Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004

Codice 25.3
D.D. 12 marzo 2004, n. 410

Autorizzazione idraulica n. 13/2004 per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulico-forestale sui torrenti Rospart e Carofrate in Comune di Villar Pellice. Ente: Comunità Montana Val Pellice

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana Val Pellice, ad eseguire gli interventi in argomento, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale legnoso prelevato dai corsi d’acqua dovrà essere depositato esclusivamente in zone di sicurezza esterne agli alvei, non raggiungibili dagli eventi di piena calcolati con tempi di ritorno di 200 anni, così come disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale in data 02/08/1999 n. 49-28011;

3. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione degli interventi in argomento dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del progetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

8. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi