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Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2004, n. 32-12301

Deliberazione CIPE 5/8/98, n. 100. Modifica della D.G.R. n. 50-10632 del 6.10.2003. Approvazione Programma attuativo regionale per interventi nei Settori del Commercio e del Turismo. Risorse complessive destinate al Programma pari ad Euro 3.121.757,27

A relazione dell’Assessore Ferrero:

Premesso che:

Il Decreto Ministeriale 28/03/2002 recante “Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all’art. 52 della L. 23/12/98, n. 448. Delibera CIPE 5/8/98, n. 100 di attuazione dell’art. 16, c. 1, della L. 7/8/97 n. 266" destina lo stanziamento di Euro 51.646.000,00 al cofinanziamento dei programmi regionali per interventi nel settore del commercio e del turismo ed in particolare alla Regione Piemonte la somma di Euro 1.721.757,27.

Il programma adottato dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 50-10623 del 6 ottobre 2003, nel rispetto dei contenuti e delle finalità previsti con la deliberazione C.I.P.E. n. 100/98 (così come modificata con la deliberazione C.I.P.E. n. 47/02), stabilisce i criteri e le modalità di erogazione di finanziamenti a favore degli interventi contenuti in programmi d’area, promossi dalle Amministrazioni comunali e volti a favorire la qualificazione del territorio e la valorizzazione del tessuto commerciale urbano. Tali programmi d’area devono essere adottati nel rispetto degli obiettivi contenuti nel D.Lgs. 114/98 e secondo quanto stabilito agli articoli 18 e 19 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414 (recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 114/98") e nei vigenti provvedimenti regionali attuativi della L.R. 12/11/99, n. 28, art. 18, comma 1, lett. a). I citati programmi d’area devono risultare ammessi ai benefici con i provvedimenti regionali di finanziamento, adottati in attuazione dell’art. 18, c. 1, lett. a) della L.R. 28/99.

Gli interventi possono essere realizzati:

1. direttamente dalle piccole imprese operanti nel settore del commercio e del turismo al fine di uniformare e armonizzare l’ambiente in cui sono inserite;

2. da organismi associati di piccole imprese, costituiti in numero di almeno dieci unità, con prevalenza numerica di piccole imprese commerciali, che svolgano quale attività esclusiva o prevalente l’attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori.

La quota di cofinanziamento regionale, richiesta ai sensi della deliberazione C.I.P.E. 14/6/2002, n. 47, assomma ad Euro 1.400.000,00 e risulta iscritta sul capitolo 20115 della Unità Previsionale di Base 16032 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005.

Con nota prot. n. 11807 del 8/10/2003 il citato programma è stato trasmesso dagli uffici regionali competenti al Ministero delle Attività produttive (Direzione Generale per il coordinamento degli Incentivi alle Imprese - Ufficio D1 Interventi nel commercio), ai fini della sua approvazione.

Con Decreto del 4/12/03 il Ministero ha disposto quanto segue:

“E’ approvato il programma attuativo della Regione Piemonte a condizione che vengano esclusi dai soggetti beneficiari le farmacie, i titolari di rivendita di generi di monopolio, gli artigiani, in quanto soggetti esclusi dall’art. 4, comma 2 del D.lg. n. 114/98 relativo alla riforma del commercio.”

Tutto ciò premesso:

ritenuto, ai fini dell’approvazione incondizionata del programma regionale da parte del Ministero delle Attività produttive, di modificare i soggetti beneficiari del programma medesimo;

la Giunta Regionale, unanime a voti resi nelle forme di legge,

delibera

* di approvare il programma allegato alla presente deliberazione, relativo ad interventi nel settore del commercio e del turismo, che modifica la D.G.R. n. 50-10623 del 6 ottobre 2003, in riferimento all’ambito di applicazione del programma stesso, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui integralmente e sostanzialmente si richiama.

Il programma allegato alla presente deliberazione sostituisce integralmente e sostanzialmente quello approvato con D.G.R. n. 50-10623 del 6 ottobre 2003.

Resta invariata la copertura finanziaria del programma che assomma complessivamente ad Euro 3.121.757,27, di cui Euro 1.721.757,27 di derivazione statale ed Euro 1.400.000,00 di derivazione regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

PROGRAMMA REGIONALE ATTUATIVO DELLA DELIBERAZIONE C.I.P.E. 5/8/98, n. 100 (ART. 16 c. 1 della L. 7/8/97, n. 266)

Al fine di utilizzare i finanziamenti programmati con la L. 7/8/97, n. 266, nell’ambito delle norme di attuazione previste con la Deliberazione C.I.P.E. 5/8/98, n. 100

LA REGIONE RENDE NOTO

le modalità e i criteri per l’accesso alle agevolazioni:

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente programma le iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi predisposti dalle Amministrazioni comunali per la qualificazione del territorio e la valorizzazione del tessuto commerciale urbano.

Tali programmi - di seguito denominati P.Q.U. “Progetti di Qualificazione Urbana” e P.I.R. “Piani integrati di rivitalizzazione delle realtà minori” - devono essere adottati nel rispetto degli obiettivi di cui all’art. 10 del D.Lgs. 114/98 e secondo i criteri e le modalità contenuti negli artt. 18 e 19 della D.C.R. 29/10/99, n.563-13414 (recante “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 114/98") e nei vigenti provvedimenti regionali attuativi della L.R. 12/11/99, n. 28, art. 18, comma 1, lett.a). I citati programmi devono risultare ammessi ai benefici con i provvedimenti regionali di finanziamento, adottati in attuazione dell’art. 18, comma 1, lett. a) della L.R. 28/99.

Gli interventi possono essere realizzati:

1. direttamente dalle piccole imprese operanti nel settore del commercio e del turismo al fine di uniformare e armonizzare l’ambiente in cui sono inserite (di seguito denominati Interventi C.1.);

2. da organismi associati di piccole imprese, costituiti in numero di almeno dieci unità, con prevalenza numerica di piccole imprese commerciali, che svolgano quale attività esclusiva o prevalente l’attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori (di seguito denominati Interventi C.2.).



PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO

    INTERVENTO C.1.    INTERVENTO C.2.    TOTALI    Dati in %
Stato    1.000.000,00     721.757,27    1.721.757,27    28
Regione    1.400.000,00        1.400.000,00    22
Altri (pubblico o privato)    2.400.000,00     721.757,27    3.121.757,27    50
TOTALI    4.800.000,00    1.443.514,54    6.243.514,54    
I dati sono espressi in Euro



Le risorse di derivazione statale ammontano complessivamente ad Euro 1.721.757,27. La quota di cofinanziamento regionale ammonta ad Euro 1.400.000,00 e risulta iscritta sul capitolo 20115 della Unità Previsionale di Base 16032 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005 (accantonamento n. 101361 assunto con D.G.R. n. 68-10501 del 22/9/2003).

E’ consentita la compensazione delle risorse finanziarie programmate tra gli Interventi C.1. e gli Interventi C.2.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente programma i soggetti sotto individuati, articolati per tipologia di intervento:

Intervento C.1.

Piccole imprese, iscritte al Registro delle Imprese, aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte ed esercenti:

I. la vendita al dettaglio, così come definita all’art. 4, c. 1, lett. b) e all’art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114.

Tali imprese devono possedere, all’atto di presentazione della domanda, i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la vendita al dettaglio.

Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all’art. 4, c.2 del D.Lgs. 114/98.

Ai fini del presente bando, sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente gli esercizi di “vicinato”, così come definiti dall’art. 4, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 e dall’art. 5, c. 10 della D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414. Si tratta di esercizi la cui superficie di vendita, per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 150 e, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, non è superiore a mq. 250.

II. l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinata dalla L. 25/8/91, n. 287 e s.m.i.;

III. la rivendita di giornali e riviste, così come disciplinata dal D.Lgs. 24/4/2001, n. 170 e s.m.i.;

IV. l’attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi, così come disciplinata dalla L.R. 30/3/88, n. 15.

E’ definita “piccola” l’impresa che risponde ai requisiti di cui al comma 2 lettera a) del Decreto 23/12/97 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ossia l’impresa che:

a. ha meno di venti dipendenti;

b. ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro.

E’ vietato il cumulo dei benefici di cui al presente programma, per le medesime opere:

a. con le agevolazioni derivanti dai provvedimenti attuativi dell’art. 18, comma 1 lettera b) della L.R. 12/11/99 n. 28 “Fondo rotativo per il commercio” e dai provvedimenti attuativi della L.R. 9/5/97 n. 21 (così come modificata dalla L.R. 31/8/99 n. 24) “Fondo rotativo per l’artigianato”

b. con qualunque altra agevolazione di parte pubblica

Intervento C.2.

Gli organismi associati di piccole imprese come definite ai precedenti punti I. - II. - III. - IV., costituiti in numero di almeno dieci unità, con prevalenza numerica di piccole imprese commerciali, così come definite al punto I.

Tali organismi devono essere costituiti sotto forma di consorzi o associazioni, secondo le regole previste dal Codice civile; devono svolgere quale attività esclusiva o prevalente l’attività di promozione, marketing e gestione di servizi comuni a favore degli associati e dei consumatori ed essere inseriti in una struttura a destinazione specifica nel contesto territoriale oggetto del P.Q.U./P.I.R., provvista di spazi per servizi comuni gestiti unitariamente.

E’ vietato il cumulo dei benefici di cui al presente programma, per le medesime opere, con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.

SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese sostenute - I.V.A. compresa - successivamente alla data di presentazione della domanda che, a seconda della tipologia di intervento, si sostanziano in:

Intervento C.1.

Per gli esercizi adibiti alle attività sopra individuate ai punti I. - II. - III. - IV.:

1. l’ illuminazione esterna, le tende e le insegne

Per l’attività di vendita al dettaglio su area pubblica risulta ammissibile la sostituzione delle tende dei banchi dei mercati e relative opere ad esse accessorie, purchè trattasi di interventi ricadenti in mercati per i quali siano stati ottemperati, da parte delle Amministrazioni comunali interessate, gli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642.

2. il rifacimento di facciate di immobili e/o di porticati (intonacatura e coloritura) per la/e porzione/i su cui si affacciano gli esercizi

3. la sistemazione di vetrine

Per le attività sopra individuate al punto II.:

4. la sistemazione di dehors

Per le attività sopra individuate al punto III.:

5. la sistemazione dei chioschi

Intervento C.2.

Sono considerati ammissibili i programmi di investimento che prevedono la realizzazione di almeno due dei sotto elencati interventi, con la seguente priorità:

1. realizzazione di spazi per la gestione di servizi comuni a favore dei consumatori. Sono escluse le spese di acquisto dell’immobile e le spese di gestione corrente;

2. iniziative di fidelizzazione della clientela attraverso la gestione di servizi comuni tra gli operatori aderenti alla iniziativa quali:

* il servizio di animazione e assistenza ai bambini;

* il servizio di assistenza post-vendita alla clientela;

* il servizio carrelli per mercato e negozi;

* la realizzazione di carte accoglienza per sconti, benefits, regali...;

3. iniziative promozionali quali:

* la creazione di punti fissi di informazione e relativa gestione;

* la creazione di canali telematici di informazione

DOMANDE

Devono essere presentate agli uffici competenti dell’Amministrazione comunale promotrice della iniziativa, e devono essere corredate dalla documentazione sotto individuata, articolata per tipologia di intervento:

Intervento C.1.

1. una relazione illustrativa dell’intervento proposto che ne specifichi finalità e caratteristiche generali;

2. una scheda riepilogativa, articolata per tipologia di spese previste, con i relativi costi;

3. i corrispondenti preventivi di spesa.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda.

Le domande devono essere presentate in bollo e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).

Intervento C.2.

1. una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organismo associato;

2. il programma di investimento, corredato da relazione illustrativa, che ne specifichi finalità e caratteristiche generali;

3. una planimetria che evidenzi l’ubicazione degli operatori aderenti alla iniziativa e l’ubicazione degli spazi utilizzati ai fini del presente intervento

4. il piano finanziario del programma di investimento.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda.

Le domande devono essere presentate in bollo, ove dovuto, e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).

PROCEDURE

Intervento C.1.

I Comuni, previa istruttoria delle domande loro pervenute da parte dei singoli operatori aderenti alla iniziativa, trasmettono agli uffici regionali competenti la domanda contenente:

* una copia del P.Q.U./P.I.R., opportunamente approvato con deliberazione comunale in sede consiliare;

* l’elenco dei nominativi degli operatori medesimi e, per ciascuno, l’importo della spesa ammissibile alla agevolazione regionale;

* una planimetria che illustri il numero e l’ubicazione degli esercizi presenti nell’addensamento nonché l’ubicazione di ciascun operatore aderente alla iniziativa;

* esclusivamente in presenza di domande di operatori esercenti la vendita al dettaglio su area pubblica, deve essere trasmesso il provvedimento/i di approvazione degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I “Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 e/o degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I “Nuove istituzioni e interventi modificativi dell’esistente” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642.

Tali domande, predisposte sulla base del fac-simile approvato con successiva determinazione dirigenziale, devono essere presentate dal 1 giugno 2004 sino al 20 luglio 2004 e dal 1 giugno 2005 sino al 20 luglio 2005.

L’operatore, entro trenta giorni dal termine della realizzazione dell’iniziativa, deve trasmettere agli uffici comunali competenti il rendiconto delle spese sostenute, una relazione conclusiva e, ove la tipologia degli investimenti lo consenta, una documentazione fotografica degli investimenti effettuati.

I Comuni, previa verifica della regolarità della documentazione tecnico-contabile che giustifica la realizzazione delle iniziative, trasmettono agli uffici regionali competenti, semestralmente (a partire dalla data di approvazione della determinazione dirigenziale regionale di ammissibilità), una relazione contenente:

(a) il numero degli interventi conclusi per i quali occorre procedere alla erogazione dei benefici;

(b) l’entità complessiva dei benefici erogabili per gli interventi di cui alla lettera (a);

(c) i subentri e i trasferimenti delle attività;

(d) le cessazioni di attività con chiusura dell’esercizio.

Le agevolazioni devono essere corrisposte a ciascun beneficiario in unica soluzione.

Sulla base dei dati e delle informazioni contenute in tali relazioni, l’Amministrazione regionale provvede alla rideterminazione o alla revoca dei benefici, ove dovute.

Si precisa che il costo programmato per ciascun investimento non può ridursi in misura superiore al 25%, in riferimento sia alle singole voci di spesa quanto all’importo complessivo, pena la revoca automatica del finanziamento assentito all’operatore interessato. Analogamente, il costo complessivo degli investimenti ricadenti nella iniziativa promossa da ciascun Comune non può ridursi in misura superiore al 30%, pena la revoca automatica dei finanziamenti assentiti a favore di tutti gli operatori aderenti a quella iniziativa.

I Comuni, previo trasferimento dei fabbisogni finanziari da parte dell’Amministrazione regionale, provvedono alla redistribuzione dei benefici a favore dei singoli operatori, sotto forma di contributi in conto capitale.

Intervento C.2.

I Comuni, previa verifica della rispondenza del programma di investimento agli obiettivi contenuti nel P.Q.U./P.I.R., esprimono il parere sull’intervento.

Esclusivamente in caso di parere favorevole, trasmettono le domande loro pervenute da parte degli organismi associati di imprese, complete della documentazione precedentemente indicata e di una copia del P.Q.U./P.I.R., opportunamente approvato con deliberazione comunale in sede consiliare.

Tali domande, predisposte sulla base del fac-simile approvato con successiva determinazione dirigenziale, devono essere presentate dal 1 giugno 2004 sino al 20 luglio 2004 e dal 1 giugno 2005 sino al 20 luglio 2005.

Gli organismi associati di imprese, beneficiari delle agevolazioni di cui al presente programma, entro il termine dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’ammissibilità al finanziamento, devono trasmettere agli uffici regionali competenti la documentazione tecnico-contabile giustificativa della spesa, completa di relazione conclusiva dell’intervento e di rendiconto delle spese sostenute.

L’erogazione delle agevolazioni avviene da parte della Amministrazione regionale, in unica soluzione, sotto forma di contributi in conto capitale.

ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono corrisposte nelle entità sotto individuate, articolate per tipologia di intervento:

Intervento C.1.

Contributi in conto capitale, fino al 50% della spesa ammessa.

L’entità massima del beneficio non può superare Euro 10.000,00, in riferimento a ciascun esercizio nel quale sia svolta una attività ammessa ai finanziamenti di cui al presente programma.

Tale limite opera sui contributi, assegnati con precedenti provvedimenti amministrativi regionali, in attuazione dei programmi di finanziamento di P.Q.U../P.I.R., cumulati a quelli assegnati con i provvedimenti attuativi del presente programma.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite dal Regolamento (CE) n. 69/2001 in materia di regime di aiuti “de minimis”.

Intervento C.2.

Contributi in conto capitale, fino al 50% della spesa ammessa.

L’entità massima di ciascun beneficio non può superare Euro 200.000,00.

Tale limite opera sui contributi ammessi con i provvedimenti attuativi del presente programma, cumulati a quelli assegnati con precedenti provvedimenti amministrativi regionali, in attuazione dei programmi di finanziamento di P.Q.U../P.I.R.

Ai fini del calcolo dei benefici concedibili, si applicano le modalità stabilite dal Regolamento (CE) n. 69/2001 in materia di regime di aiuti “de minimis”, in riferimento a ciascuna impresa associata.

DIREZIONE E SETTORE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande devono essere inviate da parte dei Comuni promotori delle iniziative alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato - Settore Tutela del consumatore, Mercati all’ingrosso ed aree mercatali - Piazza Nizza n. 44 - 10126 Torino. Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri telefonici: 011/4322357-011/4323506-011/4322512-011/4322699.

DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate a partire dal 1 giugno 2004 sino al 20 luglio 2004 e dal 1 giugno 2005 sino al 20 luglio 2005.

Per le domande inviate per posta fa fede il timbro in partenza dell’ufficio postale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

E’ prevista la formulazione di due graduatorie sulla base delle domande presentate dai Comuni, nei termini stabiliti con il presente programma, articolate per tipologia di intervento.

Tali graduatorie sono approvate dall’Amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande. Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto. In caso di parità di punteggio, prevale la data di presentazione della domanda.

Ai fini della formulazione delle graduatorie, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

Intervento C.1.

a) punti da 0 a 12 in relazione al grado di completezza e unitarietà del P.Q.U./P.I.R.;

b) punti da 0 a 5 in relazione alla frequenza degli operatori aderenti alla iniziativa rispetto al numero di quelli presenti nell’addensamento o nella porzione di addensamento presa in esame.

Intervento C.2.

a) punti da 0 a 12 in relazione al grado di completezza e unitarietà del P.Q.U./P.I.R.;

b) punti da 0 a 6 in relazione al grado di completezza e unitarietà del programma di investimento nonché all’ordine di priorità degli interventi proposti.

TEMPI

Intervento C.1.

Gli interventi devono essere ultimati entro un anno dalla data di approvazione della determinazione dirigenziale regionale di ammissibilità al beneficio.

Intervento C.2.

Gli interventi devono essere ultimati entro il termine dell’esercizio finanziario successivo a quello di approvazione della determinazione dirigenziale regionale di ammissibilità al beneficio.

CONTROLLI - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

L’Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l’effettiva realizzazione delle opere previste nel P.Q.U./P.I.R., con particolare attenzione a quelle ammesse alle agevolazioni. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L’Amministrazione regionale può disporre la revoca dei benefici qualora le opere previste nel P.Q.U./P.I.R. ed in particolare quelle ammesse alle agevolazioni non siano state realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita, maggiorata degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire.

Rientrano nelle verifiche di competenza dell’Amministrazione comunale i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà degli operatori, secondo le modalità contenute nel T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).

L’Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, sulla base delle relazioni a tale scopo trasmesse dai Comuni, anche al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi.

A tale proposito, i Comuni si impegnano a trasmettere agli uffici regionali, a conclusione di tutti gli interventi presentati dagli operatori aderenti alla iniziativa promossa dal Comune medesimo, una relazione finale indicante:

* lo stato di attuazione finanziario (spese complessivamente ammesse - contributi complessivamente erogati - numero di interventi complessivamente finanziati - economie di spesa complessivamente registrate);

* le spese complessivamente ammesse ai benefici di cui al presente programma, distinte per singole tipologie di intervento (illuminazione, insegne, tende...) e relative economie di spesa, anch’esse distinte per singole tipologie di intervento. Tali dati devono essere forniti in termini sia assoluti che percentuali.

* l’incremento o il decremento occupazionale, conseguente agli investimenti effettuati nell’ambito del P.Q.U./P.I.R. promosso e finanziato, in riferimento a posizioni di inoccupazione, di disoccupazione e di variazione dell’attività lavorativa;

* l’incremento o il decremento delle attività precedentemente indicate ai punti I. - II. - III. - IV. all’interno del P.Q.U./P.I.R. promosso e finanziato;

* l’efficacia degli interventi promossi e realizzati rispetto agli obiettivi programmati.

RISULTATI ATTESI

Al fine di valutare la bontà del presente programma, si è provveduto ad individuare i seguenti indicatori:

Indice di incremento occupazionale, da misurare in riferimento a posizioni di inoccupazione, di disoccupazione e di variazione dell’attività lavorativa:

==Valore atteso = complessivamente 10 unità; in media 1 unità per P.Q.U./P.I.R. finanziato

Indice di incremento delle attività, così come disciplinate ai precedenti punti I.- II. - III. - IV.:

==Valore atteso = complessivamente 5 attività; in media 0,5 attività per P.Q.U./P.I.R. finanziato

Gli uffici regionali competenti trasmetteranno periodicamente al Ministero delle Attività Produttive apposite relazioni sull’avanzamento del programma nel suo complesso.

ANALISI DELL’IMPATTO AMBIENTALE

Il programma in esame prevede l’incentivazione di interventi strutturali e non, inseriti all’interno dei documenti di pianificazione economico-finanziari previsti dalla vigente normativa, approvati in sede consiliare dai Comuni interessati.

Tali strumenti di programmazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale, devono adempiere alle indicazioni di cui alla L.R. 14/12/98, n. 40 e s.m.i. recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” - articolo 20. In particolare, per gli interventi puntuali finanziati attraverso gli strumenti di cui al presente programma, detta legge non prevede alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti ad essi relativi.

Inoltre, per gli interventi edilizi, le autorizzazioni e/o concessioni sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni contenute nelle legge urbanistica regionale, L.R. 56/77 e s.m.i., in merito alla tutela dei beni artistici, storici ed ambientali nonché nel rispetto delle vigenti norme nazionali.

FORME DI PROMOZIONE E DI PUBBLICITA’ DEGLI INTERVENTI

La pubblicizzazione degli interventi proposti con il presente programma regionale è attuata mediante mezzi diversificati quali:

* gli ordinari canali di pubblicazione tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

* comunicati stampa ai quotidiani a tiratura nazionale e locale;

* l’esistente sito Internet della Regione Piemonte, che contiene il ventaglio di tutti gli interventi condivisi dalla Regione in merito alle opportunità di agevolazioni offerte dalla medesima;

* il notiziario per le Amministrazioni locali;

* l’ufficio regionale per le relazioni con il pubblico;

* forme di informazione diretta ai potenziali fruitori delle agevolazioni regionali;

* la creazione di tavoli di concertazione con i soggetti interessati al fine di guidare i medesimi alla adeguata conoscenza di tutti gli strumenti di accesso al credito promossi sul territorio regionale.