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Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Bonvicino (Cuneo)

Statuto comunale

INDICE

Parte I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Titolo I -PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Autonomia

Art. 2 Lo Statuto

Titolo II -PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 3 Territorio

Art. 4 Finalità

Art. 5 Sede comunale, gonfalone, stemma

Art. 6 Sviluppo economico sociale e programmazione

Art. 7 Tutela del patrimonio naturale e culturale

Art. 8 L’informazione

Art. 9 Albo pretorio

Art. 10 Rapporti con gli altri Enti locali

Art. 11 Servizi pubblici

Parte II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I - ORGANI ELETTIVI

Art. 12 Organi elettivi

Capo I - Il Consiglio comunale

Art. 13 Competenze

Art. 14 Prima seduta del Consiglio

Art. 15 Funzionamento

Art. 16 Commissioni speciali, di inchiesta e permanenti

Capo II - I Consiglieri comunali

Art. 17 Il Consigliere comunale

Art. 18 Poteri e funzioni del Consigliere

Art. 19 Dimissioni del Consigliere

Art. 20 Decadenza

Art. 21 Consigliere anziano

Art. 22 Gruppi consiliari

Capo III -La Giunta comunale

Art. 23 Competenze

Art. 24 Elezioni e prerogative

Art. 25 Composizione

Art. 26 Funzionamento della Giunta

Art. 27 Attribuzioni

Art. 28 Deliberazioni degli organi collegiali

Capo IV -Il Sindaco

Art. 29 Attribuzioni dl amministrazione

Art. 30 Attribuzioni dl vigilanza

Art. 31 Potere di ordinanza del Sindaco

Art. 32 Attribuzioni di organizzazione

Art. 33 Vicesindaco

Titolo II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Segretario comunale

Art. 34 Principi e criteri fondamentali di gestione

Art. 35 Attribuzioni gestionali, di coordinamento, sovraintendenza e direzione

Art. 36 Attribuzioni consultive

Art. 37 Attribuzioni di legalità e garanzia

Capo II - Uffici

Art. 38 Principi strutturale ed organizzativi

Art. 39 Struttura

Art. 40 Personale

Titolo III - SERVIZI

Art. 41 Forme di gestione

Art. 42 Gestione in economia

Art. 43 Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Titolo IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 44 Principi e criteri

Art. 45 Revisore del conto

Art. 46 Controllo di gestione

Art. 47 Tesoreria

Parte III

ORDINAMENTO FUNZIONALE

Titolo I -ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 48 Organizzazione sovracomunale

Art. 49 Principio di cooperazione

Art. 50 Convenzioni

Art. 51 Consorzi

Titolo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 52 Partecipazione dei cittadini

Art. 53 Riunioni e assemblee

Àrt. 54 Consultazioni

Art. 55 Istanze, petizioni e proposte

Art. 56 Diritti di accesso

Art. 57 Diritti di informazione

Titolo III -FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58 Statuto

Art. 59 Regolamenti

Art. 60 Norme transitorie e finali

Parte I
ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Autonomia

1. Il Comune di Bonvicino è Ente autonomo, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.

2. Il Comune, con le disposizioni di cui al presente Statuto, si propone di attuare i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dallo Stato in materia di autonomie locali.

3. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite da leggi statali e regionali.

Art. 2
Lo statuto

1. Nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo, lo Statuto disciplina i rapporti tra il Comune ed i cittadini, nonche l’organizzazione interna dell’Ente.

2. Lo Statuto, quale principale espressione dell’autonomia del Comune, costituisce il punto di riferimento della comunità di base.

3. Lo Statuto si ispira alla tradizione storico politica delle autonomie locali, tenendo conto delle peculiarità culturali, sociali ed economiche, nonche de1le caratteristiche geografiche del Comune di Bonvicino.

TITOLO II
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 3
Territorio

1. Il Comune è costituito dalla comunità della popolazione residente nella parte di suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui legge n. 1228 del 1954, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

Art. 4
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.

Art.5
Sede comunale, gonfalone, stemma

1. La sede del Comune di Bonvicino è situata nel concentrico, piazza della Cisterna, n. 1. Presso la sede si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le commissioni comunali. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale.

2. Il Comune adotterà un proprio gonfalone ed un proprio stemma secondo la procedura prevista dai RR.DD. 7 giugno 1943, n. 651 e n. 652.

3. L’eventuale uso da parte di Enti ed associazioni sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art.6
Sviluppo economico sociale e programmazione

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

2. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

3. Il Comune, al fine di promuovere un ordinato sviluppo economico sociale, si impegna in particolare :

- ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dell’Ente locale;

- a tenere costantemente aggiornata nel tempo una mappa delle esigenze della collettività ;

- ad adottare normative urbanistiche e programmatorie che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dell’ambiente, valgano a favorire la crescita dell’imprenditorialità locale e l’aumento dei livelli occupazionali;

- a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche ed a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative, cooperative e consortili;

- a rivendicare un sistema di finanza locale che Consenta di disporre di adeguate strutture civili e di servizi sociali efficienti ;

- a tutelare lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita.

4. Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

5. La programmazione comunale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità locale.

Art, 7
Patrimonio naturale e culturale

1. II Comune nell’esplicazione della sua attività programmatoria adotta, nei limiti delle competenze di legge, le misure atte a conservare e difendere l’ambiente naturale e ad assicurare alla collettività ed ai singoli condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute

2. Il Comune difende e valorizza altresì il proprio patrimonio culturale, in tutte le espressioni i ed a tal fine coordina ed indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo e al miglioramento dei mezzi educativi e d’informazione.

Art. 8
L’informazione

1. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilievo soprattutto locale e provinciale, e cura a tal fine l’istituzione di strumenti idonei.

2. Il Comune cura i contatti con la scuola, con le organizzazioni di varia natura e con altri Enti e soggetti presenti nel territorio, favorisce i rapporti con gli organi di informazione e di diffusione, e promuove forme di comunicazione che consentano alla collettività locale di esprimere le proprie esigenze.

Art. 9
Albo pretorio

1. Un apposito spazio nel palazzo civico è destinato ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 10
Rapporti con gli altri Enti locali

1. II Comune, nel realizzare le proprie finalità persegue il raccordo con gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. Il Comune potrà promuovere scambi con comunità di altre nazioni attraverso le forme del gemellaggio, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali.

3. Il Comune avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge, si adopera per promuovere con i Comuni viciniori forme di cooperazione e di collaborazione finalizzate allo svolgimento ed alla gestione in modo coordinato di funzioni e servizi.

4. Nel rispetto della dimensione dei problemi e di rispettivi interessi, il Comune s’impegna ad operare, in modo coordinato e con interventi complementari, con la Provincia, in relazione alle funzioni ed ai compiti attribuiti a quest’ultima dall’ordinamento delle autonomie locali.

5. Il Comune, in particolare, cura l’adozione di strumenti che gli consentano di fruire del dati e dell’assistenza tecnico-amministrativa che la Provincia medesima pone a disposizione degli Enti locali e partecipa attivamente con proprie proposte e con il proprio concorso, nelle forme di legge, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

Art. 11
Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può ricorrere agli istituti indicati all’art.112 del Decreto legislativo 267/2000 nonchè alla partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico.

Art. 12
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce ,nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi della legge 31 dicembre 1996,n.675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche , relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo, al Consiglio , che ne prende atto.

2. E’ facoltà del Consiglio provvedere ed integrare , nel corso della durata del mandato le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale.

3. Il documento presentato costituisce il principale atto di indirizzo dell’attività amministrativa e di riferimento per l’esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo del Consiglio.

Art. 14
Assistenza,integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’Unità Sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 104/92, nel quadro della normativa regionale mediante accordi di programma di cui all’articolo 34 del Decreto legislativo 267/2000 dando priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sanitari,sociali,educativi e di tempo libero operanti nel Comune il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

Parte II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 15
Organi elettivi

1. Sono organi elettivi del Comune : Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16
Competenze

1. Il Consiglio comunale è il massimo organo politico amministrativo del Comune, rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo sociale ed economico del Comune e ne controlla l’attuazione.

2. L’elezione, la composizione, la durata in carica del Consiglio sono regolate dalle leggi vigenti.

3. Le funzioni del Consiglio sono quelle specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali in materia, nonchè quelle previste dal presente Statuto. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, impronta l’attività dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità. al fine di assicurare l’imparzialità.

4. Gli atti fondamentali del Consiglio privilegiano i metodi e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale ed individuano gli obiettivi, le finalità e le risorse necessarie all’azione da svolgere.

5. Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio sono espressamente elencati dall’art. 42, Decreto legislativo 267/2000.

Art. 17
Prima seduta del Consiglio

1. Il Consiglio tiene la sua prima seduta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, o dalla data in cui si è verificata la vacanza. La convocazione è effettuata dal Sindaco con avvisi da inviarsi almeno tre giorni prima della seduta.

2. L’adunanza è presieduta dal Sindaco.

3. Nella prima seduta il Consiglio provvede agli adempimenti di cui all’art. 41 comma primo, del Decreto legislativo 267/2000.

Art. 18
Funzionamento

1. Fatto salvo quanto previsto e disciplinato dall’art. 17 del presente Statuto, l’attività del Consiglio comunale si estrinseca in sedute che possono essere ordinarie, straordinarie o d’urgenza, pubbliche o segrete.

2. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, o da chi ne fa le veci, che formula l’ordine del giorno, fissa la data e l’ora della adunanza e la presiede.

3. La data dell’adunanza deve essere fissata in un termine non superiore ai venti giorni dalla data dell’avviso di convocazione.

4. Il Consiglio verrà inoltre convocato su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti.

5. La convocazione dei Consiglieri viene fatta con avvisi scritti e la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. L’avviso per le sessioni ordinarie, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza (tre giorni prima per le sessioni straordinarie)

7. Tuttavia nei casi d’urgenza, basta che l’avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima.

8. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all’ordine del giorno di una determinata seduta ;

9. L’elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio comunale, deve essere pubblicato nell’ Albo pretorio almeno cinque giorni prima dell’adunanza.

10. Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; per la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro membri.

11. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell’ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.

12. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte l’anno: per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente.

13. l provvedimenti adottati si formalizzano con le deliberazioni a firma del Presidente, del Consigliere anziano e del segretario comunale.

Art. 19
Commissioni speciali, di inchiesta e permanenti

1. Il Consiglio può istituire :

- commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attività del Comune ;

- commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici hanno l’obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d’ufficio, fatti salvi i casi previsti dalla legge n. 241/90;

- commissioni consultive permanenti, composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Le commissioni permanenti esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio ed esprimono su di esse il proprio parere.

2. Un apposito regolamento determina la nomina, le composizioni e le modalità di funzionamento delle commissioni stesse.

3. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana “ Alta Langa Montana ” sono nominati dal Consiglio comunale nel proprio seno con votazione palese e maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei capigruppo consiliari. Tra gli eletti deve essere presente il designato della minoranza.

4. In caso di inadempienza del Consiglio comunale le nomine dei rappresentanti verranno effettuate dal Sindaco, ai sensi di legge e sentiti i capigruppo consiliari .

CAPO II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 20
Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l’intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.

Art. 21
Poteri e funzioni del Consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza de) Consiglio comunale e può formulare interrogazioni interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

Art. 22
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere comunale , indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell’ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano, a sensi art. 38 comma 8, del Decreto legislativo 267/2000 di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio , entro e non oltre dieci giorni , deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’articolo 141 del Decreto legislativo 267/2000.

Art. 23
Decadenza

1. Si ha la decadenza dalla carica di Consigliere comunale:

- per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

- per mancato intervento, senza giustificati motivi, a numero cinque sedute consecutive.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale o promossa dal Prefetto.

Art. 24
Consigliere anziano

1. Si ha per anziano, fra gli eletti contemporaneamente, il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

2. A parità di voti si ha per anziano il Consigliere di maggiore età.

Art. 25
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi consiliari e potranno avvalersi delle strutture dell’Ente per lo svolgimento delle proprie attività a norma del regolamento.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26
Competenze

1. La Giunta è l’organo d’impulso e di gestione amministrativa,collabora con il Sindaco al governo del Comune .

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali dal Consiglio comunale .

Art. 27
Elezioni e prerogative

1. I componenti della Giunta ,tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l’organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge .

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma secondo, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi egli affini di primo grado.

4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all’insediamento dei successori.

Art. 28
Composizione

1 .La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di quattro Assessori.

2. Spetta al Sindaco determinare il numero dei componenti la Giunta Comunale.

Art. 29
Assessori extraconsiliari

1. Possono essere nominati tra gli assessori, sino ad un massimo di due cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. Nel Documento programmatico deve essere ,in tal caso fornita adeguata motivazione della scelta compiuta, devono essere indicati i titoli di professionalità e di competenza in base ai quali viene presentata la candidatura nonché le attribuzioni conferite.

3. La presenza degli assessori di cui al comma precedente non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta di cui al comma 1 dell’articolo precedente.

4. Il Consiglio Comunale procede all’accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari subito dopo l’elezione del Sindaco e della Giunta. Per lo scopo alla lista degli assessori dovrà essere allegata la documentazione necessaria a dimostrare il possesso di tutti i requisiti per i consiglieri.

5. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipano alle sedute del Consiglio, con diritto di intervenire solo sugli affari di cui sono relatori, ma senza diritto di voto.

6. Non possono essere nominati assessori extraconsiliari coloro che hanno partecipato alla competizione elettorale per l’elezione del Consiglio a Bonvicino e non sono stati eletti.

Art. 30
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Art. 31
Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione, nonchè di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio comunale.

2. Là Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio che non siano attribuiti al Sindaco o al segretario;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti. da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

g) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell’apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

h) esamina le richieste per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi come da apposito regolamento;

i) designa i membri della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici;

I) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto popolare ed approva transazioni;

m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

n) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

o) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi.

4. La Giunta altresì, nell’esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordire a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’Ente;

b) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed gli incarichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale ;

c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 32
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale ‘fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche.

4. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta privata.

5. L’istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curati dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un competente del collegio nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 33
Mozione di sfiducia costruttiva

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell’intera Giunta e deve contenere le indicazioni delle nuove linee politico amministrative , con allegata la lista comprendente il nuovo Sindaco e i nuovi assessori.

4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto , previa diffida.

6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.

7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione e votazione.

8. Se la mozione viene approvata , si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un Commissario a sensi art. 141 del Decreto legislativo 267/2000.

9. Non può essere proposta dagli stessi sottoscrittori mozione di sfiducia costruttiva , se non sono passati mesi sei dalla presentazione di precedente mozione.

CAPO IV
IL SINDACO

Art.34
Il Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco è capo dell’amministrazione ed ufficiale di governo. Rappresenta il Comune, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, alla esecuzione degli atti e all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune dello Stato o da altri Enti.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica , da portarsi a tracolla della spalla destra.

4. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale nella prima riunione pronunciando la seguente formula “ Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana”.

5. La legge stabilisce le conseguenze dell’omesso o ritardato giuramento.

Art. 35
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.

4. Al Sindaco, oltre le competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

5. Il Sindaco:

- ha la rappresentanza generale dell’Ente;

- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico amministrativa del Comune;

- coordina l’attività dei singoli Assessori;

- può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

- impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- ha facoltà di delega;

- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti nella legge;

- può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

- rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- emette provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza, espropri, che la legge genericamente, assegna alla competenza del Comune;

- coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici dei servizi e degli esercenti comunali;

- fa pervenire al segretario comunale l’atto di dimissioni perchè il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;

- stipula in rappresentanza dell’Ente i contratti già conclusi ;

- adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dal regolamento al segretario comunale;

- propone provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni nei confronti del personale con l’osservanza delle norme regolamentari;

Art. 36
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull’intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli altri indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

g) controlla I’attività urbanistico edilizia.

Art. 37
Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli articoli 106 e seguenti del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto nominativo e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma terzo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 38
Attribuzioni di organizzazione

1 II Sindaco :

a) stabilisce l’ora, il giorno e gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi di legge. Quando la richiesta è formulata da un terzo dei Consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferma dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede;

e) ha il potere generale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate, al segretario comunale ed ai dipendenti;

g) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 39
Vicesindaco

1. II Vicesindaco è l’ Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l’ordine di anzianità, dato dall’età.

3. AI fine di assicurare una più intensa vigilanza ed un funzionamento più soddisfacente di particolari servizi il Sindaco può dare anche speciali deleghe a singoli Assessori o Consiglieri.

4. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
SEGRETARIO COMUNALE

Art. 40
Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L’attività gestionale dell’Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l’esercita avvalendosi, degli uffici in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l’osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l’organo burocratico che assicura la direzione tecnico amministrativa degli uffici e dei servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell’Ente, esercita l’attività di sua competenza con potestà d’iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 41
Attribuzioni gestionali, di coordinamento,

sovraintendenza e direzione

1 .AI Segretario comunale compete l’adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazione, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia attribuita competenza;

d) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;

e) verifica della efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

f) sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali d’incasso;

g) presiede gara d’appalto e commissioni di concorso;

3. Il segretario comunale esercita funzioni d’impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

4. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

5. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l’osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

Art. 42
Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi .

Art. 43
Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l’atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Attesta, su dichiarazione del messo comunale, l’avvenuta pubblicazione all’Albo e l’esecutività di provvedimenti ed atti dell’Ente.

CAPO II
UFFICI

Art. 44
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì per progetti obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun èlemento dell’apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 45
Struttura

1. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 46
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l’ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell’Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni ;

e) modalità organizzative della commissione pi disciplina;

f) trattamento economico.

TITOLO III
SERVIZI

Art. 47
Forme di gestione

1. L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta per la forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione prevista dalla legge e dal presente Statuto ,

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione o di consorzio,

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l’affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero consorzio.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Inoltre il Comune dovrà accordare la preferenza alla concessione quando la gestione del servizio può essere effettuata da cooperative, associazioni di volontariato e imprese senza fine di lucro.

Art. 48
Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 49
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

2. Se la natura e l’oggetto del servizio pubblico, ne consigliano l’esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere delegata alla medesima. In particolare la delega potrà riguardare i seguenti servizi:

a) Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani;

b) Raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento rifiuti urbani pericolosi;

c) Raccolta differenziata dei rifiuti;

d) Gestione trattamento acque reflue, urbane, industriali e agricole;

e) Viabilità intercomunale;

f) Gestione assistenza anziani presso case di riposo;

g) Gestione soggiorno marino per anziani e colonie marine per minori;

h) Gestione attività didattico - sportive extrascolastiche;

i) Assistenza tecnica agraria;

l) Consulenza legale ed urbanistica;

m) Formazione professionale;

n) Promozione e programmazione turistica.

3. Più in generale, le attività aventi valenza intercomunale.

4. L’affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 50
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell’Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare. riguardo all’organizzazione e alla gestione dei servizi.

Art. 51
Revisore del conto

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore del conto.

2. Le modalità per l’elezione , la scelta, la durata in carica, la rielezione e la revoca sono stabilite dalla legge.

3. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l’elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

4. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tale fine ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti e documenti del Comune.

5. AI revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo.

6. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza e rettitudine, riferendo immediatamente al Consiglio di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell’Ente.

7. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 52
Controllo di gestione

1. II controllo di gestione tende ad accertare :

a) la congruità del!e risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia dell’attività amministrativa svolta;

d) l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettazione e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

2. La Giunta comunale segnala al Consiglio eventuali anomalie e propone i relativi rimedi.

3. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione, il Consiglio comunale adotta, nei modi e nei termini di legge, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 53
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versata dai debitori in base a ordini in incasso, e liste di carico dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandato di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento delle rate di ammortamento di mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti del Comune cor il tesoriere sono regolati dalla legge, nonchè dall’apposita convenzione.

Parte III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 54
Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto istituzionale.

Art. 55
Principio di cooperazione

1. L’attività dell’Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d’interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 56
Convenzioni

1. II Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 57
Consorzi

1. II Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ovvero per economia di scala qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell’articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art .50, deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente al fine di assicurare, il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’Ente.

3. L’amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi

4. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, organismi o associazioni.

Art.59
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma di Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L’amministrazione comunale ne facilita l’esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi che ne facciano richiesta, sedi opportune ed ogni altra struttura o spazio idoneo o Le condizioni e modalità d’uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e delle norme sull’esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art.60
Consultazioni

1. Il Consiglio comunale e la Giunta deliberano consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono formare oggetto di esplicita menzione negli atti e deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta.

Art. 61
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all’amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto, con firme autenticate, ed in duplice copia alla segreteria del Comune, che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che dovranno esaminarle ed esprimere un parere in merito entro trenta giorni

4. Nei quindici giorni successivi il Sindaco informerà, per iscritto, i cittadini interessati sull’esito delle richieste e sugli eventuali successivi sviluppi, indicando gli organi o gli uffici responsabili della questione.

Art.62
Diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Art.63
Diritti di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L’Ente deve, di norma, avvalersi della pubblicazione all’Albo pretorio e dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

Art.64
Statuto

1 .Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale.

2. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

3. Lo Statuto, a sensi art. 6 del Decreto legislativo 267/2000 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’ Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

6. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

Art.65
Regolamenti

1. II Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. l regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art.66
Norme transitorie e finali

1. II presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempi menti di legge. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.