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Bollettino Ufficiale n. 18 del 6 / 05 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Casale Monferrato finalizzato alla realizzazione di un piano pluriennale di lotta integrata alle zanzare

Il Responsabile del procedimento

Premesso che:

- in data 8 aprile 2004 in Torino, presso la sede della Regione Piemonte, P.zza Castello n. 165 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Casale Monferrato finalizzato alla realizzazione di un piano pluriennale di lotta integrata alle zanzare;

- il Comune di Casale Monferrato è ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo stesso soggetto attuatore dell’intervento;

- il Sindaco della Città di Casale Monferrato Dott. Paolo Mascarino, in conformità dell’art. 8 della deliberazione della Giunta Regionale n. 27-23223 del 24 novembre 1997: “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17", con decreto n. 27 del 8 aprile 2004 ha approvato l’Accordo di Programma demandando al Responsabile del Procedimento la pubblicazione dell’Accordo stesso;

rende noto

il testo dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Casale Monferrato finalizzato alla realizzazione di un piano pluriennale di lotta integrata alle zanzare;

premesso che

- La Regione Piemonte ha approvato la legge 24 ottobre 1995 n. 75, relativa a “Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare” al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale infestate da Culicidi.

- L’art. 5, comma 3, della legge su citata affida al Settore Prevenzione Sanitaria negli Ambienti di Vita e di Lavoro della Direzione Sanità Pubblica il compito di espletare l’attività di istruttoria delle domande per la concessione del contributo;

- Nel corso degli anni l’applicazione della L.R.75/95 ha permesso di tipizzare i territori regionali, oggetto degli interventi di disinfestazione, in due tipologie fondamentali: aree con prevalenti focolai in ambiente risicolo ed aree con prevalenti focolai in habitat non risicolo.

- Nei territori degli Enti richiedenti il contributo situati in aree prevalentemente risicole, i risultati sono stati parziali e non sempre sufficienti a causa soprattutto dello sviluppo della zanzara Ochlerotatus caspius, che ha condizionato negativamente gli esiti della lotta effettuata nel complesso del territorio trattato ed anche in quelli limitrofi senza focolai risicoli.

- Le attività di contenimento dei Culicidi in zone risicole risultano fondamentali per il raggiungimento dei risultati della lotta nelle aree oggetto di intervento.

- Per i succitati motivi ed allo scopo di ottimizzare le campagne di lotta, è necessario attuare un progetto pluriennale finalizzato al controllo delle infestazioni culicidiche nei territori di cui in premessa.

- Il Comune di Casale ha promosso l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Casale Monferrato, finalizzato alla realizzazione di un piano pluriennale di lotta integrata alle zanzare.

- Il Comune di Casale Monferrato è capofila di apposito Accordo di Programma, stipulato in data 26/06/97 e s.m.i., con i Comuni aderenti al Progetto “Lotta biologica ed integrata alle zanzare L.R. 75/95"per l’attuazione di interventi coordinati di lotta biologica ed integrata alle zanzare, ove i firmatari esprimono il consenso unanime alla sottoscrizione e prendono atto delle preminenti finalità pubbliche dell’intervento e ha redatto con la Provincia di Alessandria un Protocollo di Collaborazione, avente le finalità sopraccitate, sottoscritto in data 15/12/2000;

- Con Decreto n. 7 del 3/02/2004 il Sindaco del Comune di Casale Monferrato ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona della Dr.ssa Laura Gallea, funzionario dipendente del Comune, titolare di Posizione Organizzativa del Settore Sviluppo Economico, a cui è stata attribuita la competenza in tutte le fasi di controllo e legittimità degli atti necessari per la conclusione dell’Accordo di Programma.

- Con nota prot. n 1380 del 14 gennaio 2004 il Sindaco del Comune di Casale Monferrato ha indetto la Conferenza di servizi, prevista ai sensi del 3° comma dell’art. 34 del D. Lgs n. 267/2000, al fine di verificare definitivamente la volontà degli Enti in merito all’iniziativa oggetto dell’Accordo di Programma.

- Del suddetto incontro, svoltosi il giorno 22 gennaio 2004 è stato redatto dal Responsabile del Procedimento apposito verbale (all.n. 1) nel quale è stata dichiarata, da parte dei soggetti partecipanti, l’approvazione all’unanimità dell’iniziativa, giudicata di interesse pubblico, l’assunzione degli impegni finanziari da formalizzarsi con deliberazioni da parte della Regione Piemonte (all. n.2 )e del Comune di Casale Monferrato (all. n. 3 )

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 34 che prevede la conclusione di Accordi di programma per la definizione e l’attuazione di interventi che richiedono l’azione integrata e coordinata di due o più soggetti pubblici.

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 1997, n. 27 - 23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma. L.R. 51/97, art.17"

Tutto ciò premesso

l’anno 2004 addì 8 Aprile alle ore 9.30, presso la sede della Regione Piemonte P.zza Castello, 165 - Torino

TRA

La Regione Piemonte (omissis) rappresentata dal Presidente della Regione Piemonte, On. Enzo Ghigo, o in sua assenza dall’Assessore Valter Galante, domiciliati entrambi per la carica in Torino, P.zza Castello 165.

E

Il Comune di Casale Monferrato (omissis), rappresentato ai sensi degli art. 50 del Dlgs 267/2000 e ai sensi dello Statuto Comunale dal Sindaco protempore Dott. Paolo Mascarino (omissis), domiciliato, ai fini della presente intesa, presso la sede comunale in Casale Monferrato, Via Mameli, 10.

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Il presente Accordo ha per oggetto la definizione e la realizzazione di un programma triennale di attività di contenimento delle zanzare nel territorio della Provincia di Alessandria, Monferrato Casalese, costituente una delle aree definite prioritarie ai sensi della D.G.R. 67-9777 del 26.06.03, finalizzato all’individuazione ed applicazione delle metodologie di lotta più consone al territorio in esame, in termini ecologici, economici ed operativi, garantendo nel contempo risultati utili al raggiungimento degli scopi per i quali è predisposto.

ART. 2

Per garantire l’attuazione ed il monitoraggio delle fasi attuative di tale programma di collaborazione, la Regione Piemonte ed il Comune di Casale Monferrato, che è capofila di apposito Accordo di Programma con i Comuni aderenti al Progetto “Lotta biologica ed integrata alle zanzare L.R. 75/95"per l’attuazione di interventi coordinati di lotta biologica ed integrata alle zanzare, ove i firmatari esprimono il consenso unanime alla sottoscrizione e prendono atto delle preminenti finalità pubbliche dell’intervento, stipulato in data 26/06/97 e s.m.i., e che ha redatto con la Provincia di Alessandria un Protocollo di Collaborazione, avente le finalità sopraccitate, sottoscritto in data 15/12/2000, si impegnano a finanziare la quota spettante dell’ammontare del costo del progetto triennale pari ad euro 15.000.000,00.

ART. 3

Il costo massimo imputabile alla Regione Piemonte per gli interventi di lotta alle zanzare per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, stabilito a seguito di istanza di finanziamento presentata da parte del Comune di Casale Monferrato il 15/10/2003 con nota prot. 36164 è di euro 4.535.000,00 annui, pari al 90,7% del costo di progetto annuale.

La Regione Piemonte garantirà l’erogazione dell’acconto pari al 70% del contributo annuo, dietro presentazione di apposita certificazione di inizio interventi, che dovrà avvenire, ai sensi della DGR 67-9777 del 26/06/03, entro il 15 aprile dell’anno di intervento. L’Amministrazione Regionale provvederà all’erogazione del saldo annuo sulla base dell’apposita rendicontazione finale. da presentare, ai sensi della DGR 67-9777 del 26/06/03, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di attività.

Il costo massimo imputabile al Comune di Casale Monferrato, quale Comune capofila, sarà pari ad euro 465.000,00 annui, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, pari al 9,3% del costo di progetto annuale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno di intervento, il Comune di Casale provvederà a inoltrare all’Amministrazione Regionale una relazione di aggiornamento progettuale, stilata sulla base degli interventi effettuati e dei risultati ottenuti. Tale relazione sarà oggetto di esame da parte del Referente Tecnico Scientifico Regionale.

ART. 4

Il piano triennale di Lotta integrata alle zanzare verrà attuato nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla Legge Regionale 24/10/1975 n. 75 nonché delle linee guida per l’attuazione delle attività di lotta e dell’apposita metodologia di controllo e di monitoraggio della gestione tecnica appositamente dettate dalla Regione Piemonte.

ART. 5

Il soggetto attuatore del presente Accordo di Programma è individuato nel Comune di Casale Monferrato che si impegna altresì a garantire una stabile ed organica presenza tecnica sul territorio per tutta la durata del progetto e ad assicurare il mantenimento di una assoluta trasparenza gestionale.

ART. 6

Il Responsabile Unico del Procedimento di attuazione dell’Accordo di Programma, designato dal Sindaco di Casale Monferrato, sarà il funzionario dipendente del Comune, titolare di Posizione Organizzativa del Settore Sviluppo Economico, che svolgerà i compiti di cui all’art. 6 della Direttiva allegata alla D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997.

ART. 7

E’ istituito un Collegio di vigilanza, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Sindaco del Comune di Casale Monferrato o suo delegato ed è composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e del Comune di Casale Monferrato o dai loro delegati. I componenti sono individuati con Decreto del Sindaco del Comune di Casale Monferrato all’atto dell’adozione del presente Accordo di Programma.

Le funzioni del Collegio di vigilanza consistono nel vigilare sulla corretta applicazione, sull’interpretazione e sul buon andamento dell’esecuzione del presente Accordo.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio può disporre in ogni momento sopralluoghi e accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione e attuazione dell’Accordo.

Detto Collegio si riunirà allorquando il Presidente o un membro ne faccia richiesta e comunque almeno una volta all’anno relaziona sullo stato di attuazione dell’Accordo e ne approva il rendiconto annuale.

La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso la sede del Comune di Casale Monferrato.

ART. 8

Eventuali variazioni o modifiche in corso d’opera degli interventi oggetto del presente accordo, che esulino dall’aggiornamento progettuale di cui all’art 3, proposte in base a motivate e specifiche esigenze funzionali tali da comportare la modifica dei contenuti del presente accordo di programma, sono assentibili previo il consenso unanime di tutti i soggetti firmatari dell’accordo medesimo, acquisito il parere del Referente Tecnico Scientifico Regionale, con l’osservanza delle stesse procedure amministrative seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione.

ART. 9

Le eventuali controversie tra le parti in ordine alle interpretazioni ed esecuzioni dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l’esecuzione dell’Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di vigilanza.

Nel caso in cui il collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Casale Monferrato su istanza della parte più diligente.

Il Collegio giudicherà la questione entro trenta giorni dall’avvio dell’esame.

L’arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile.

ART. 10

La durata del presente accordo è stabilita in anni 3 decorrenti dalla firma del medesimo accordo e comunque non oltre l’esercizio finanziario 2006.

ART. 11

I soggetti stipulanti il presente accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’accordo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell’accordo stesso stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

Art.12

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di Programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Il presente Accordo è approvato a norma dell’art. 34 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, mediante Decreto del Sindaco del Comune di Casale Monferrato, il quale curerà la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

per la Regione Piemonte
Valter Galante

per il Comune di Casale Monferrato
Paolo Mascarino

Casale Monferrato, 8 aprile 2004

Il Responsabile del procedimento
Laura Gallea

Allegati Omissis