministrativa
1. Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 5 e 7 del presente Statuto, il Comune assume il principio della programmazione come metodo di intervento ed i principi della pubblicità, della trasparenza, della economicità ed efficacia e definisce gli obiettivi della propria azione assumendo, altresì, come metodo la valutazione della congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione, della Provincia e della Comunità Montana, garantendo la partecipazione dei cittadini.
Art. 14
Funzioni del Comune
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla disciplina statale e regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune è titolare delle funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o delegate dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 15
I servizi pubblici
1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge.
CAPO III
FORME DI PUBBLICITA E INFORMAZIONE
Art. 16
Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale cura laffissione degli atti allalbo pretorio avvalendosi di un impiegato delegato e su attestazione di questo ne certifica lavvenuta pubblicazione.
3. Responsabili della corretta tenuta dellAlbo Pretorio sono i messi comunali.
Art. 17
Ufficio relazioni con il pubblico
1. Il Comune assicura, anche attraverso lUfficio Relazioni con il Pubblico, lassistenza necessaria ai cittadini al fine di :
a) attuare una reale comunicazione con i cittadini, considerando linformazione un servizio essenziale, sia ai fini della trasparenza che della partecipazione, adottando come metodo la semplificazione dei linguaggi;
b) porre in atto servizi allutenza per leffettiva partecipazione ai procedimenti;
c) effettuare la valutazione ed il monitoraggio sulle tipologie di informazioni richieste e fornite;
d) effettuare la valutazione delle esigenze dellutenza ed il loro monitoraggio;
e) attuare iniziative di comunicazione di pubblica utilità ed, in particolare, curare le seguenti tipologie di informazione ai cittadini: propedeutica in materia di protezione civile e delle sue forme organizzative; preventiva circa gli eventi e le situazioni di crisi che possono verificarsi sul territorio e le relative misure di emergenza; comunicazione efficace in stato di crisi;
f) supportare gli organi ed uffici dellEnte;
g) rilevare e valutare lindice di soddisfazione dellutenza;
h) agevolare i rapporti tra P.A. ed utenza proponendosi come primo nucleo di sportello unico interno, mediante linterconnessione informatica con tutti gli Uffici dellEnte; lattuazione del protocollo informatico; il dialogo telematico con siti pubblici e specializzati;
i) curare la presenza on - line del Comune, nel proprio sito telematico; lapplicazione delle tecnologie di rete ed, in particolare, listituzione della rete civica, quale rete partecipativa e collaborativa; mettere a disposizione gli strumenti tecnici per permettere al cittadino linformazione anche dagli altri enti pubblici.
2. Nellambito dei principi di cui al comma 1 del presente articolo, il Regolamento sullordinamento degli Uffici e dei Servizi detta le norme per il funzionamento dellU.R.P., prevedendo, in particolare, che per ogni singola procedura si dovrà, comunque, tenere conto dei limiti al diritto daccesso; delle norme a tutela della privacy e della verifica delloriginarietà della fonte.
3. Lattività dellU.R.P., Ufficio in staff al Sindaco, è svolta anche a sostegno dellUfficio del Difensore Civico, ove istituito.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 18
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi e, pertanto :
a) valorizza le libere forme associative e promuove anche su base di frazione organismi a carattere associativo di partecipazione popolare allamministrazione. I rispettivi rapporti sono disciplinati dal presente statuto e dal Regolamento;
b) assicura il rispetto del principio del contraddittorio, sancito dalla L. 241/90 - principio del giusto procedimento - al fine di realizzare il contemperamento dellinteresse pubblico con le posizioni giuridiche dei privati;
c) favorisce la collaborazione partecipativa dei cittadini alla formazione dei provvedimenti amministrativi;
d) assicura il diritto di iniziativa e proposta da parte dei cittadini singoli e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, su problemi di rilevanza generale per la migliore tutela di interessi collettivi.
Art. 19
Titolari dei diritti di partecipazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
a) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
b) ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la loro attività prevalente di lavoro e di studio;
c) agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune o che, comunque, vi svolgano la loro attività prevalente di lavoro e di studio.
Art. 20
Organismi di partecipazione
1. I singoli cittadini, le associazioni, i comitati, gli enti portatori di interessi diffusi possono intervenire nei procedimenti, presentando istanze, proposte, memorie e documenti, purché dimostrino la sussistenza della loro legittimazione, in quanto portatori di un diritto o di un interesse legittimo.
2. La parte motiva del provvedimento finale del procedimento dovrà dare contezza dellintervento e delle ragioni che hanno indotto lAmministrazione a discostarsi dalle conclusioni alle quali il soggetto partecipante era pervenuto.
Art. 21
Libere forme associative
1. Il Comune nel rispetto della reciproca autonomia, favorisce le libere forme associative e gli organismi di volontariato che non abbiano fini di lucro, facilitandone la comunicazione con lAmministrazione e promovendone il concorso attivo allesercizio delle proprie funzioni.
2. Istituisce presso la segreteria del comune un Albo delle associazioni operanti nel territorio.
3. Gli stessi utenti dei servizi o i beneficiari delle prestazioni, si possono liberamente costituire in comitato di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento che ne prevede la formazione e il funzionamento.
Art. 22
Valorizzazione delle associazioni
1. Il comune può intervenire alla valorizzazione delle libere forme associative, mediante lassegnazione di contributi mirati; la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale; il patrocinio ed il sostegno del Comune per attività dalle stesse organizzate, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale della comunità.
2. Le libere associazioni per poter essere iscritte nellAlbo comunale di cui allart. 21 del presente regolamento e per poter beneficiare del sostegno del comune a favore delle loro iniziative debbono farne richiesta scritta allegando alla stessa lo Statuto o latto costitutivo nelle forme regolamentari.
3. Lassegnazione del contributo inteso alla valorizzazione della libera associazione è disposto con provvedimento della giunta comunale.
4. Qualora le iniziative e le attività realizzate da tali associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo, il Comune può instaurare con esse specifiche convenzioni per la organizzazione e gestione dei servizi di interesse sociale.
Art. 23
Partecipazione popolare
1. I cittadini, singoli o associati, esercitano liniziativa di intervento su problematiche locali particolarmente rilevanti e per interventi diretti alla migliore tutela di interessi collettivi mediante istanze, petizioni e proposte :
a) Istanze : i cittadini singoli o associati possono rivolgere istanze al Sindaco in merito a specifici problemi locali o che abbiano, comunque, riflesso sulla realtà comunale o su aspetti dellattività amministrativa. La risposta alle istanze, riportante la motivazione, è fornita entro 30 giorni decorrenti dalla data dalla loro presentazione.
b) Petizioni: chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dellAmministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze locali di natura collettiva.
La raccolta di adesioni avviene, senza formalità di sorta, in calce al testo comprendente le richieste che sono avanzate allAmministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che, entro dieci giorni dalla data di ricevimento a protocollo, la assegna in esame allorgano o ufficio competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari. Lorgano o ufficio competente si pronuncia in merito entro i successivi trenta giorni.
Il contenuto della decisione dellorgano o ufficio competente, unitamente al testo della petizione, è affisso allAlbo Pretorio.
c) Proposte: i cittadini esercitano liniziativa degli atti amministrativi di competenza del Comune presentando proposte motivate sottoscritte da almeno duecento residenti elettori. La proposta deve essere inoltrata alla Segreteria del Comune da non meno di sei presentatori, la cui sottoscrizione è autenticata nelle forme di legge. Il numero minimo prescritto dovrà essere raggiunto entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di presentazione della proposta. La proposta deve essere dettagliata in modo da non lasciare dubbi sulla natura dellatto e sul suo contenuto dispositivo. E trasmessa dal Sindaco allorgano o ufficio competente che assume le proprie determinazioni formali in merito entro trenta giorni dalla sua trasmissione.
Art. 24
Le consulte
1. Il Consiglio comunale può istituire consulte relative a settori di particolare rilevanza per lazione comunale.
2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza.
3. Le consulte sono convocate e presiedute dal sindaco o dallassessore delegato per la materia e integrate dalla rappresentanza della minoranza consiliare. Possono essere convocate altresì dalle commissioni consiliari.
4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico - amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi del Comune.
Art. 25
I Comitati di frazione
1. Per la promozione, la tutela e lo sviluppo dei valori e degli interessi peculiari delle singole frazioni, lAmministrazione comunale prende atto della costituzione di Comitati, per ciascuna frazione, delimitata territorialmente, attraverso il deposito dello Statuto e dellatto costitutivo, che dovranno essere rispondenti al conseguimento dei predetti obiettivi e contenere norme che garantiscano il loro carattere democratico, secondo principi di rappresentatività e partecipazione, nelle forme che sono specificate con regolamento.
2. Il Comune riconosce a tali associazioni la facoltà di intervenire e partecipare alle scelte più rilevanti che concernono la frazione, con particolare riferimento allo sviluppo economico, sociale e culturale, alla viabilità, alla tutela ambientale ed ai servizi presenti sul territorio, solo se le stesse costituiscono su base associativa lespressione unitaria del tessuto socio-economico che compone la frazione. Detta facoltà si esplica con la presentazione di istanze, petizioni e proposte, che saranno oggetto di valutazione da parte degli organi competenti del Comune.
3. Ai fini che precedono, la qualità di comitato di frazione è riconosciuta alle associazioni che, costituite nel rispetto dei principi e con le modalità fissate dal Regolamento, rappresentano lespressione unitaria di cui al precedente comma.
4. Ove diversamente costituiti, i comitati di frazione sono assimilati alle associazioni di cui allart. 21 del presente Statuto.
Art. 26
Referendum
1. E ammesso referendum su materie di esclusiva competenza comunale :
a) quando venga deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati o quando lo richieda il 30% degli elettori appartenenti alle liste elettorali del Comune;
b) hanno diritto a partecipare al referendum tutti i residenti elettori.
2. Non è ammesso referendum per tutti gli atti concernenti le seguenti materie: revisione dello Statuto; tributi; tariffe; bilancio; designazioni e nomine; atti vincolati; piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi, ordinanze contingibili ed urgenti emanate dal Sindaco e quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum con esito negativo nellultimo quinquennio.
3. Il quesito referendario deve essere formulato in modo da non ingenerare equivoci ed essere di immediata comprensione.
4. Il referendum è valido quando partecipa alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Il quesito referendario si intende approvato quando i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa, altrimenti è dichiarato respinto.
5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al comma 2. del presente articolo.
6. Le norme per lattuazione del referendum sono stabilite nellapposito regolamento, fermo restando che, qualora il risultato del referendum sia favorevole allabrogazione di atti amministrativi o parte di essi, labrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione allAlbo Pretorio del Comune del provvedimento consiliare di cui al comma successivo.
7. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria, che ha avuto esito positivo, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato e provvedere in merito alloggetto del quesito sottoposto a referendum.
8. Il Regolamento stabilisce le modalità di ammissione del quesito referendario ed il permanere della sua attualità, una volta intervenuti atti modificativi e/o correttivi di quelli oggetto di consultazione referendaria, ed i tempi entro i quali la consultazione referendaria si dovrà tenere.
Art. 27
Adunanze consiliari aperte
1. Il consiglio comunale informa i cittadini della propria attività promovendo incontri su temi di particolare interesse comunale nelle forme del consiglio aperto.
2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali è consentito al presidente, secondo le modalità regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo aver interrotto i lavori e resa ladunanza nelle forme del consiglio aperto.
3. Il consiglio comunale, in caso di calamità naturali o di fatti gravi o eccezionali, può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni della legge e del presente Statuto. Ricorrendo tale situazione la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purchè vi sia la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri in carica.
Art. 28
Azione popolare e delle Associazioni di Protezione Ambientale
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Ai fini che precedono, agli elettori di che trattasi è consentita, salvo il limite della riservatezza ex L. 675/96, laccesso agli atti necessari allinstaurazione del procedimento.
3. Il Civico Ente, ove a conoscenza del giudizio, dovrà :
a) valutare, con atto formale dellorgano competente, lopportunità di intervenire nel giudizio;
b) definire le modalità di regolamentazione degli esiti dello stesso.
4. Le Associazioni di Protezione ambientale di cui allart. 13 della L. 08/07/1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. Leventuale risarcimento è liquidato in favore dellEnte sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dellAssociazione
CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 29
Procedimento Amministrativo
1. Lavvio del procedimento amministrativo è comunicato, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di procedimento:
a) ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
b) nei confronti di coloro che per legge debbono intervenire nel procedimento;
c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai soggetti destinatari, qualora da un provvedimento possa derivare loro un pregiudizio, salvo che ciò non sia impedito da ragioni di celerità da dichiararsi con apposito atto del responsabile del procedimento.
2. I soggetti cui è pervenuta la comunicazione hanno diritto di prendere visione ed acquisire copia di tutti gli atti del procedimento, nonché di presentare memorie e documenti. Di ciò dovrà farsi menzione nella parte narrativa del provvedimento finale.
3. Il comune esemplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di presentazione, applicando le disposizioni sullautocertificazione previste dalla legge.
Art. 30
Pubblicità del procedimento
1. Qualora il procedimento interessi una generalità di soggetti, la comunicazione dellavvio avviene mediante avviso da pubblicare allAlbo Pretorio ed in altri luoghi pubblici e, nei casi stabiliti dal Regolamento, in almeno un quotidiano locale.
Art. 31
Atto paritetico di accordo
1. Qualora lo ritenga opportuno al fine di un più efficace perseguimento del pubblico interesse, fatti salvi in ogni caso i diritti dei terzi, lAmministrazione, a seguito delle osservazioni e proposte presentate dagli interessati nel corso di formazione del procedimento amministrativo può sostituire il provvedimento finale del procedimento con un atto paritetico consistente in un accordo con gli interessati stessi.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, latto paritetico è ritenuto un efficace strumento per dare contenuto alla collaborazione tra cittadino e comune nel perseguimento di pubblici interessi e maggiore speditezza dellazione amministrativa.
CAPO III
DIRITTO DI ACCESSO
Art. 32
Carattere pubblico dei documenti
1. Per assicurare il perseguimento delle finalità indicate ai precedenti articoli, il presente Statuto afferma, in ossequio alla normativa vigente, il carattere generalmente pubblico dei documenti amministrativi del Comune o, comunque, depositati presso lAmministrazione comunale, fatta eccezione per quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata indicazione del Sindaco che ne vieti lesibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, salvo quanto stabilito al comma 5 del successivo articolo.
Art. 33
Diritto di accesso
1. Il diritto di accesso è riconosciuto a tutti, salve le esclusioni di seguito indicate, riguarda qualsiasi specie di atto, anche interno, formato dallAmministrazione o utilizzato ai fini dellattività amministrativa. Per gli atti intermedi del procedimento, per ragioni di economia dellazione amministrativa, lacquisizione è limitata a quelli idonei ad incidere su posizioni soggettive dei cittadini, differendosi negli altri casi la loro acquisizione al momento dellapprovazione dellatto terminale del procedimento.
2. I consiglieri Comunali, per leffettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione di ogni provvedimento adottato dal Comune e degli atti preparatori in esso richiamati, di atti e documenti anche endoprocedimentali, detenuti dallAmministrazione e che risultino necessari o utili allespletamento del mandato, nonché di avere dagli Uffici Comunali tutte le informazioni necessarie allesercizio della funzione.
Il rilascio di copie di delibere o di atti e documenti, detenuti dallAmministrazione, richiesti dai Consiglieri Comunali per lo svolgimento del mandato, non è assoggettato al pagamento di diritti di visura e/o ricerca né di costi di foto riproduzione fatta eccezione per i progetti e relativi elaborati grafici per i quali è sempre e comunque consentita la visione, il cui rilascio a titolo gratuito è disposto per i soli Capigruppo, su richiesta degli stessi.
3. Il diritto di accesso di cui al comma 1 è riconosciuto nei confronti di soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici.
4. Il diritto daccesso è esercitabile anche per lattività dellAmministrazione disciplinata da norme di diritto privato.
5. Le modalità e le forme per leffettivo esercizio del diritto di accesso dei cittadini, singoli o associati, ai documenti amministrativi sono disciplinati dal Regolamento. Parimenti, con norme regolamentari sono individuate le categorie di documenti formati dal Comune o rientranti nella sua disponibilità sottratti allaccesso, anche al fine della tutela della riservatezza di terzi. Ove, però, strettamente necessario alla tutela delle posizioni giuridiche dedotte, il Responsabile del procedimento non potrà negare il rilascio degli atti anche se gli stessi riportano dati sensibili. Laccesso agli stessi, però, potrà essere consentito solo se i dati riservati o sensibili siano stati utilizzati dal titolare in un procedimento concorsuale o, comunque, comparativo con il o i richiedenti.
6. Per ogni servizio o unità operativa degli uffici lamministrazione conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine allistruttoria dei procedimenti amministrativi e del rilascio della documentazione richiesta.
CAPO IV
DIFENSORE CIVICO
Art. 34
Istituzione dellufficio
1. E istituito nel Comune lufficio del difensore civico quale garante del buon andamento, dellimparzialità, della tempestività e della correttezza dellazione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dellordinamento vigente.
Art. 35
Nomina - Funzioni - Disciplina
1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con Enti Locali, Amministrazioni Statali ed altri soggetti pubblici della Provincia per listituzione dellufficio del difensore civico. Lorganizzazione, le funzioni ed i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nellaccordo medesimo ed inseriti nellapposito regolamento.
TITOLO III
LORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Art. 36
Organi del Comune
1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente allelezione del consiglio comunale, secondo le disposizioni di legge.
3. Lelezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
CAPO I
I CONSIGLIERI
Art. 37
Doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che non intervengano alle sedute consiliari per tre sedute consecutive senza giustificato motivo comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dellavvenuto accertamento dellassenza maturata da parte del Consigliere, provvede a notificargli lavvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dellassenza, nonché fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non potrà, comunque, essere inferiore a giorni dieci dalla data di notifica.
4. Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale adotta le proprie motivate determinazioni in merito.
5. Nellipotesi di decadenza, di cui al comma 1. del presente articolo, il Consiglio Comunale provvede alla surroga con il primo dei non eletti nella stessa lista, nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva.
Art. 38
Poteri del Consigliere
1. Il consigliere esercita il diritto diniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio e può formulare interrogazioni e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili allespletamento del mandato.
3. Solo attraverso il sindaco può chiedere ed ottenere notizie ed informazioni sullorganizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.
4. Il regolamento, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità amministrativa, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti, nonché lassistenza che gli uffici dellente debbono prestare ai consiglieri.
Art. 39
Dimissioni dei consiglieri
1. Le dimissioni dei consiglieri debbono essere presentate in forma scritta al consiglio comunale ed essere assunte immediatamente al protocollo dellente nellordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo lordine di presentazione delle dimissioni.
Art. 40
Consigliere anziano
1. E Consigliere anziano chi risulta eletto con il maggior numero di voti, con ciò intendendosi colui che ha conseguito la cifra individuale più elevata, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
2. A parità di voti, è Consigliere anziano il più anziano di età.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 41
Il Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è il massimo organo del comune e rappresenta lintera comunità.
2. Al consiglio comunale compete, in modo esclusivo, fissare lindirizzo di politica amministrativa, elaborare il programma di politica sociale, territoriale ed economica del comune e di controllare i tempi e i modi di attuazione.
3. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e della regione, nonché dalle disposizioni del presente Statuto. Lesercizio della potestà e delle funzioni assegnate al consiglio non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.
4. Nellambito dellattività di indirizzo, il consiglio comunale approva direttive generali e mozioni in relazione allazione comunale. Può, inoltre, impegnare la giunta a riferire sullattuazione di specifici atti di indirizzo.
5. Lattività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante lesercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità alla legge e al presente statuto.
6. Il consiglio, su proposta, del sindaco, formula gli indirizzi ai quali questultimo deve attenere nel procedere alle nomine dei rappresentati del comune presso enti, aziende, istituzioni e società, nonché provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, quando ad esso espressamente riservata dalla legge, e, conseguentemente, alla revoca qualora sopravvengano situazioni confligenti con i criteri che ne hanno determinato la nomina. Il consiglio comunale nelle nomine e revoche di sua competenza tutela il diritto di rappresentanza delle minoranze e, ove possibile, delle pari opportunità.
Art. 42
Prima adunanza del consiglio comunale
1. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Ladunanza, da tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, è presieduta dal Sindaco.
3. Il consiglio, prima di procedere a qualsiasi altro adempimento, provvede a deliberare su:
a) convalida dei consiglieri comunali eletti, dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità. Liscrizione allordine del giorno della convalida degli eletti comprende implicitamente la surrogazione degli ineleggibili e lavvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili;
b) eventuale elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo;
c) comunicazione da parte del Sindaco al Consiglio Comunale dei nominativi dei componenti della Giunta e le relative deleghe ad essi assegnate.
d) prestazione del giuramento del sindaco.
Art. 43
Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di giorni sessanta dalla data della prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il documento contenente gli indirizzi generali di governo, nonché le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. La mancata approvazione da parte del Consiglio del documento di cui al precedente comma non comporta obbligo di dimissioni per il Sindaco.
3. Con cadenza periodica, almeno una volta allanno, il Consiglio Comunale provvede a verificare lattuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, sulla base degli elementi acquisiti dal controllo di gestione, dal servizio di controllo interno e dallorgano di revisione.
4. E facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti e modifiche, le linee programmatiche, sulla base di rilevanti e documentate esigenze e problematiche che dovessero emergere.
5. La Giunta presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, dando conto, nel caso di mancato raggiungimento dei risultati previsti, delle relative motivazioni.
6. Nel caso di scostamento, di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale può compiere indagini settoriali e specifiche tramite le Commissioni di Controllo e Garanzia . Il Consiglio Comunale, preso atto del risultato delle indagini, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, in caso contrario, esprime allorgano esecutivo i propri indirizzi.
Art. 44
Adunanze
1. Il sindaco, o il presidente del consiglio ove nominato, convoca e presiede lassemblea e ne formula lordine del giorno.
2. Le convocazioni del Consiglio Comunale devono essere rese pubbliche mediante affissione in spazi o luoghi pubblici appositamente predisposti.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedono maggioranze diverse.
Art. 45
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi ai quali sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.
2. Entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, ciascun consigliere deve comunicare al Sindaco il gruppo del quale intende far parte o se intende costituirsi in gruppo autonomo.
3. Nella prima seduta successiva alla dichiarazione di cui al comma 2. il Consiglio Comunale provvede alla formalizzazione dei gruppi.
4. Le modalità di organizzazione e funzionamento dei gruppi sono demandati al regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 46
Commissioni Consiliari Permanenti
1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari Permanenti, composte in modo rappresentativo del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal Regolamento, le quali esercitano attività istruttoria obbligatoria nelle materie ad esse assegnate dal Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni, esaurita listruttoria, presentano al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti. Il parere delle Commissioni è obbligatorio, ma non vincolante.
3. Il Regolamento stabilisce i tempi per il compimento dellistruttoria, scaduti i quali il Consiglio Comunale delibera, comunque, sulle proposte inerenti le predette materie.
4. Ogni gruppo consiliare ha diritto di far parte di tutte le commissioni, con criterio di rappresentatività. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.
Art. 47
Commissioni speciali consultive
Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali consultive tecnico - amministrative composte in modo rappresentativo del Consiglio Comunale e da tecnici specializzati del settore interessato per la disamina dei particolari problemi del territorio comunale. Il funzionamento delle predette commissioni è disciplinato dal Regolamento Comunale.
CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE
Sezione I
Composizione - Nomina - Cessazione
Art. 48
Giunta Comunale
1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un massimo di quattro Assessori, nominati dal Sindaco.
2. Gli assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
Art. 49
Assessori
1. Gli assessori collaborano collegialmente con il Sindaco nellamministrazione del Comune e nellattuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Alla stessa sono attribuite le competenze non demandate per legge al Consiglio o ad altri organi.
2. Il Sindaco può attribuire deleghe agli assessori, al fine di consentire una cura più puntuale ed efficace delle varie branche dellAmministrazione. La delega, tuttavia, non comporta trasferimento di funzioni.
Art. 50
Cessazione dalla carica di Assessore
1. I singoli componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, per revoca da parte del Sindaco, per la perdita dei requisiti previsti o per altre cause stabilite dalla legge.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade pur rimanendo in carica fino alla rielezione del sindaco e del consiglio. Le funzioni del sindaco in tal caso sono svolte dal vicesindaco.
3. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione. Il sindaco è tenuto a darne comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.
4. Le dimissioni di assessori, anche in numero superiore alla metà, non determinano la decadenza dellintera giunta comunale.
5. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
Art. 51
Decadenza degli assessori
1. Oltre alle cause di decadenza previste dalla legge, lassessore che non interviene a tre sedute consecutive della giunta comunale, senza giustificato motivo, decade dalla carica.
Art. 52
Revoca degli assessori
1. Il sindaco, in ogni tempo, nel caso in cui sia venuto meno il rapporto fiduciario, può procedere alla revoca degli assessori.
2. Delladozione del provvedimento è tenuto a darne motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
SEZIONE II
Attribuzioni e funzionamento
Art. 53
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il sindaco nel governo del comune per lattuazione del programma amministrativo, provvedendo:
a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
b) a dare attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nellesercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
c) ad adottare i regolamenti di organizzazione per i servizi, i provvedimenti di determinazione della dotazione organica, di applicazione dei C.C.N.L. e di approvazione dei contratti decentrati, nonché la determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi;
d) a riferire periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione del documento programmatico e sulla propria attività;
e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
Art. 54
Funzionamento
1. La Giunta delibera a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
CAPO IV
IL SINDACO
Art. 55
Il Sindaco
1. Il Sindaco è capo dellAmministrazione e legale rappresentante dellente.
2. In tale veste rappresenta lente allesterno ed assicura lunità dellattività politico-amministrativa.
3. E, inoltre, ufficiale di governo secondo le attribuzioni demandategli dalla legge.
4. Il Sindaco, prima di assumere le funzioni, presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
5. Distintivo del Sindaco, nellesercizio delle sue funzioni, è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da indossare secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 56
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco quale organo responsabile dellamministrazione del comune, esercita i poteri e le altre attribuzioni che gli vengono assegnati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dellordinamento giuridico per prevenire ed eliminare i gravi pericoli per lincolumità dei cittadini; per la loro esecuzione il Sindaco può richiedere al Prefetto lassistenza della forza pubblica.
3. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa approvati dal consiglio comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori. In particolare, il sindaco:
a) provvede alla nomina, designazione ed alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal consiglio;
b) nomina, su proposta del direttore generale, se nominato, ovvero del segretario comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi e ne definisce gli incarichi. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dalle norme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza ad alto contenuto di professionalità.
c) Coordina e stimola lattività dei singoli assessori che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sullattività politico - amministrativa dellente.
4. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, allesecuzione degli atti ed allespletamento delle funzioni statali e regionali delegate al comune. La sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e competenze dei responsabili di servizio. Il sindaco, in particolare:
a) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive generali per lazione amministrativa e per la gestione ed indicando obiettivi, priorità e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dellente;
b) non può avocare a sé, revocare riformare provvedimenti o atti di competenza della tecnostruttura, salvo che, previa contestazione, per particolari motivi di necessità ed urgenza o dinerzia o ritardo, indicati nel provvedimento, nominare un commissario ad acta per surrogare gli organi burocratici nelladozione degli atti di loro competenza;
c) promuove, tramite il direttore generale, se nominato, ovvero il segretario comunale indagini e verifiche sullattività degli uffici e dei servizi ed acquisisce, presso gli stessi, informazioni, anche riservate.
5. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dellEnte, anche in giudizio, previa autorizzazione della Giunta. Promuove, davanti allAutorità Giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, quando di sua competenza.
6. Il Sindaco promuove e stipula gli accordi di programma .
Art. 57
Vicesindaco ed anzianità degli assessori
1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso, o nei casi di impedimento permanente dello stesso Sindaco, e per il periodo previsto dalla legge.
2. Quando il vice sindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dallassessore più anziano, risultando lanzianità degli assessori dallordine di elencazione nel documento di nomina della giunta.
3. La nomina a vicesindaco deve essere indicata nellatto di nomina dellassessore.
TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
CAPO I
LORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art. 58
Principi e criteri direttivi
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica, contabile, spettanti al segretario comunale, al direttore generale ed ai responsabili di servizio.
2. il comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dellautonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.
Art. 59
Personale
1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso lammodernamento delle strutture, la formazione, laggiornamento, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per lottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
2. Lottimizzazione dei servizi resi, viene perseguita anche mediante luso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dellente cha danno esecuzione alle leggi e allo Statuto. Il regolamento per lorganizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
a) la struttura organizzativo - funzionale;
b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
c) gli strumenti e le forme dellattività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.
4. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per lamministrazione del comune che deve essere improntata ai principi operativo - funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dellazione amministrativa:
a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
b) analisi ed individuazione della produttività, della quantità e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dellapparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro attraverso la flessibilità del personale e la massima duttilità delle strutture.
Art. 60
Il Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare dellufficio, funzionario pubblico, inscritto in apposito Albo, gestito dallAgenzia Autonoma.
2. La legge dello stato ed il C.C.N.L. regolano lo status e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario.
3. Il segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.
4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco e qualora non sia stato nominato il direttore generale, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina lattività.
5. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio con funzioni referenti, consultive e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, se non diversamente stabilito, vigila sulla attuazione dei loro atti e sulla loro osservanza, rendendosene garante nei confronti dellAmministrazione, del Consiglio Comunale e dei cittadini.
6. Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
Art. 61
Il Direttore Generale
1. Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un direttore generale.
2. Ove il direttore generale non sia nominato il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al segretario comunale.
3. La legge ed il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi disciplinano criteri e procedure per la nomina, funzioni, competenze e rapporti con il segretario comunale dellente se tali due figure non coincidono.
4. Al Direttore Generale, in particolare, è demandata la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione del Comune e la cura della concreta attuazione del programma e degli indirizzi definiti dagli organi di governo. Per il conseguimento degli obiettivi previsti, il Regolamento dovrà dotare la direzione generale dellente della più ampia autonomia organizzativa.
5. Al Direttore Generale rispondono, nellesercizio delle funzioni loro assegnate, le figure apicali dellEnte ad eccezione del Segretario comunale.
6. Il Direttore Generale, stante la natura fiduciaria del rapporto, può essere sollevato in qualunque momento dallincarico, con motivato provvedimento del Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale.
Art. 62
I responsabili di servizio
1. I responsabili degli uffici o dei servizi svolgono i compiti e le attribuzioni previsti dalla legge e provvedono alla gestione del comune, assolvendo le funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Ai responsabili degli uffici e dei servizi è attribuita ladozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano lamministrazione verso lesterno nonché lattività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con autonomi poteri di spesa, organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata dallo Statuto o dai regolamenti ad altri organi dellente.
3. I suddetti incaricati sono responsabili tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dellattività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi.
Art. 63
Contratti a tempo determinato
1. La copertura dei posti apicali, di direzione dufficio o di servizio, o di alta specializzazione, può anche avvenire, con incarico conferito da parte del sindaco mediante convenzione regolata dalle norme sul pubblico impiego o, eccezionalmente, e con provvedimento motivato, con contratto a tempo determinato di diritto privato.
2. Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, altresì, secondo la previsione della legge, criteri e modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, nel limite del 5% del personale, nonché lassunzione di collaboratori a contratto, per un tempo determinato, per la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.
TITOLO V
I SERVIZI
CAPO I
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
Art. 64
Gestione dei servizi
1. Lattività diretta a conseguire la maggiore utilità collettiva, nel quadro della finalità sociali che costituiscono lobiettivo del comune, viene svolta dallente attraverso servizi pubblici, che vengono istituiti e gestiti ai sensi di legge.
2. I servizi pubblici sono finalizzati alla produzione di beni, ed attività rivolte alla realizzazione di scopi sociali e alla promozione dello sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale. Per servizio pubblico si intende, pertanto, ogni attività mediante la quale il Comune effettua prestazioni allesterno nei confronti degli utenti, senza il carattere dellautoritarietà.
3. I servizi possono avere rilevanza sociale oppure rilevanza industriale, qualora riguardano la produzione di beni e servizi, previa trasformazione dei prodotti naturali, mediante lutilizzo di sistemi di infrastrutture di rete.
4. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
5. Lerogazione del servizio pubblico a rilevanza industriale, da svolgere in regime di concorrenza, deve effettuarsi secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitale individuata attraverso lespletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica.
6. I servizi pubblici privi di rilevanza industriale sono gestiti con affidamento diretto a :
a) istituzioni;
b) aziende speciali anche consortili;
c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali;
d) in economia, quando il servizio abbia dimensioni modeste e caratteristiche tali da far venir meno la convenienza dellaffidamento ai soggetti indicati alle lett. a), b) e C).
7. Il Comune può gestire i servizi culturali e del tempo libero mediante affidamento diretto ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
Art. 65
Società di trasformazione urbana
1. Il Comune, anche con la partecipazione di altri comuni, della Provincia e della Regione, può costituire Società per Azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati della Società per Azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
2. Le Società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate allintervento, alla trasformazione ed alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del Comune.
3. Le aree interessate dallintervento di trasformazione sono individuate con delibera del Consiglio Comunale. Lindividuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli Enti Locali interessate dallintervento possono essere attribuite alla Società a titolo di concessione.
4. I rapporti tra gli Enti Locali azionisti e la Società per Azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
TITOLO VI
LA COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI
CAPO I
FORME DI COLLABORAZIONE
Art. 66
Principi
1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il Comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione, promuove, ove ravvisi lopportunità unazione coordinata tra enti locali territoriali.
Art. 67
Convenzioni
1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti Pubblici o privati per lorganizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di funzioni e di servizi determinati.
Art. 68
Accordi di programma
1. Per la definizione, lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la completa realizzazione, lazione integrata e coordinata di Comuni, Provincie e Regioni, di amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sullopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce le linee e le dovute procedure a cui il Sindaco uniformerà il suo comportamento.
3. Laccordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempimenti dei soggetti partecipanti.
4. Per verificare la possibilità di concordare laccordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
5. Laccordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
Art. 69
Conferenza dei servizi
1. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza dei servizi a norma e per gli effetti dellart.14 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. La conferenza dei servizi può essere indetta anche quando il comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
3. Il comune può definire attraverso la conferenza dei servizi, con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti lazione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
Art. 70
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
1. In applicazione dellart. 43 della L. 27 dicembre 97 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
TITOLO VII
ORDINAMENTO FINANZIARIO
CAPO I
PATRIMONIO E CONTABILITA
Art. 71
Demanio e patrimonio
1. Il comune ha un proprio demanio ed un patrimonio in conformità della legge.
2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. La gestione dei beni comunali sispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dellutilità pubblica.
4. Lelenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo e aggiornato a norma del regolamento sullamministrazione del patrimonio.
5. Il personale dipendente incaricato della tenuta dellinventario dei beni ha altresì lobbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
Art. 72
Autonomia finanziaria
1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso lapplicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per lerogazione dei servizi comunali.
Art. 73
Contabilità e bilancio
1. Lordinamento finanziario del comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento, sono emanate le norme che disciplinano la contabilità dellente.
2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del comune.
3. Prima dellinizio di ciascun esercizio finanziario la giunta, con propria deliberazione, definisce il piano esecutivo di gestione del bilancio di previsione annuale. Il PEG deve evidenziare gli obiettivi della gestione, i centri di responsabilità ed i centri di costo/ricavo, nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati. Gli atti ed i provvedimenti di gestione correlati allattuazione del PEG, sono di competenza del direttore generale, se nominato, ovvero del segretario comunale e dei responsabili di servizio.
CAPO II
CONTROLLO INTERNO
Art. 74
Controllo economico - finanziario
1. Nel corso dellesercizio lazione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dellequilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e allandamento della spesa.
2. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
3. La giunta comunale entro i termini di legge presenta al consiglio per lapprovazione il bilancio consuntivo dellanno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.
4. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi coinvolti in varie forme di partecipazione con adeguati mezzi informativi.
Art. 75
Revisore del conto
1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Revisore dei conti scelto tra:
a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
b) gli iscritti allalbo dei dottori commercialisti;
c) gli iscritti allalbo dei ragionieri.
2. La legge e le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dellufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso e di garanzia, con losservanza della legge e del presente statuto. Individuano forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dellEnte.
3. Nellesercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dalla Legge e dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
Art. 76
Controllo di gestione
1. Al fine di verificare lo stato dattuazione degli obiettivi programmatici, nonché lefficienza, e leconomicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.
2. Per lesercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi in parte o in tutto di professionalità esterne allente o di società ed organismi specializzati.
3. Nei servizi erogati allutenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.
4. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze a domanda.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 77
Violazione di norme comunali - Sanzioni
1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali,salvo diversa disposizione di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell" articolo 7-bis del decreto legislativo n.267/2000,nonché successive modifiche ed integrazioni,in osservanza a quanto disposto dalla legge n.3 del 16 gennaio 2003.
2. Per le sanzioni del presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
Art. 78
Regolamenti
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per lorganizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per lesercizio delle funzioni.
2. Le proposte in materia di regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono presentate dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. I regolamenti e le loro eventuali modifiche, salvo che per legge o per previsione statutaria siano di competenza di altri organi, sono votati dal Consiglio Comunale nel loro complesso a meno che un Consigliere non richieda la votazione articolo per articolo; in tal caso, il regolamento verrà approvato dopo che saranno approvati in prima istanza i singoli articoli e subito dopo il regolamento nel suo complesso.
Art. 79
Lo Statuto - Approvazione - Modifiche - Abrogazione
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lapprovazione, le modifiche al presente statuto o la sua integrale sostituzione con un nuovo testo dovranno essere deliberate con le modalità stabilite dalle vigenti norme di Legge.
3. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei comuni abroga le norme statutarie con esse incompatibili.
Art. 80
Efficacia dello Statuto
1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione allalbo pretorio dellEnte.