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Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2004, n. 1/DOP

D.G.R. 61-11017 del 17/11/03 (Prime disposizioni in applicazione dell’ordinanza del P.C.M. n. 3274 del 20/02/2003 recante primi elementi in materia di criteri generali per classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per costruzioni in zona sismica) - Indicazioni procedurali

Alle Province piemontesi

Ai Comuni piemontesi

All’Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPA)

LORO SEDI

1. Con D.G.R. n. 61 - 11017 del 17/11/2003 la Giunta regionale ha recepito la classificazione sismica dei Comuni della Regione Piemonte come proposta dall’ordinanza n. 3274/2003 ed ha indicato le modalità applicative della nuova normativa antisismica, demandando a specifiche circolari del Presidente della Giunta Regionale la definizione tecnica e procedurale di quanto disposto nella predetta D.G.R.

Con D.G.R. n. 64 - 11402 del 23/12/2003 è stato, altresì, approvato l’elenco degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza, in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Con la presente circolare si individuano pertanto le prime indicazioni procedurali per l’applicazione della citata D.G.R. n. 61-11017 in relazione alle diverse zone sismiche individuate e alle differenti tipologie di edifici e costruzioni.

Sulla base dei criteri assunti dalla D.G.R. n. 61 - 11017 del 17/11/2003, il territorio regionale risulta suddiviso in tre zone, secondo il grado di pericolosità sismica: in zona 2 rimangono classificati 41 Comuni, di cui 40 in provincia di Torino ed 1 in provincia di Cuneo, mentre entrano a far parte della zona 3 168 Comuni, di cui 59 in provincia di Cuneo, 46 in provincia di Alessandria, 40 in provincia di Torino e 23 in provincia di Verbania.

I restanti Comuni sono classificati in zona 4, considerata a bassa sismicità.

Per ognuna delle suddette zone, la D.G.R. n. 61-11017 individua modalità differenziate per l’applicazione delle norme antisismiche nonché per quelle di cui al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia) relativamente alle costruzioni in zona sismica:

2. Zona 2 - Per quanto concerne i 41 Comuni inclusi nella zona 2, essi già da anni appartengono alla categoria dei comuni sismici e per gli stessi la D.G.R. 61-11071 dispone che continuano ad applicarsi le procedure previste dalla L.R. n. 19/1985 e dalla D.G.R. n. 49-42336 del 21/03/1985, così come risultanti a seguito della modifica operata dalla L.R. n. 28/2002.

La competenza alle procedure di autorizzazione spetta pertanto alle Province, le quali svolgono le relative funzioni sulla base degli approfondimenti tecnici effettuati dall’ARPA.

In particolare, per quanto riguarda le autorizzazioni preventive, ai sensi del 5° comma dell’art. 1 della L.R. 19/1985, queste sono rilasciate per interventi di costruzione o di ristrutturazione di edifici così come individuati nell’allegato A della D.G.R. 49-42336 del 21/03/1985, ed integrati dall’allegato A alla D.G.R. n. 64-11402 del 23/12/2003, nonché per gli edifici di competenza statale. Gli Enti interessati presentano la domanda in triplice copia ed i relativi elaborati progettuali in duplice copia alla Provincia territorialmente competente per il tramite dell’A.R.P.A. Piemonte - Servizio Sismico di Pinerolo, che, accertata la completezza degli elaborati e la ricevibilità dell’istanza, ne informa, entro 5 giorni, la Provincia stessa per la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990. Entro cinquanta giorni dall’avvio del procedimento l’A.R.P.A. Piemonte - Servizio Sismico di Pinerolo fornisce alla Provincia le conclusioni dell’istruttoria tecnica. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento la Provincia provvede all’adozione del provvedimento autorizzativo, sulla base dell’istruttoria tecnica effettuata dall’ARPA. Con l’autorizzazione della Provincia il Servizio Sismico dell’ARPA consegna al richiedente due copie della domanda ed una copia del progetto presentato, opportunamente vidimati.

Una copia della domanda e del progetto dovranno essere conservati in cantiere e l’altra copia della domanda dovrà essere consegnata al Comune in cui si eseguono i lavori, in sede di comunicazione d’inizio lavori.

Per gli interventi riguardanti le costruzioni classificate nelle categorie B e C, di cui all’allegato A della D.G.R. 49-42336 del 21/03/1985 soggette a controllo a campione, gli interessati presentano domanda in triplice copia ed i relativi elaborati progettuali in duplice copia all’ARPA Piemonte - Servizio Sismico di Pinerolo, che accertata la completezza degli elaborati e la ricevibilità dell’istanza, consegna al richiedente due copie della domanda ed una copia del progetto presentato, opportunamente vidimati. Una copia della domanda e del progetto dovranno essere conservati in cantiere e l’altra copia della domanda dovrà essere consegnata al comune in cui si eseguono i lavori, in sede di comunicazione d’inizio lavori.

L’ARPA provvede, altresì, ad effettuare, trimestralmente, i controlli a campione secondo le procedure definite dalla D.G.R. 49 - 42336 del 21/03/1985.

Se nel corso delle verifiche tecniche si evidenzia carenza di documentazione progettuale, la documentazione integrativa verrà richiesta, al committente, direttamente dall’ARPA, che ne informa, altresì, la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche - Settore Protezione Civile ed il Comune sede dei lavori per quanto di rispettiva competenza.

La documentazione integrativa deve essere presentata entro 30 giorni dalla richiesta; in mancanza, la Regione procede alla sospensione dei lavori.

Conclusa l’istruttoria tecnica, l’ARPA comunica alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche - Settore Protezione Civile le proprie valutazioni per l’adozione del provvedimento finale.

Se l’esito del controllo è positivo, la Regione Piemonte ne da’ comunicazione agli interessati per la prosecuzione dei lavori.

Nel caso di accertamento di violazioni, la Regione Piemonte ordinerà la sospensione dei lavori secondo le modalità stabilite dall’articolo 97 del D.P.R. n. 380/2001.

I depositi delle pratiche sono validi anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, semprechè la documentazione sia comprensiva di quanto previsto dal punto 3) del medesimo articolo.

Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, si ribadisce la necessità del rispetto delle disposizioni di legge vigenti che prevedono il parere preventivo obbligatorio sugli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali, nonché sui relativi strumenti esecutivi. Il parere preventivo è rilasciato ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e sulla base delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2-19274 dell’8/03/1988. Al fine dell’ottenimento del parere (che, si ricorda, deve essere acquisito, nel caso degli strumenti urbanistici generali, sia preliminarmente all’adozione del progetto preliminare sia prima dell’adozione definitiva) i Comuni presentano la richiesta alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche-Settore Protezione Civile; copia della richiesta, in questo caso unitamente agli elaborati progettuali (n. 2 copie parte geologica e n. 1 copia parte urbanistica), viene contestualmente presentata dai Comuni all’A.R.P.A. Piemonte - Servizio Sismico di Pinerolo. La Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche-Settore Protezione Civile rilascia il parere, previa acquisizione delle valutazioni tecniche dell’ARPA, ai sensi della L.R. 28/2002 e relativi provvedimenti attuativi.

3. Zona 3 - Per quanto concerne i 168 comuni della zona 3, che per la prima volta entrano nella categoria dei comuni sismici, la D.G.R. 61-11017 individua, in via transitoria nelle more della ridefinizione normativa dell’intera materia, le seguenti procedure.

3.1 I progetti riguardanti interventi edilizi su edifici pubblici con particolare riferimento a quelli individuati dall’allegato A alla D.G.R. n. 64-11402 del 23/12/2003 nonché quelli relativi ad edifici di competenza statale, sono sottoposti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001, fatto salvo il periodo transitorio come previsto dall’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004. Gli enti interessati presentano la domanda in triplice copia ed i relativi elaborati progettuali in duplice copia alla Provincia territorialmente competente, per il tramite delle Strutture Territoriali per la prevenzione del rischio geologico dell’A.R.P.A. Piemonte che, accertata la completezza degli elaborati e la ricevibilità dell’istanza, ne informano, entro 5 giorni, la Provincia stessa per la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990. Entro cinquanta giorni dall’avvio del procedimento l’A.R.P.A. Piemonte fornisce alla Provincia le conclusioni dell’istruttoria tecnica. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento la Provincia provvede all’adozione del provvedimento autorizzativo, sulla base dell’istruttoria tecnica effettuata dall’ARPA.

Con l’autorizzazione della Provincia, le Strutture Territoriali per la prevenzione del rischio geologico dell’A.R.P.A. consegnano al richiedente due copie della domanda ed una copia del progetto presentato, opportunamente vidimati.

Una copia della domanda e del progetto dovranno essere conservati in cantiere e l’altra copia della domanda dovrà essere consegnata al comune in cui si eseguono i lavori, in sede di comunicazione d’inizio lavori.

I depositi delle pratiche relativamente agli edifici pubblici, sono validi anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, semprechè la documentazione sia comprensiva di quanto previsto dal punto 3) del medesimo articolo.

3.2 Per quanto riguarda gli interventi (nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti, sopraelevazioni, ecc...) che interessano altre costruzioni, i progetti sono redatti nel rispetto della normativa tecnica di cui all’ordinanza n. 3274/2003 e sono depositati, ai sensi all’art 93 del D.P.R. n. 380/2001, in duplice copia presso lo sportello unico dell’edilizia, ove costituito, ovvero presso i comuni competenti per territorio, fatto salvo il periodo transitorio come previsto dall’Ordinanza 3274 citata.

La denuncia può essere omessa nei casi individuati dalla D.G.R. 49-42336 del 21/03/1985.

Per le modalità di presentazione e deposito del progetto si fa riferimento alla D.G.R. n. 49-42336 del 21/3/1985, applicativa delle disposizioni della L.R. 19/85. Si richiamano, ad ogni buon conto, le seguenti regole procedurali.

La denuncia dei lavori strutturali è a carico della proprietà, a differenza di quanto previsto dall’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001, in cui è responsabile il costruttore.

Alla denuncia sono allegate due copie del progetto debitamente firmate da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori e dal responsabile della sicurezza del cantiere.

La proprietà deve chiaramente indicare se intende avvalersi della facoltà di non applicare la nuova normativa tecnica, allegata all’ordinanza 3274/2003, nel periodo transitorio di 18 mesi, cioè fino all’ 8 novembre 2004.

Per il periodo transitorio dei 18 mesi quindi, le strutture tecniche dei Comuni dovranno prevedere un doppio archivio di pratiche, l’uno relativo alla legge 1086/71 e l’altro relativo all’ordinanza 3274/2003. Nel primo archivio confluiranno tutte le pratiche connesse con le costruzioni in c.a. e acciaio per le quali non si intende applicare, nel periodo transitorio, la nuova normativa tecnica relativa alle costruzioni in zona sismica.

Di tutte le pratiche depositate e protocollate ai sensi dell’ordinanza 3274/2003 e della D.G.R. n. 61-11017 del 17/11/2003, dovrà essere tenuto un elenco aggiornato riportante gli estremi del committente, gli estremi delle figure professionali che hanno predisposto il progetto, gli estremi del costruttore, il protocollo e la data del deposito, dell’inizio dei lavori, delle eventuali successive varianti, di fine lavori e del collaudo.

L’ufficio comunale accettante il deposito è tenuto a controllare la completezza della documentazione e ad effettuare una verifica tesa ad evidenziare che il progetto sia esauriente con riferimento ai seguenti aspetti:

- planimetria;

- piante;

- prospetti;

- sezioni;

- relazione tecnica;

- fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione;

- disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulle fondazioni, nella quale devono essere illustrati :

- i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione;

- le ipotesi assunte;

- i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione;

- grafici o documentazioni, in quanto necessari;

- documentazione fotografica del sito.

Al soggetto interessato dovrà essere restituita una copia della documentazione depositata, adeguatamente protocollata e timbrata.

Lo sportello unico dell’edilizia, ovvero i comuni singoli laddove lo sportello non sia operante, tiene un registro delle denunce ricevute.

Il registro deve essere costantemente aggiornato ed esibito, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103 del D.P.R. n. 380/2001.

3.3 Lo sportello unico dell’edilizia o i comuni singoli trasmettono trimestralmente, a partire dal 8/11/2004, l’elenco delle denunce alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche - Settore Protezione Civile per l’effettuazione del controllo a campione. La Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche - Settore Protezione Civile procede quindi all’effettuazione del controllo a campione secondo le procedure previste dall’art. 3 della L.R. 19/85 come risultanti a seguito della L.R.28/02 e secondo le modalità della D.G.R. n. 49 - 42336 del 21/03/1985 e a tal fine richiede all’ARPA le valutazioni tecniche finalizzate alla verifica della conformità del progetto e dei lavori in corso d’opera alla Normativa Tecnica vigente.

Se nel corso delle verifiche tecniche si evidenzia carenza di documentazione progettuale, la documentazione integrativa verrà richiesta, al committente, direttamente dall’ARPA, che ne informa, altresì, la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche - Settore Protezione Civile ed il Comune sede dei lavori per quanto di rispettiva competenza.

La documentazione integrativa deve essere presentata entro 30 giorni dalla richiesta; in mancanza, la Regione procede alla sospensione dei lavori.

Conclusa l’istruttoria tecnica, l’ARPA comunica alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche - Settore Protezione Civile le proprie valutazioni per l’adozione del provvedimento finale.

Se l’esito del controllo è positivo, la Regione Piemonte ne dà comunicazione agli interessati per la prosecuzione dei lavori.

Nel caso di accertamento di violazioni, la Regione Piemonte ordinerà la sospensione dei lavori secondo le modalità stabilite dall’articolo 97 del D.P.R. n. 380/2001.

4. Per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico nella zona 3, è necessario, in base alle disposizioni di legge vigenti, il parere preventivo obbligatorio sul progetto preliminare e sul definitivo degli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali. Per quanto riguarda i relativi strumenti esecutivi è sufficiente richiedere un solo parere preliminare all’approvazione definitiva (Cfr. Allegato alla deliberazione n. 2-19274 del 8 marzo 1988) - Premessa). Si precisa, inoltre, che gli strumenti urbanistici già approvati ed adeguati alla circolare regionale 7/LAP/96 (normativa per l’adeguamento dei P.R.G. al rischio idrogeologico e idraulico) sono da ritenersi conformi e adeguati alla nuova normativa e quindi non devono compiere alcun atto, fatto salvo il caso in cui intendano procedere a nuove varianti.

Il parere preventivo è rilasciato ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e sulla base delle disposizioni di cui alla L.R. 19/85. Al fine dell’ottenimento del parere (che, si ricorda, deve essere acquisito, nel caso degli strumenti urbanistici generali, sia preliminarmente all’adozione del progetto preliminare sia prima dell’adozione definitiva) i Comuni presentano la richiesta alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche-Settore Protezione Civile; copia della richiesta, unitamente in questo caso agli elaborati progettuali (n. 2 copie parte geologica e n. 1 copia parte urbanistica), viene contestualmente presentata dai Comuni alle competenti Strutture Territoriali per la prevenzione del rischio geologico dell’A.R.P.A. Piemonte. La Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche - Settore Protezione Civile rilascia il parere, previa acquisizione delle valutazioni tecniche dell’ARPA, ai sensi della L.R. 28/2002 e relativi provvedimenti attuativi.

Limitatamente alla fase transitoria di adeguamento alle nuove disposizioni, del resto riconosciuta anche dall’ Ordinanza 20-03-2003, n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.”(G.U. 08-05-2003, n. 105, Supplemento ordinario) (1) si procederà come segue:

a) i Comuni che abbiano già adottato, alla data del 1.1.2004, la stesura preliminare della proposta urbanistica dovranno acquisire il parere preventivo, obbligatorio per gli aspetti sismici, prima di procedere all’adozione del progetto definitivo;

b) per i Comuni che alla data del 1 gennaio 2004 abbiano adottato il progetto definitivo oppure anche le eventuali controdeduzioni alle osservazioni della Regione e pertanto l’iter di approvazione dello strumento urbanistico o di sua variante sia prossimo alla positiva conclusione, la Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Regionale, in sede di esame finale, pur constatata la carenza dei pareri sugli specifici aspetti sismici da parte dell’Amministrazione interessata, previa adeguata comunicazione alla Direzione Opere Pubbliche ed all’ARPA, provvederà con procedura “ex officio” ad integrare la normativa urbanistica con uno specifico richiamo agli adempimenti di cui alla D.G.R. n° 61-11017 del 17/11/2003 (2)

c) per i Comuni che abbiano adottato il progetto definitivo dello strumento urbanistico dopo il 1° gennaio 2004 ma prima della pubblicazione della presente Circolare, in carenza del parere preventivo in argomento verrà utilizzata da parte della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica la procedura descritta al precedente capoverso.

5. Zona 4 - La zona 4 è considerata a bassa sismicità e per essa non viene introdotto l’obbligo della progettazione antisismica, tranne che per alcune tipologie di edifici e costruzioni di nuova edificazione, come individuati dall’allegato B della D.G.R. n 64-11402 del 23/12/2003 e, per gli edifici di competenza statale, dalla normativa nazionale.

Per tali edifici ed infrastrutture, i relativi progetti devono essere depositati presso lo sportello unico dell’edilizia, ove costituito, ovvero presso i comuni singoli.

Per tali progetti non si procede al rilascio di autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 né si effettua il controllo a campione, ma ai fini del deposito è condizione sufficiente la dichiarazione di asseveramento del progettista circa il rispetto delle prescrizioni della normativa antisismica approvata con l’ordinanza n. 3274/2003.

Per la zona 4 non vige l’obbligo di richiesta del parere del competente Ufficio Tecnico Regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione, nonché sugli strumenti esecutivi prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio (art. 89 del D.P.R. n.380/2001).

E’ fatta salva la permanenza di tale disposto per gli abitati da consolidare (art. 61 del D.P.R. 380/2001).

6. Completamento di interventi di ricostruzione in corso. Nei comuni colpiti dal sisma del 21 Agosto 2000, nonché in quelli colpiti dal sisma dell’11 Aprile 2003, ai fini del completamento degli interventi di ricostruzione, si continua ad applicare la normativa tecnica previgente all’ordinanza n. 3274/2003. Ciò al fine di non stravolgere i processi di ricostruzione in corso e con l’intento di assicurare una transizione il più possibile semplice, senza complicare procedure e normative ormai operative e ben note a professionisti ed amministrazioni locali. In definitiva per i processi di ricostruzione già disciplinati alla data della pubblicazione dell’ordinanza n. 3274/03, quindi per i quali siano già state definite procedure di concessione di contributi e direttive tecniche, possono continuare a mantenersi i dispositivi regolamentari e tecnici nonché i provvedimenti regionali già predisposti fino alla conclusione del processo (D.G.R. n. 23 - 972 del 02/10/2000; D.G.R. n. 35 - 1749 del 18/12/2000; D.G.R. n. 29 - 3146 del 04/06/2001; D.P.G.R. n. 52 del 05/06/2003; D.P.G.R. n. 56 del 13/06/2003; D.P.G.R. n. 87 del 08/08/2003;).

Si ricorda infine che ai sensi dell’art. 93 D.P.R. n.380/2001 i lavori inerenti le costruzioni in zone sismiche, devono essere progettati e diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin

Visto:     L’Assessore
    Caterina Ferrero

NOTE:

(1) Art. 2 comma 2. “Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti. Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti. In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti”.

(2) In particolare i punti 5 e 6 prevedono che:

- i progetti delle nuove costruzioni private (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti) devono essere depositati ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, presso lo sportello unico dell’edilizia, ove costituito, ovvero presso i comuni competenti per territorio;

- per i progetti di cui al punto precedente si applica il controllo a campione da effettuarsi secondo le procedure previste dall’art. 3 della L.R. 19/85 come risultanti a seguito della legge regionale 28/2002 e con modalità definite nelle relative deliberazioni attuative. - Lo sportello unico per l’edilizia o i comuni singoli, per i casi in cui lo sportello unico non sia operante, sono altresì tenuti a comunicare trimestralmente alla direzione OO.PP. l’elenco dei progetti presentati;

i progetti degli edifici pubblici sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e sono depositati presso la Provincia, la quale rilascia l’ autorizzazione di cui sopra per gli effetti dell’art. 2 della L.R. 28/02.

- Gli strumenti urbanistici generali e loro Varianti strutturali nonché gli strumenti urbanistici esecutivi sono tenuti al rispetto dell’art. 89 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380, secondo le modalità stabilite della L.R. 19/85 e relativa D.G.R. n° 2-19274 del 8/3/1988, così come aggiornate con L.R. 28/02 e relativa D.G.R. n° 37-8397 del 10/2/2003.".

Allegati:

a) modulistica da utilizzare per la zona 3 desunta da quella attualmente in uso per la zona 2;

b) recapiti degli Enti Pubblici e delle Strutture Tecniche di riferimento.

Allegato