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Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004
Codice 25.3
D.D. 2 marzo 2004, n. 339
Autorizzazione idraulica n. 54/03, al mantenimento delle opere di sistemazione e arginatura del torrente Banna, riqualificazione e messa in sicurezza delle aree circostanti, in Comune di San Francesco al Campo. Ditta: Comune di San Francesco al Campo
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di San Francesco al Campo, a mantenere le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione alle opere già realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
3. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità delle opere, (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni de profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura del spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
5. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi