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Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2004, n. 29

Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la C. M. Valle Stura e i Comuni di: Chiusa Pesio, Entraque, Frabosa Soprana, Fabrosa Sottana, Limone Piemonte, Roccaforte Mondovì, Aisone, Demonte, Pietraporzio, attuativo del “Piano degli interventi” del Cuneese, compreso nel “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" L. 166/2002; D.G.R. n. 36-8210 del 13/1/2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art.21 della Legge n. 166 del 1°/8/2002 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti” che prevede lo stanziamento di risorse a sostegno delle infrastrutture sportive e turistiche da realizzare sul territorio regionale in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 mediante la definizione di uno specifico programma approvato dalla Giunta regionale;

vista la D.G.R. n. 36-8210 del 13/1/2003 con la quale è stato approvato il “Documento di indirizzo programmatico e procedurale” per la predisposizione del “Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive - Piemonte 2006", ai sensi dell’art.21 della legge n. 166/2002, finalizzato al sostegno dello sviluppo turistico e sportivo dei territori non direttamente coinvolti nello svolgimento dei Giochi Olimpici con l’obiettivo di colmare il divario tecnologico e più complessivamente di infrastrutture e di servizi turistici che, a seguito dei Giochi, caratterizzerebbe queste aree rispetto a quelle olimpiche;

preso atto che tale “Documento di indirizzo” stabilisce che la formazione del “Programma regionale Piemonte 2006" avvenga attraverso la predisposizione di ”Piani degli interventi" su base provinciale - ognuno con caratteristiche di stralcio funzionale del “Programma regionale” - da definire attraverso Protocolli d’intesa da sottoscriversi tra la Regione, le Province e gli Enti locali e da attuare mediante la successiva stipula di Accordi di programma promossi dalla Regione;

preso atto altresì che con D.G.R. n. 55-9902 dell’8/7/2003, è stata costituita la “Cabina di regia regionale”, prevista dal citato “Documento di indirizzo”, il cui compito è quello di governare e dare operatività al “Programma regionale Piemonte 2006" avvalendosi, allo scopo, di uno specifico Gruppo Tecnico di lavoro;

visto che a seguito dell’approvazione del “Documento di indirizzo programmatico e procedurale” è stata avviata la definizione dei “Piani degli interventi” provinciali procedendo alla sottoscrizione dei relativi Protocolli d’intesa;

visto che con D.G.R. n. 3-9077 del 16/04/2003 è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa comprensivo del “Piano degli interventi” del Cuneese con il quale, conformemente a quanto previsto dal “Documento di indirizzo”, si individua l’Accordo di programma quale strumento per l’attuazione del “Piano degli interventi” e si definisce il percorso procedurale per giungere alla sua stipula, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2000 e della D.G.R. n.27-23223 del 24/11/1997 “Direttiva della G.R. relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”;

preso atto che con D.G.R. n.72-10238 del 1°/8/2003 si è provveduto a designare il Responsabile dei procedimenti di Accordo di programma attuativi dei “Piani degli interventi” compresi nel “Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive - Piemonte 2006", ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2000 e conformemente a quanto previsto dall’art.4, comma 4.5, della citata D.G.R. n.27-23223 del 24/11/1997;

visto che in data 23 maggio 2003 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa comprensivo del “Piano degli interventi” del Cuneese;

visto che in data 6 novembre 2003 si è tenuta la Conferenza, di cui all’art.34 del D.Lgs. 267/2000, di avvio del procedimento di Accordo di programma e che successivamente le attività di verifica e di istruttoria svolte dal Responsabile del procedimento e dal Gruppo Tecnico di lavoro a supporto della “Cabina di regia” nonché da quest’ultima hanno confermato la fattibilità dell’Accordo di programma attuativo del “Piano degli interventi” del Cuneese da parte degli Enti interessati secondo il testo predisposto dal Responsabile del procedimento, unanimemente condiviso dai soggetti sottoscrittori;

dato atto che le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione dell’Accordo di programma in oggetto sono rese disponibili, per quanto concerne la quota a carico della Regione Piemonte, dalle somme destinate dall’art.21 della legge n.166/2002 a favore del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" di cui il ”Piano degli interventi" del Cuneese costituisce stralcio funzionale, secondo gli stanziamenti e le annualità di Bilancio specificate nell’Accordo di programma, mentre per quanto concerne gli altri Enti cofinanziatori le quote a loro carico risultano disponibili secondo le modalità indicate nel medesimo Accordo;

visto l’Accordo di programma attuativo del “Piano degli interventi” del Cuneese e i relativi allegati n. 1, e n. 2, parti integranti dello stesso, compreso nel “Programma delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006", sottoscritto a Torino in data 5 febbraio 2004 dai legali rappresentanti degli Enti interessati o loro delegati - di cui all’oggetto - annesso e parte integrante del presente decreto;

preso atto che il summenzionato Accordo di programma in relazione all’opera elencata al n. 9 del “Piano degli interventi” (Allegato n.1 dell’Accordo medesimo) denominata “Struttura per preparazione atletica”, realizzata dal Comune di Entracque, comporta variante al P.R.G.C. (come dettagliato nell’Allegato n. 2 dell’Accordo medesimo) ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 34, commi 4 e 5, del D.Lgs.n.267/2000;

considerato che, ai sensi all’art. 34, commi 4 e 5, del D.Lgs.n. 267/2000, l’Accordo di programma in oggetto, in relazione all’efficacia della variante allo strumento urbanistico del Comune di Entracque, correlata all’intervento n.9 del “Piano degli interventi” summenzionato, necessita della ratifica dell’adesione del Sindaco del Comune di Entracque all’Accordo medesimo da parte del relativo Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo di programma, e della successiva approvazione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e che l’espletamento di tali atti determina altresì l’apposizione del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio, di cui al D.P.R. 8/6/2001, n.327, sull’ area interessata dalla realizzazione dell’intervento oggetto della variante urbanistica;

preso atto che il Consiglio Comunale di Entracque, ha provveduto, entro i termini di legge, a ratificare l’adesione del Sindaco all’Accordo di programma in oggetto comportante variante al P.R.G.C. dello stesso Comune in relazione all’intervento n.9 del “Piano degli interventi” - allegato e parte integrante dell’Accordo medesimo - mediante la D.C.C. n. 2 del 04/03/2004 di pari oggetto;

visto l’art. 34 del D.Lgs 267/2000;

vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997;

decreta

di approvare, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2000 e conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n.27-23223 del 24/11/1997 “Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma”, l’Accordo di programma e i relativi allegati n.1, e n. 2, parti integranti dello stesso, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo , la Comunità Montana Valle Stura e i Comuni di: Chiusa di Pesio, Entracque, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Limone Piemonte, Roccaforte Mondovì, Aisone, Demonte, Pietraporzio, attuativo del “Piano degli interventi” del Cuneese, compreso nel “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" (L.166/2002; D.G.R. n.36-8210 del 13/1/2003), che si allegano quali parti integranti del presente decreto.

L’Accordo di programma di cui al presente decreto determina, ai sensi all’art. 34, commi 4 e 5, del D.Lgs.n.267/2000, variante allo strumento urbanistico del Comune di Entracque relativamente all’opera elencata al n. 9 del “Piano degli interventi”, oggetto dell’Accordo medesimo, denominata “Struttura per preparazione atletica”, realizzata dal Comune di Entracque - come dettagliato nell’Allegato n. 2 del medesimo Accordo - nonché determina altresì l’apposizione del vincolo urbanistico preordinato all’esproprio, di cui al D.P.R. 8/6/2001, n.327, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’intervento oggetto della variante urbanistica.

E’ istituito il Collegio di vigilanza ai fini della corretta applicazione dell’Accordo di programma, composto dai rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto l’Accordo di programma e presieduto dal Presidente della Giunta regionale, i cui compiti sono definiti ed esercitati secondo le modalità di cui all’art.17 dell’Accordo medesimo.

Enzo Ghigo

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Accordo di programma ai sensi dell’art.34 del D.Lgs n.267/2000 attuativo del “Piano degli interventi” inerente l’ambito provinciale del Cuneese Stralcio del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive - Piemonte 2006, art.21 della Legge 166/2002.

L’anno 2004, il giorno 5 del mese di febbraio, in Torino presso la Sala Giunta della Regione Piemonte, Piazza Castello, 165

TRA

* la REGIONE PIEMONTE, rappresentata dall’Assessore al Turismo Sport Olimpiadi 2006 ETTORE RACCHELLI, su delega del Presidente della Giunta regionale (delega del 22/12/2003, prot. N.22126/S.1/1.45), in attuazione di quanto previsto con la DGR nr. 3-9077 del 16/4/2003, di seguito, per brevità, citata come “Regione”;

* la PROVINCIA DI CUNEO, rappresentata dal Presidente della Giunta provinciale Cav. Gr. Cr. GIOVANNI QUAGLIA in attuazione di quanto previsto con delibera di Consiglio nr. 68/2 del 22/12/2003 di seguito, per brevità, indicata come “Provincia”;

* la COMUNITA’ MONTANA VALLE STURA rappresentata dal Presidente LIVIO QUARANTA , in attuazione di quanto previsto con la delibera di Consiglio n. 19 del 12/05/03;

* il COMUNE DI CHIUSA DI PESIO rappresentato dal Sindaco ANTONINO PECOLLO a ciò autorizzato con delibera di Giunta nr. 71 del 2/05/2003;

* il COMUNE DI ENTRACQUE rappresentato dal Sindaco ROBERTO GOSSO, a ciò autorizzato con delibera di Giunta nr. 5 del 24/01/2004;

* il COMUNE DI FRABOSA SOPRANA rappresentato dal Sindaco GUIDO CARAMELLO, a ciò autorizzato con delibera di Giunta nr. 5 del 30/01/2004;

* il COMUNE DI FRABOSA SOTTANA rappresentato dal Sindaco PIETRO BLENGINI, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio nr.2 del 16/01/2004;

* il COMUNE DI LIMONE PIEMONTE rappresentato dal Sindaco DOMENICO CLERICO, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio n. 57 del 17/11/2003;

* il COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’ rappresentato dal Sindaco FRANCESCO SALVADORI, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio nr. 1 del 2/02/2004;

* il COMUNE DI AISONE rappresentato dal Sindaco ARMANDO FRANCO, a ciò autorizzato con delibera di Giunta nr. 7 del 31/01/2004;

* il COMUNE DI DEMONTE rappresentato dal Sindaco GIAN MARIO BERTARIONE, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio nr. 8 del 29/01/2004;

* il COMUNE DI PIETRAPORZIO rappresentato dal Sindaco PAOLO BOTTERO, a ciò autorizzato con delibera di Giunta nr. 4 del 29/01/2004;

d’ora in poi “le Parti”.

PREMESSO

che il Piemonte ospiterà i XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006";

che l’evento olimpico per la sua rilevanza mondiale pone il Piemonte nella favorevole ed eccezionale condizione di presentarsi alla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita degli appassionati degli sport invernali ma come luogo d’eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere psico-fisico;

che, al fine di amplificare l’effetto Olimpiadi Torino 2006 e, soprattutto, mantenerlo successivamente nel tempo è necessario promuovere e strutturare l’insieme dei territori regionali vocati alla pratica sportiva e al turismo di qualità nelle sue varie componenti;

che la Regione Piemonte, nell’intento di promuovere e sostenere il realizzarsi sul proprio territorio degli effetti olimpici auspicati e sopra descritti, ha attivato una serie di iniziative, riassumibili nella sigla “Piemonte 2006", finalizzate a determinare le condizioni programmatiche, finanziarie e operative per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito;

che, a seguito delle iniziative assunte dalla Regione Piemonte, con l’approvazione della Legge n. 166/2002, in particolare con l’art. 21, si è pervenuti allo stanziamento di risorse da destinare alle infrastrutture sportive e turistiche da realizzare sul territorio regionale in occasione dell’evento olimpico mediante la predisposizione di uno specifico Programma regionale;

che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 21 della Legge n.166/2002, la Giunta regionale del Piemonte, con deliberazione n. 36-8210 del 13/1/2003, ha approvato un “Documento di indirizzo programmatico e procedurale” per la definizione e l’approvazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 di cui all’art.21 della Legge n.166/2002;

che tale “Documento di indirizzo” prevede che la Regione promuova presso le Province e gli Enti locali e pubblici interessati la sottoscrizione di Protocolli d’intesa, preliminari alla stipula di Accordi di programma, aventi per oggetto Piani di intervento finalizzati alla realizzazione, nei territori non direttamente interessati dallo svolgimento dei Giochi Olimpici, di infrastrutture e di impianti turistici e sportivi che concorrono a formare e dare attuazione al citato Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

che nel corso di incontri tenutisi tra la Regione e la Provincia di CUNEO, finalizzati a porre le basi per la sottoscrizione dei Protocollo d’intesa, sono stati individuati, quali ambiti di intervento principali per il territorio provinciale del Cuneese quelli finalizzati allo “sviluppo delle aree turistiche montane” e alla “valorizzazione del sistema neve” , con specifico riferimento ai Poli sciistici d’eccellenza di Limone P.te/Entracque/Valle Stura e del Monregalese;

che, sempre nel corso di tali incontri anche con il coinvolgimento degli altri Enti locali del territorio interessati , si è concordemente giunti alla definizione del Piano degli interventi e del relativo Protocollo d’intesa;

che in data 23 maggio 2003 è stato sottoscritto tra le Parti a Cuneo, presso il Centro Incontri della Provincia il Protocollo d’intesa di cui è parte integrante il “Piano degli interventi inerente l’ambito provinciale del Cuneese” quale stralcio funzionale del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, predisposto ai sensi dell’art.21 della L.166/2002 e secondo le finalità e le procedure definite dal citato “Documento di indirizzo” approvato con D.G.R. n.36-8210 del 13/1/2003;

che con il citato Protocollo d’intesa è stato definito il relativo Piano degli interventi costituito da n. 29 interventi proposti dai soggetti firmatari dello stesso per un totale di investimento di euro 50.136.353,17, di cui euro 32.000.000,00 a carico della Regione Piemonte che utilizza le risorse rese disponibili allo scopo dall’art.21 della L.166/2002 e euro 2.500.000,00 a carico della Provincia di Cuneo;

che come stabilito dal “Documento di indirizzo” è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 55-9902 dell’8/7/2003 la “Cabina di regia” preposta al coordinamento e alla gestione attuativa del Programma regionale Piemonte 2006 - Opere di accompagnamento e dei Piani di intervento provinciali;

che la “Cabina di regia”, presieduta dall’Assessore regionale al Turismo Sport e Olimpiadi 2006, è articolata organizzativamente su base provinciale in relazione a ciascun Piano degli interventi approvato, e vede la presenza del rappresentante designato della Giunta provinciale oltre che dei responsabili tecnico-amministrativi della Regione e della Provincia;

che a supporto della “Cabina di regia” è stato altresì individuato, come previsto sia dal provvedimento regionale citato di costituzione e dallo stesso Protocollo d’intesa, un Gruppo Tecnico di Lavoro (GTL) che comprende il Responsabile del procedimento dell’Accordo di programma, i responsabili e gli incaricati tecnico-amministrativi della Regione e della Provincia di riferimento - che a tal fine deve individuare una specifica struttura incaricata del coordinamento locale del Programma regionale “Piemonte 2006"- Opere di accompagnamento;

che con deliberazione della Giunta regionale n.72-10238 del 1°/8/2003 è stato designato il Dott. Gaudenzio De Paoli, Direttore regionale Turismo Sport Parchi, quale Responsabile dei procedimenti di Accordo di programma previsti dal citato “Documento di indirizzo” per l’attuazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

che nel rispetto di quanto previsto dal “Documento di indirizzo” citato e dal Protocollo d’intesa sono state effettuate a cura del Responsabile del procedimento di Accordo di programma e del relativo Gruppo Tecnico di Lavoro, sulla base della documentazione amministrativa e tecnica presentata dagli enti proponenti e attuatori dei progetti compresi nel Piano degli interventi inerente l’ambito provinciale Cuneese le verifiche in merito al livello di elaborazione progettuale delle opere, agli aspetti economico-finanziari, alla completezza della documentazione amministrativa e tecnica presentata, alle criticità connesse con la fattibilità degli interventi, ai tempi di attuazione stimati;

che in sede di “Cabina di regia”, nelle sedute del 10 luglio 2003, del 9 ottobre 2003, del 6 novembre 2003 e del 22 gennaio 2004, si è provveduto all’aggiornamento del Piano degli interventi oggetto del Protocollo d’intesa, come risulta dai relativi verbali (depositati agli atti presso l’Ufficio del Responsabile del procedimento dell’Accordo di programma e gli Uffici competenti della Regione e della Provincia di Cuneo);

che a seguito di tali aggiornamenti il Piano degli interventi oggetto del presente Accordo di programma risulta così variato rispetto al Piano oggetto del Protocollo d’intesa:

* Comune di Limone Piemonte: i progetti indicati al n. 4 (Parcheggi fronte neve) e n. 5 (Parcheggi nel capoluogo) del Piano degli interventi oggetto del Protocollo d’intesa, sono stati articolati e dettagliati nei seguenti interventi: n.4 (Parcheggio fronte neve Panice Soprana), n.4a (Parcheggi fronte neve Limoneto), n.5 (Parcheggio interrato nel Capoluogo - Asilo). L’aggiornamento determina la diminuzione del costo di investimento complessivo inizialmente stimato per tali interventi e, conseguentemente, del co-finanziamento regionale/provinciale; tale economia - pari a euro 38.410,00 - è stata assegnata al progetto n.4 (Parcheggio fronte neve Panice Soprana);

* Comune di Entracque: il costo del progetto n. 12 (Edificio rimessa mezzi e magazzino attrezzature) del Piano degli interventi oggetto del Protocollo d’intesa diminuisce di euro 500,00 e conseguentemente il co-finanziamento regionale/provinciale si riduce di euro 350,00; tale economia è stata assegnata al progetto n. 9 (Struttura per preparazione atletica ) che, inoltre, è stato rilocalizzato su altra area e ciò determina la necessità di assumere una specifica variante urbanistica contestuale all’Accordo di programma;

* C.M. Valle Stura: il progetto indicato al n. 13 (Sistema di innevamento) nel Comune di Aisone del Piano degli interventi oggetto del Protocollo d’intesa incrementa il proprio costo di euro 93.000,00 ma tale differenza è a totale carico del Comune pertanto il co-finanziamento regionale/provinciale resta invariato;

* Comune di Chiusa di Pesio: i progetti n. 16 (Seggiovia Pesio) e n. 17 (Seggiovia Mascarone) del Piano degli interventi oggetto del Protocollo d’intesa sono inseriti nell’Accordo di programma “con riserva” e l’efficacia di quest’ultimo, in particolare per quanto concerne l’effettiva concessione del co-finanziamento regionale/provinciale indicato nel Piano, è subordinata alla conferma formale (atto deliberativo) da parte del Comune di Chiusa di Pesio della realizzazione delle opere nonché all’approvazione/pubblicazione del bando per l’affidamento delle progettazioni inerenti i due interventi, ai sensi della L.109/94 e s.m.i, entro il 23/2/2004, in considerazione dell’esito della consultazione popolare indetta per il giorno 8/2/2004 dallo stesso Comune in merito alla realizzazione dei due impianti di risalita;

* Comune di Roccaforte Mondovì: il progetto n.18 (Seggiovia S.Anna - collegamento Valle Ellero - Monte Pigna) del Piano degli interventi oggetto del Protocollo d’intesa non è compreso nel presente Accordo di programma ( se non “per memoria” ) ma potrà essere oggetto di un Accordo successivo integrativo a seguito di specifica decisione della Cabina di regia da assumere, in relazione al superamento delle criticità fino ad oggi presenti, entro marzo 2004;

* Comune di Frabosa Sottana: i progetti indicati al n. 24 ( “Movimenti terra per piste e omologazioni” ) e n. 28 ( “Pista per discesa libera F.I.S.” ) del Piano degli interventi oggetto del Protocollo d’intesa sono stati sostituiti con il progetto n. 31 “Parcheggio ed area camper il località Artesina” con contestuale decurtazione del costo del progetto n. 22 ( Parcheggi camper a Prato Nevoso) di 300.000 euro; tali modifiche non determinano variazioni della quota di cofinanziamento regionale e provinciale inizialmente definita in sede di Protocollo d’intesa;

che in data 6 novembre 2003 si è tenuta a Torino, presso l’Assessorato regionale al Turismo, la conferenza di cui all’art.34 del D.Lgs. 267/2000 in cui le Parti interessate hanno unanimemente espresso il loro consenso all’Avvio della procedura di Accordo di programma per la realizzazione del Piano degli interventi già oggetto del Protocollo d’intesa e aggiornato successivamente secondo quanto sopra descritto;

che nel corso del Procedimento di Accordo di programma si è ritenuto opportuno richiedere

l’adesione all’Accordo medesimo dei Sindaci dei Comuni di Aisone, Demonte e Pietraporzio ( nota dell’Assessore regionale al Turismo del 20/11/2003, prot. n. 1676/UC/TUS ), su cui insistono gli interventi proposti dalla C.M. Valle Stura, e che gli stessi hanno successivamente aderito formalmente alla procedura di Accordo;

che in data 9 gennaio 2003 si è tenuta in Torino la Conferenza dei Servizi - il cui esito favorevole risulta dallo specifico verbale approvato con determinazione dirigenziale n. 42/21 del 4 febbraio 2004 assunta dal Responsabile del procedimento di Accordo - finalizzata ad assegnare efficacia di variante urbanistica, comprensiva dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, al presente Accordo di programma relativamente al progetto n.9

“Struttura per preparazione atletica” in Comune di Entracque,compreso nel Piano degli interventi di cui al presente Accordo, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 267/00 e del DPGR 17 febbraio 2003 n. 5/R;

che il Comune di Entracque, interessato dalla variante urbanistica di cui sopra provvederà alla ratifica del presente Accordo di programma, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/00 e del D.P.G.R. n.5/R del 17/2/2003, entro il termine di trenta giorni dalla sua sottoscrizione, per l’attribuzione degli effetti di variante urbanistica;

che nell’ambito delle attività istruttorie esperite dal Responsabile del procedimento e dal Gruppo Tecnico di Lavoro costituito nell’ambito della “Cabina di regia” si è provveduto a richiedere e raccogliere le certificazioni e le dichiarazioni dei responsabili del procedimento dei rispettivi progetti compresi nel Piano degli interventi in merito: all’assunzione dei provvedimenti e degli atti necessari a garantirne la realizzazione, sia dal punto di vista finanziario, sia progettuale; agli obblighi autorizzativi compresa la necessità di varianti agli strumenti urbanistici; alla definizione della modalità di appalto scelta;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi del Gruppo tecnico di Lavoro costituito nell’ambito della “Cabina di regia” e a seguito delle attività e iniziative assunte allo scopo, è pervenuto alla formazione del testo base dell’Accordo e del Piano degli interventi allegato che le Parti interessate hanno condiviso, come risulta dalla sottoscrizione di assenso raccolta nel corso della “Cabina di regia” convocata presso la Regione Piemonte il 22/1/2004, a cui hanno partecipato i rappresentanti legali di tutte le Parti interessate;

che lo stesso testo base dell’Accordo di programma è stato aggiornato, a seguito delle decisioni assunte nel corso dell’ultima “Cabina di regia” del 22/1/2004 e delle conseguenti verifiche svolte dal Responsabile del procedimento, secondo la presente formulazione;

Tutto ciò premesso e considerato,

visto l’art.34 del D.Lgs. 267/2000;

richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

* deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24/11/1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma”;

* D.P.G.R. del 17/2/2003, N.5/R. “Regolamento regionale in materia di Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006",

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art.1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art.2 - Oggetto dell’Accordo

L’Accordo di programma ha per oggetto la realizzazione del Piano degli interventi relativo all’ambito provinciale di Cuneo, stralcio del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, predisposto ai sensi dell’art.21 della L.166/2002 e secondo le finalità e le procedure definite dal “Documento di indirizzo programmatico e procedurale” approvato con provvedimento della Giunta regionale n.36-8210 del 13/1/2003.

Il Piano degli interventi in argomento costituisce l’Allegato 1, parte integrante del presente Accordo di programma.

Art.3 - Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte, in qualità di promotore e titolare dell’Accordo stesso;

- la Provincia di Cuneo;

- la Comunità Montana Valle Stura (*);

- il Comune di Chiusa di Pesio (*)

- il Comune di Entracque (*)

- il Comune di Frabosa Soprana (*)

- il Comune di Frabosa Sottana (*)

- il Comune di Limone Piemonte (*)

- il Comune di Roccaforte Mondovì (*)

- il Comune di Aisone

- il Comune di Demonte

- il Comune di Pietraporzio

(*) Soggetti attuatori delle opere comprese nel Piano degli interventi oggetto del presente Accordo di programma.

Art. 4 - Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile in qualità di promotore e titolare dell’Accordo di programma è la Regione Piemonte; Responsabile del procedimento di accordo di programma è il dott. Gaudenzio De Paoli, Direttore regionale Turismo Sport Parchi, nominato con D.G.R. n.72-10238 del 1°/8/2003; la struttura regionale incaricata delle attività di coordinamento operativo e amministrative connesse con l’Accordo di programma in questione è individuata nel “Progetto di rilevanza strategica ”XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 - Sviluppo e potenziamento del sistema infrastrutturale impiantistico regionale a completamento del programma olimpico", di cui il Programma regionale delle infrastrutture sportive e turistiche Piemonte 2006 e i relativi Piani degli interventi sono parte integrante.

Le Parti prendono atto della costituzione della “Cabina di regia” di cui alla D.G.R. n.55-9902 dell’8/7/2003 con fini di coordinamento e di gestione attuativa del Programma regionale delle infrastrutture sportive e turistiche Piemonte 2006 e si impegnano a garantirne il funzionamento, secondo le modalità previste dalla stessa deliberazione regionale, e a rispettarne le decisioni e le indicazioni.

Le Parti prendono atto altresì atto della costituzione, nell’ambito della “Cabina di regia” e secondo le indicazioni della D.G.R. citata, del Gruppo Tecnico di Lavoro (G.T.L.) con compiti di supporto operativo alla “Cabina”.

La struttura provinciale incaricata delle attività di coordinamento locale del Programma regionale Piemonte 2006 e del Piano degli interventi , componente provinciale del G.T.L., è stata individuata in conformità di quanto previsto dalla “Cabina di regia” con delibera della Giunta Provinciale n. 154 del 11.03.03.

I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di programma - anche ai fini del funzionamento della “Cabina di regia” - sono individuati nei rispettivi Responsabili legali degli Enti attuatori e nei Responsabili del procedimento delle opere inserite nell’allegato Piano degli interventi.

Art.5 - Piano degli interventi

Il Piano degli interventi oggetto dell’Accordo di programma, allegato e parte integrante di quest’ultimo (Allegato n.1), concorre alla definizione del Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, ai sensi dell’art. 21 della Legge n.166/2002, secondo quanto precisato dal citato “Documento di indirizzo” e ne costituisce stralcio funzionale.

In relazione ai principali ambiti di intervento del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, individuati dal citato “Documento di indirizzo”, il Piano degli interventi oggetto dell’Accordo di programma è finalizzato principalmente allo “sviluppo delle aree turistiche montane ” e alla “valorizzazione del sistema neve”.

L’individuazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi allegato è stata effettuata sulla base dell’analogo Piano oggetto preliminarmente del Protocollo d’intesa - definito secondo i criteri del citato “Documento di indirizzo” - sottoscritto in data 23 maggio 2003 e

dei successivi aggiornamenti apportati dalla Cabina di regia anche sulla base delle richieste avanzate dai soggetti proponenti/attuatori, come specificato in premessa.

Il livello di elaborazione progettuale considerato al fine dell’inserimento dei progetti nel Piano degli interventi allegato è quello preliminare, come definito e approvato ai sensi della L.109/94 e s.m.i, fatto salvo quanto precisato all’art. 5bis per quanto concerne gli interventi del Comune di Chiusa di Pesio compresi nel Piano degli interventi “con riserva”.

Il Piano degli interventi comprende n. 2 ambiti progettuali, quello costituito dal Polo sciistico di Limone Piemonte/Entracque e quello del Polo sciistico del Monregalese, in cui sono previsti complessivamente n. 29 interventi infrastrutturali e turistico-sportivi “prioritari”, per un totale di investimento pari a euro 50.500.116,54.

Nei 29 interventi sono compresi anche quelli del Comune di Chiusa di Pesio inseriti “con riserva”, secondo quanto precisato all’art. 5bis.

Oltre ai 29 interventi di cui sopra, il Piano degli interventi allegato riporta “per memoria” anche il progetto relativo alla realizzazione della “Seggiovia S. Anna - collegamento Valle Ellero-Monte Pigna” del Comune di Roccaforte Mondovì, che potrà essere oggetto di un successivo Accordo integrativo, secondo quanto precisato nel successivo art. 5bis.

Le variazioni apportate al Piano degli interventi oggetto del presente Accordo di programma sono apportate nel rispetto di quanto previsto dai successivi artt. 12 e 13 e potranno essere eventualmente oggetto di specifica procedura e provvedimento amministrativo di ratifica.

Art.5 bis - Piano degli interventi: casi particolari e progetti “non prioritari”

a) Casi particolari

Tra gli interventi “prioritari” indicati nel Piano degli interventi sono compresi casi particolari per i quali l’efficacia dell’Accordo di programma, in particolare per quanto concerne il co-finanziamento regionale/provinciale, è subordinata ad alcune condizioni qui di seguito precisate.

* Comune di Chiusa di Pesio: i progetti indicati al n. 16 (Seggiovia Pesio) e al n. 17 (Seggiovia Mascarone) del Piano degli interventi allegato sono inseriti nel Piano medesimo

“con riserva”. L’efficacia dell’Accordo di programma, per quanto concerne i rispettivi co-finanziamenti regionale/provinciale indicati nel Piano, è subordinata sia alla conferma formale (atto deliberativo), da parte del Comune di Chiusa di Pesio, della realizzazione delle opere, sia all’approvazione mediante atto amministrativo del bando per l’affidamento, ai sensi della L.109/94 e s.m.i, delle progettazioni inerenti i due interventi entro il 23/2/2004, pena la decadenza dei due progetti dai co-finanziamenti regionali/provinciali e dal Piano degli interventi oggetto del presente Accordo e il contestuale recupero automatico delle somme di co-finanziamento regionale nelle disponibilità della Regione a favore del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 nel suo complesso.

La riserva e le condizioni poste all’efficacia dell’Accordo di programma sono conseguenti all’opportunità di attendere l’esito della consultazione popolare indetta, dallo stesso Comune di Chiusa di Pesio, per il giorno 8/2/2004, sulla realizzazione delle due seggiovie in questione, a seguito della quale il Comune dovrà assumere una decisione in merito.

Le dichiarazioni e gli atti comprovanti l’assolvimento delle condizioni di cui sopra dovranno essere trasmesse alla Regione Piemonte e alla Provincia di Cuneo in tempo utile affinché la “Cabina di regia” possa ratificare, entro la fine del mese di marzo 2004, il mantenimento del co-finanziamento regionale/provinciale a favore dei due interventi in questione o, viceversa, prendere atto della decadenza dei due progetti dai co-finanziamenti e dal Piano degli interventi oggetto del presente Accordo di programma.

* Comune di Roccaforte Mondovì: il progetto n.18 (Seggiovia S.Anna - collegamento Valle Ellero - Monte Pigna), oggetto del Piano degli interventi del Protocollo d’intesa, a causa di molteplici criticità di carattere tecnico, amministrativo e finanziario confermate nel corso della Cabina di regia del 22/1/2004 (cfr. verbale depositato agli atti del Responsabile del procedimento) non è compreso nel presente Accordo di programma ma potrà essere oggetto di un Accordo integrativo da stipularsi successivamente, con le stesse modalità del presente Accordo, a seguito di specifica decisione della Cabina di regia da assumere in via definitiva, entro marzo 2004. A tal fine il Comune di Roccaforte Mondovì dovrà presentare entro tale termine alla “Cabina di regia” gli atti e i documenti amministrativi e tecnico-progettuali da cui emerga la fattibilità complessiva dell’opera, nel rispetto dei requisiti richiesti per l’inserimento e il cofinanziamento degli interventi nel Programma regionale Piemonte 2006.

Il progetto in questione e la relativa ripartizione finanziaria sono comunque indicati (“per memoria”) nel Piano degli interventi allegato al presente Accordo.

b) Progetti “non prioritari”

Il Piano degli interventi oggetto del presente Accordo di programma indica n. 4 progetti “non prioritari” ovvero i progetti che la “Cabina di regia” ha facoltà di inserire nel Piano degli interventi, secondo l’ordine indicato nello stesso, alla luce di economie derivanti dalla decadenza degli interventi “prioritari” dal Piano.

Le decisioni della “Cabina di regia” in merito all’eventuale inserimento di uno o più progetti “non prioritari” nel Piano degli interventi saranno assunte, secondo le modalità indicate agli artt. 12 e 13, alla luce di valutazioni inerenti l’esigenza di garantire la realizzazione nel suo complesso del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" definito con i Protocolli d’intesa provinciali sottoscritti.

Spetta alla “Cabina di regia”, inoltre, stabilire le quote del co-finanziamento regionale/provinciale da destinare eventualmente ai progetti “non prioritari” anche in relazione a quanto indicato nel “Documento di indirizzo programmatico e procedurale” approvato con D.G.R. n.36-8210 del 13/1/2003.

La “Cabina di regia”, ai fini delle decisioni in merito all’assegnazione del co-finanziamento regionale ai progetti “non prioritari”, si atterrà ai requisiti tecnico-amministrativi e finanziari richiesti per l’assegnazione del co-finanziamento ai progetti “prioritari”.

Art.6 - Piano finanziario

L’investimento totale stimato relativo ai progetti “prioritari” compresi nel Piano degli interventi allegato al presente Accordo di cui è parte integrante ammonta a euro 50.500.116,54.

La ripartizione delle risorse complessivamente rese disponibili dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo è la seguente:

Regione Piemonte     euro     30.143.169,64 (*)
Provincia di Cuneo     euro     2.356.205,00 (*)
Comuni Attuatori     euro     15.023.557,50
Altri Enti     euro     2.786.582,76
TOTALE (29 interventi)     euro     50.500.116,54

Il Piano degli interventi allegato contiene, per ciascun progetto, il dettaglio della ripartizione delle quote di cofinanziamento a carico dei soggetti sopra indicati, secondo le modalità di compartecipazione agli investimenti definite dal citato “Documento di indirizzo”.

Per quanto concerne la quota di co-finanziamento della Regione Piemonte complessivamente prevista a favore del Piano degli interventi allegato, la stessa è garantita dalle somme rese disponibili dall’art.21 della legge n.166/2002 per la predisposizione e l’attuazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, iscritte per una quota nel Bilancio regionale 2003 (Accantonamento 101126; I. 6676) e, per la restante parte, nel Bilancio regionale per l’anno 2004 e pluriennale 2004-2005-2006 (capp.25598).

Per quanto concerne la quota di co-finanziamento della Provincia di Cuneo complessivamente prevista a favore del Piano degli interventi allegato, la stessa è garantita dalla D.C.P. n.68/2 del 22/12/2003.

Le quote con cui gli altri Enti concorrono al co-finanziamento dei progetti compresi nel Piano degli interventi, secondo il dettaglio indicato nel Piano allegato, risultano disponibili secondo l’apposita dichiarazione del Responsabile dei servizi Finanziari di ciascun Ente, depositate agli atti presso gli Uffici del Responsabile del procedimento di Accordo e della Provincia.

Art.7 - Co-finanziamento regionale ed economie di spesa

In tutti i casi in cui si verifichino variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicato nel Piano allegato, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dagli enti attuatori.

Nei casi in cui a seguito della definizione finale dei quadri economici dei progetti (progetti esecutivi), di modifiche in senso riduttivo degli stessi (nei limiti di quanto consentito dall’Accordo, Artt.13 e 14), di rideterminazione dei quadri economici in applicazione dei ribassi d’asta una volta aggiudicati i lavori, di risparmi conseguiti nel corso dei lavori e sulle somme a disposizione di cui ai relativi quadri economici, ecc. si realizzino economie rispetto a quanto preventivato per ciascun progetto nell’allegato Piano degli interventi, la quota di co-finanziamento regionale sarà proporzionalmente ridotta. Le economie così realizzate comportano il recupero automatico delle stesse nelle disponibilità della Regione, da utilizzare a favore della completa attuazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 anche mediante il cofinanziamento di nuove iniziative e interventi promossi dalla stessa Regione.

Sarà cura della Regione, nell’ambito delle attività della “Cabina di regia”, l’aggiornamento periodico sull’utilizzo delle economie “recuperate” nel corso dell’attuazione del Piano degli interventi allegato.

La Regione potrà inoltre valutare, in sede di “Cabina di regia”, anche eventuali nuove proposte di intervento manifestate dalla Provincia o dagli enti locali purché coerenti con il Programma regionale Piemonte 2006 (cfr. Art.12).

L’uso delle economie realizzate sulla quota di co-finanziamento regionale assegnata a ciascun intervento per la realizzazione di varianti in corso d’opera, opere aggiuntive e/o di miglioria, per nuove iniziative o per altre evenienze di carattere imprevedibile ed eccezionale a favore dello stesso soggetto attuatore dell’intervento su cui si sono realizzate le stesse economie, sarà valutato su richiesta dell’interessato, tramite la Provincia, dalla “Cabina di regia”.

Le economie realizzate sulle quote di cofinanziamento regionale, risultanti complessivamente disponibili nell’ambito del Programma regionale delle infrastrutture

turistiche e sportive Piemonte 2006, allo scadere dell’anno 2005 (termine di cui all’art.11 in cui devono essere completate le opere) potranno essere utilizzate dalla Regione a fini di “premialità” (maggiorazione del contributo già assegnato ai soggetti attuatori) a favore di quegli Enti attuatori che avranno rispettato il cronoprogramma dei lavori definito da ciascun progetto e rispettato il termine di cui sopra per la completa realizzazione delle opere (31/12/2005).

Art.8 - Trasferimento delle risorse

La Regione Piemonte si impegna a trasferire la propria quota di co-finanziamento ai singoli beneficiari individuati dal Piano degli interventi, su richiesta scritta e documentata degli stessi.

LAVORI ED OPERE - ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE

(spese ammissibili come da quadri economici dei progetti)

1° Acconto

* In tutti casi di realizzazione di lavori e opere:

- 10 % del contributo assegnato a seguito della stipula dell’Accordo di programma;

2° Acconto

a) Nei casi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici (art. 19, comma 1, lett. a, L.109/94 e s.m.i.):

- 50% del contributo a seguito dell’inizio dei lavori (nei casi dovuti la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d’asta);

b) Nei casi di appalto integrato o in concessione (art. 19, comma 1, lett. b, e art. 19, comma 2, L.109/94 e s.m.i.) o di “project financing” (art. 37bis, ter, quater, Legge 109/94 e s.m.i.):

- 20% del contributo a seguito dell’individuazione dell’impresa assegnataria e della sottoscrizione del relativo contratto (nei casi dovuti la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d’asta);

- 30% del contributo rideterminato a seguito dell’inizio dei lavori.

3° Acconto

* In tutti i due casi a) e b)

- 30% del contributo rideterminato a seguito della realizzazione del 50% dell’importo dei lavori previsti sulla base degli SS.A.LL.

Saldo

- 10 % del contributo rideterminato o minor somma necessaria a presentazione del Certificato di Collaudo dei lavori e del quadro riepilogativo della spesa.

FORNITURE

1° Acconto

- 10 % del contributo assegnato a seguito della stipula dell’Accordo di programma;

2° Acconto

- 50% del contributo a seguito dell’individuazione dell’impresa assegnataria e della sottoscrizione del relativo contratto (nei casi dovuti la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d’asta);

Saldo

- 40% del contributo rideterminato o minor somma ad avvenuta fornitura, sulla base della presentazione delle fatture e della relativa collaudazione (nei casi dovuti oppure certificazione del responsabile del procedimento).

In relazione alle modalità di liquidazione sopra descritte, la Direzione regionale competente provvederà a fornire al beneficiario anche tramite la Provincia l’elenco completo della documentazione necessaria ai fini dell’erogazione.

Si precisa fin d’ora che, ai fini delle suddette erogazioni del contributo, nei casi in cui gli enti attuatori abbiano segnalato - mediante le certificazioni e le dichiarazioni sottoscritte preliminarmente alla stipula dell’Accordo di programma riferite a ciascun progetto compreso in quest’ultimo - la necessità di varianti urbanistiche per la realizzazione del/i progetto/i, la Regione richiederà il riscontro documentato dell’avvenuta approvazione della variante in particolare, nel caso di variante urbanistica “parziale”, dovrà essere fornita la relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Nei casi in cui l’iter di approvazione della variante urbanistica sia stato attivato ma non risulti ancora concluso la Regione valuterà nell’ambito della “Cabina di regia”, in relazione all’avanzamento dello stesso, la possibilità di erogare ugualmente - in via eccezionale e limitatamente al 1°acconto - il contributo richiesto.

La mancata approvazione delle varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione dei progetti costituisce elemento per l’applicazione di quanto previsto al successivo Art.13.

Ciascun beneficiario si impegna inoltre a fornire alla Regione Piemonte e alla Provincia la documentazione tecnica, amministrativa e contabile nonché ogni altra informazione richiesta ai fini della liquidazione del contributo e/o inerente il monitoraggio dell’intervento, secondo le modalità ed i tempi che verranno comunicati dalla Direzione regionale competente e/o dalla struttura provinciale incaricata.

La Provincia di Cuneo si impegna a trasferire la propria quota di co-finanziamento con le stesse modalità previste per la Regione Piemonte.

Art. 9 - Iter progettuale e attuativo dei progetti

Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l’approvazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi, per l’ottenimento delle autorizzazioni, per l’espletamento delle gare d’appalto e l’attuazione degli stessi nonché per la loro gestione è in capo ai singoli Enti attuatori i quali, a tal fine, si impegnano al rispetto delle normative vigenti in materia di opere, forniture e servizi pubblici.

Gli Enti attuatori beneficiano, ai fini dell’attuazione dei progetti, del cofinanziamento della Regione nell’ambito del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 nonché di altri eventuali co-finanziamenti della Provincia e di altri Enti o soggetti secondo le indicazioni del Piano degli interventi allegato.

Ad esclusione dei casi previsti da specifiche norme in cui la titolarità dell’attivazione delle conferenze dei servizi non è dell’Amministrazione che realizza l’opera (es. Verifica di VIA ai sensi L.R.n.40/98; approvazione di progetti di impianti a fune da parte delle Comunità Montane ai sensi dell’art.96 della L.R. n.44/2000 e Regolamento regionale del 19/5/2003, n.7/R), l’attivazione delle stesse conferenze è a cura degli Enti attuatori dei progetti compresi nel Piano (Amministrazioni procedenti) nel rispetto della legislazione vigente (Legge n.241/1990 e s.m.i.).

Qualora gli Enti attuatori (Amministrazioni procedenti) intendano attivare le conferenze dei servizi - in relazione a valutazioni di opportunità e nei casi indicati dalla normativa vigente - nonché alla Legge n.241/1990 e s.m.i.), le strutture della Regione e della Provincia incaricate del Programma regionale Piemonte 2006 si impegnano a collaborare con tali Amministrazioni, e queste ultime con la Regione e la Provincia, ai fini del coordinamento dell’insieme delle conferenze che verranno attivate per dare attuazione al Piano degli interventi del presente Accordo.

Il coordinamento, da svolgersi nell’ambito delle attività della “Cabina di regia” e del Gruppo Tecnico di Lavoro, è finalizzato ad ottimizzare lo svolgimento delle conferenze dei servizi, in particolare quelle che vedono la partecipazione di rappresentanti della Regione e della Provincia per l’espressione di pareri e autorizzazioni di competenza di queste ultime.

Nei casi invece in cui l’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi avvenga mediante singoli procedimenti ordinari, gli Enti attuatori si impegnano altresì a coordinare l’attivazione delle relative richieste da

rivolgere alla Regione e/o alla Provincia con queste Amministrazioni. A tal fine la Regione e la Provincia, per ognuna delle autorizzazioni/pareri di competenza provvederanno, tramite le rispettive strutture incaricate del Programma regionale Piemonte 2006, a fornire le necessarie indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle richieste al fine di assicurare l’iter più rapido ed efficace.

Art. 10 - Gestione degli interventi

La gestione dei servizi erogati dalle delle opere realizzate in attuazione del Piano degli interventi allegato dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione di opere pubbliche.

Gli Enti proponenti e attuatori degli interventi compresi nel Piano allegato si impegnano ad operare sin d’ora, nel rispetto della normativa vigente, affinché possa essere garantita la sostenibilità dei costi di gestione delle opere una volta realizzate.

Gli Enti proponenti e attuatori si impegnano, inoltre, a garantire l’uso gratuito dei servizi generali, turistici e sportivi erogati, una volta realizzati gli interventi, alle persone portatrici di handicap impegnandosi pertanto, oltre agli obblighi di legge, ad effettuare sia in sede di progettazione, sia di ipotesi gestionale, scelte che consentano la massima fruibilità delle opere da parte di detti soggetti.

Gli enti proponenti e attuatori si impegnano altresì ad applicare (o far applicare nel caso di gestione indiretta) uno sconto, a favore della popolazione residente nel Comune in cui verranno realizzati gli impianti turistici e sportivi compresi nel Piano, pari almeno al 20% delle tariffe d’uso che saranno applicate in fase gestionale.

Art. 11 - Durata dell’Accordo e tempi di attuazione

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione delle opere comprese nel Piano degli interventi allegato stabilita entro il 31/12/2005; i lavori inerenti tali opere dovranno iniziare non oltre il 31/12/2004.

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe dei termini sopra indicati potranno essere concesse nei casi e secondo le modalità dei successivi paragrafi.

La programmazione dei lavori (cronoprogramma) oltre i termini sopra indicati - discendente dalla complessità e dall’entità delle opere da realizzare e da particolari condizioni ambientali o che si realizzino nel corso dell’iter attuativo nonché eventualmente connessa a procedure di affidamento dei lavori normate secondo tempi non compatibili con i termini sopra indicati - deve costituire caso eccezionale.

In tali casi il soggetto attuatore dovrà preventivamente informare la “Cabina di regia” che valuterà la compatibilità dell’iniziativa con la funzionalità complessiva del Piano pronunciandosi in merito.

Proroghe dei termini di inizio e di completa realizzazione delle opere potranno essere valutate e autorizzate dalla “Cabina di regia”, a seguito di richiesta preventiva del soggetto interessato e per ragioni indipendenti dalla volontà di quest’ultimo, sulla base di comprovate motivazioni.

Dilazioni preventivate e proroghe dei termini di inizio e di completa realizzazione delle opere comportano la mancata assegnazione della “premialità” di cui al precedente Art.7.

Art.12 - Modifiche dell’Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Le procedure di cui al precedente paragrafo riguardano le modifiche sostanziali all’Accordo di programma; tali modifiche sono sottoposte dalla “Cabina di regia”, su richiesta motivata di uno o più dei sottoscrittori, al Collegio di vigilanza di cui al successivo Art.17, che ne valuterà la coerenza con le finalità dell’Accordo pronunciandosi in merito all’accoglibilità e all’attivazione delle relative procedure.

La “Cabina di regia” si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali e/o accoglibili, ne propone l’efficacia mediante apposito verbale - senza che ciò comporti l’avvio delle procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo - informando il Presidente del Collegio di vigilanza che valuterà la necessità di convocare o meno sull’argomento i componenti del Collegio stesso.

In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza entro i 10 giorni successivi alla data di ricezione della citata comunicazione, da inviare per conoscenza anche alla “Cabina di regia”, la decisione della Cabina si intende assunta e efficace.

Non costituiscono modifiche sostanziali dell’Accordo le modifiche apportate al Piano degli interventi compresi lo stralcio di progetti, la sostituzione e l’introduzione di nuovi progetti di cui al successivo art.13 (purchè proposti e attuati dagli stessi soggetti sottoscrittori dell’Accordo per i quali, in tali casi, varranno gli impegni previsti e assunti con il presente Accordo) nonché le varianti che alterino le finalità e le caratteristiche funzionali dei progetti se, ciascuna di queste modifiche, è ritenuta comunque accoglibile dalla “Cabina di regia” in

quanto coerente con le finalità del Piano degli interventi e/o del “Programma regionale Piemonte 2006" .

Non costituiscono modifiche all’Accordo le dilazioni e le proroghe di cui all’art.11, le varianti progettuali di cui al successivo Art.13 purché tali atti siano preventivamente autorizzati dalla “Cabina di regia” nonché la varianti di cui al successivo Art.14 se proposte con le modalità in esso previste.

Le modifiche del Piano degli interventi limitate a variazioni dei costi e delle quote di cofinanziamento (nei limiti di quanto previsto dall’Art.7) non costituiscono modifica dell’Accordo.

Non costituiscono altresì modifiche dell’Accordo gli eventuali Accordi di Programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo, purché non ne limitino l’operatività.

Art.13 - Variazioni del Piano degli interventi - Decadenza di interventi

Il Piano degli interventi oggetto del presente Accordo non può essere modificato nella sua composizione di progetti nemmeno parzialmente senza una previa decisione della “Cabina di regia”.

Proposte di varianti progettuali agli interventi compresi nel Piano che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie o nell’ambito dello stesso Piano dovranno essere sottoposte alla valutazione della “Cabina di regia” che si pronuncerà secondo le modalità di cui all’Art.12.

Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell’iter attuativo dei progetti compresi nel Piano degli interventi, l’impossibilità a realizzare l’opera e/o a rispettare le modalità e i tempi stabiliti, la Regione potrà proporre nell’ambito della “Cabina di regia” lo

stralcio dell’iniziativa dal Piano, la quale si pronuncerà secondo le modalità di cui all’Articolo precedente. Lo stralcio dell’intervento dal Piano comporta la decadenza automatica del co-finanziamento regionale e l’avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.

Il mancato inizio dei lavori entro l’anno 2004 potrà comportare lo stralcio dei progetti non avviati entro tale termine; in tali casi non sarà comunque attribuita la “premialità” di cui all’Art.7.

L’eventuale richiesta di sostituzione degli interventi stralciati - per le ragioni sopra descritte - con altre iniziative, di costo pari o inferiore, che soddisfino i criteri di ammissibilità definiti dal “Documento di indirizzo”, le finalità del Piano e i criteri di inserimento nell’Accordo di programma - compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere - sarà valutata nell’ambito della “Cabina di regia” che si pronuncerà secondo le modalità di cui all’Art.12.

Art.14 - Varianti progettuali

Eventuali varianti in corso d’opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà, sentiti i responsabili della struttura provinciale incaricata, in relazione a quanto stabilito al primo comma del presente articolo. In assenza di comunicazioni in merito le varianti si intendono ammissibili viceversa dovranno essere sottoposte alla valutazione della “Cabina di regia”, come previsto al secondo paragrafo del precedente articolo 13.

Eventuali incrementi del costo delle opere, a seguito di dette varianti, che comportino il superamento dell’importo del finanziamento assegnato, saranno a carico dei singoli soggetti attuatori.

Art. 15 - Varianti urbanistiche

L’approvazione del presente Accordo di programma da parte del Presidente della Giunta regionale comporta per l’opera qui di seguito elencata, compresa nel Piano degli interventi allegato e parte integrante dell’Accordo stesso, variante allo strumento urbanistico ai sensi e

secondo le modalità di cui all’art. 34, commi 4 e 5, del D.Lgs.n.267/2000 nonché del D.P.G.R. del 17/2/2003, N.5/R. “Regolamento regionale in materia di Accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, interventi e programmi di intervento legate ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006" :

* COMUNE di ENTRACQUE : intervento n. 9 - “Struttura per preparazione atletica”.

La conferenza dei servizi tenutasi in data 9/1/2004 a Torino, convocata dal responsabile del procedimento di Accordo Dott. Gaudenzio De Paoli ai fini dell’ efficacia di variante urbanistica

da assegnare al presente Accordo per quanto concerne il Comune di Entracque sul quale insiste l’opera summenzionata, si è conclusa favorevolmente, come risulta dallo specifico verbale redatto e sottoscritto nella stessa data, approvato con provvedimento dirigenziale n. 42/21 del 4 febbraio 2004.

l vincolo preordinato all’esproprio sull’opera sopra indicata, secondo quanto previsto dall’art.10 del D.P.R. 8/6/2001, n.327 (“Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità”), è disposto con l’approvazione del presente Accordo di programma.

Prima dell’approvazione dell’Accordo di programma con Decreto del Presidente della Giunta regionale, l’adesione all’Accordo del Sindaco del Comune di Entracque interessato dalla variante è ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.

Allegato (fare riferimento al file PDF) n. 2 “Variante urbanistica del Comune di Entracque” ( Progetto n.9 del Piano degli interventi ) costituisce parte integrante del presente Accordo di programma.

Restano valide le eventuali procedure di varianti urbanistiche funzionali alla realizzazione delle opere oggetto del Piano degli interventi regolarmente adottate dagli enti interessati dal presente Accordo.

Art.16 - Dichiarazione di pubblica utilità

L’approvazione del presente Accordo di programma comporta per le opere comprese nel Piano degli interventi allegato e parte integrante dello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000.

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l’applicazione delle procedure di esproprio nei casi e secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n.327 (“Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità”).

Le Amministrazioni, soggetti attuatori delle opere comprese nel Piano degli interventi di cui

al presente Accordo, interessate all’applicazione delle citate procedure espropriative per dette opere sono titolate all’espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n.327.

Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.

Art. 17 - Organi di vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ( o suo delegato ) e dai rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto l’Accordo.

Il Collegio vigila sulla corretta applicazione dell’Accordo di programma; in particolare i suoi compiti sono quelli a tal fine indicati nella D.G.R. del 24/11/1997, n.27-33223.

Per lo svolgimento delle sue attività il Collegio si avvale della “Cabina di regia”; quest’ultima relaziona periodicamente al Collegio sullo stato di attuazione dell’Accordo, fornisce le informazioni richieste in merito, sottopone a quest’ultimo i casi di competenza, in particolare quelli previsti agli Artt.12 e 19.

Art.18 - Vincolatività dell’Accordo e Impegni tra le Parti

Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

La Provincia, da parte sua, si impegna a prevedere per tutta la durata attuativa dell’Accordo di programma la struttura incaricata del coordinamento locale del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, ai fini dello svolgimento delle attività ad essa assegnate con la D.G.R n. 55-9902 dell’8/7/2003 di costituzione della “Cabina di regia” e del Gruppo Tecnico di Lavoro.

Gli Enti attuatori (stazioni appaltanti) si impegnano inoltre, per quanto concerne la progettazione, l’affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere compresi nel Piano degli interventi allegato al pieno rispetto della normativa vigente in materia di realizzazione e di gestione di opere e di servizi pubblici.

Art.19 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all’art.17

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest’ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di CUNEO ed uno scelto in rappresentanza dei restanti sottoscrittori che giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall’avvio dell’esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Torino provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell’invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Art. 20 - Approvazione ed efficacia

Il presente Accordo è approvato a norma dell’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali - ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 mediante Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il Responsabile del procedimento ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 21 - Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge

Art. 22 - Registrazione

Il presente Accordo di programma verrà registrato solo in caso d’uso, con costi a carico dell’Ente richiedente.

Art. 23 - Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Quanto citato e non allegato è depositato agli atti del Responsabile del procedimento di Accordo, salvo quanto diversamente indicato.

ELENCO ALLEGATI

Allegato (fare riferimento al file PDF) 1: “Piano degli interventi dell’ambito provinciale del Cuneese”.

Allegato (fare riferimento al file PDF) 2: “Variante urbanistica del Comune di Entracque” ( Progetto n.9 del Piano degli interventi ).

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, lì 5 febbraio 2004

Per la REGIONE PIEMONTE
L’Assessore al Turismo Sport Olimpiadi 2006
Ettore RACCHELLI

Per la PROVINCIA di CUNEO
Il Vice Presidente
Francesco REVELLI

Per la COMUNITA’ MONTANA VALLE STURA
Il Vice Presidente
Franco ARMANDO

Per il COMUNE DI CHIUSA DI PESIO
Il Sindaco
Antonino PECOLLO

Per il COMUNE DI ENTRACQUE
Il Sindaco
Roberto GOSSO

Per il COMUNE DI FRABOSA SOPRANA
Il Sindaco
Guido CARAMELLO

Per il COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
Il Sindaco
Pietro BLENGINI

Per il COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Il Sindaco
Domenico CLERICO

Per il COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’
Il Sindaco
Francesco SALVADORI

Per il COMUNE DI AISONE
Il Sindaco
Franco ARMANDO

Per il COMUNE DI DEMONTE
Il Sindaco
Gian Mario BERTARIONE

Per il COMUNE DI PIETRAPORZIO
Il Sindaco
Paolo BOTTERO

Allegato