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Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004

CONCORSI

COREP Laboratorio sulle opere pubbliche - Torino

Bando di concorso per n. 50 borse di studio biennali per laureati

IL COREP

- vista la convenzione stipulata in data 24 dicembre 2003 tra Regione Piemonte, Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino, Dipartimento di Diritto dell’Economia dell’Università di Torino e COREP;

- visti gli art. 9, 11, 12, 15, 20 della suddetta convenzione;

- visto il Programma di erogazione deliberato dal Comitato di coordinamento in data 18 marzo 2004;

Dcreta

Art. 1

1. È indetto concorso per titoli ed esami per l’attribuzione di n. 50 borse di studio biennali per laureati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2.

2. Le borse saranno assegnate a:

- 25 concorrenti con laurea nelle aree dell’ingegneria, dell’architettura e della geologia (area tecnica) con conoscenze di base in materia di lavori pubblici;

- 25 concorrenti con laurea nelle aree dell’economia, delle scienze giuridiche e delle scienze politiche (area giuridico - economica) con conoscenze di base in materia di lavori pubblici.

Art. 2

1. Possono concorrere all’assegnazione della borsa laureati in possesso di laurea triennale o specialistica, laureati del vecchio ordinamento e laureandi che conseguiranno il diploma di laurea e ne daranno comunicazione a COREP, pena l’esclusione, entro il termine perentorio del 31 luglio 2004 secondo le modalità di cui all’art. 3, nelle seguenti aree:

Area tecnica:

- ingegneria;

- architettura;

- geologia.

Area giuridico - economica:

- economia;

- scienze giuridiche;

- scienze politiche.

2. I candidati in possesso di laurea sia nell’area tecnica che giuridico - economica dovranno segnalare nella domanda il profilo prescelto.

3. Per la partecipazione al concorso sono inoltre richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti:

- disponibilità a recarsi nei tempi richiesti nei luoghi di svolgimento delle attività, anche se non serviti da mezzi pubblici;

- disporre di un computer portatile da utilizzare sia per svolgere l’attività presso l’Ufficio Tecnico a cui ciascun borsista sarà assegnato sia per le attività di formazione.

Art. 3

1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigere secondo il modello allegato al presente bando (pubblicato sul sito web www.oplab.corep.it) e corredate della documentazione richiesta, dovranno essere inviate alla sede del “Laboratorio sulle opere pubbliche” c/o COREP, C.so Trento 13 - 10129 Torino, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 giugno 2004.

2. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.

3. Nella domanda, che dovrà essere redatta in carta semplice, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) i dati anagrafici, la residenza, il domicilio (se diverso dalla residenza), uno o più recapiti telefonici e un indirizzo e-mail;

b) il Codice fiscale;

c) l’Area per la quale intende concorrere, individuata tra quelle indicate dall’art. 2, comma 1 (è sufficiente la scelta tra Area tecnica e Area giuridico - economica);

d) la dichiarazione di non avere in atto rapporti di lavoro dipendente o equiparato e di non fruire di altre borse di studio;

e) l’impegno a recarsi autonomamente presso le sedi (Uffici Tecnici, Università, etc...) dove verranno svolte le attività connesse alla borsa;

f) la dichiarazione di possedere un personal computer proprio idoneo a svolgere le normali attività lavorative;

g) l’impegno a restituire l’intero importo, della quota della borsa di studio già ricevuto su base annua, in caso di parziale adempimento dell’impegno assunto;

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:

a) autocertificazione relativa al conseguimento del titolo di laurea con relativa votazione e con l’indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione (o certificato di laurea con esami rilasciato dall’Ateneo);

b) curriculum degli studi;

c) eventuali documenti (pubblicazioni, attestati, etc...) che si ritengano utili ai fini del concorso.

Art. 4

1. Il COREP nomina le Commissioni esaminatrici su proposta della Regione Piemonte e dei Dipartimenti sottoscrittori della convenzione.

2. Sono nominate due commissioni per l’assegnazione, rispettivamente, di 25 borse afferenti all’area tecnica e di 25 borse afferenti all’area giuridico - economica.

3. L’assegnazione delle borse di studio è effettuata in base alla valutazione del curriculum formativo dei candidati, dei documenti presentati, di una prova scritta e di un colloquio teso ad accertare l’attitudine a svolgere l’attività prevista presso gli Uffici Tecnici individuati.

4. La valutazione del curriculum dei candidati tiene conto della durata del corso di studi, del tipo di titolo conseguito, del punteggio di laurea, della pertinenza del piano di studi con la materia oggetto del bando, di eventuali titoli di dottorato di ricerca o master nel settore di riferimento, di ulteriori titoli o pubblicazioni presentati dai candidati e ritenuti ammissibili e rilevanti.

5. I candidati saranno informati telefonicamente o via e-mail della data, dell’ora e del luogo in cui si terranno la prova scritta e il colloquio.

6. Al termine delle prove previste dal presente articolo, le Commissioni esaminatrici formulano le rispettive graduatorie di merito dei partecipanti al concorso. I vincitori devono comunicare a COREP la propria accettazione o rinuncia entro una settimana dalla pubblicazione delle graduatorie sul sito www.oplab.corep.it

7. In caso di rinuncia dei vincitori subentreranno i candidati successivi in graduatoria.

Art. 5

1. Le borse hanno una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di assegnazione.

2. L’importo totale lordo per ciascuna borsa, onnicomprensivo di oneri fiscali e di legge e al netto delle spese di trasferta, corrisponde a € 19.100.

3. Ciascun borsista ha diritto ad una maggiorazione forfetaria lorda del 20% dell’importo della borsa assegnatagli per spese di trasferta e per altri oneri derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alla borsa.

4. L’importo totale lordo di ciascuna borsa sarà liquidato in euro 8.600 per il primo anno e in euro 10.500 per il secondo anno. Tali importi saranno erogati ai borsisti dal COREP in rate mensili, previa applicazione delle ritenute relative ad oneri fiscali e di legge.

5. La borsa è incompatibile con altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, e con stipendi di qualsiasi natura o retribuzioni legate a rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6

1. I borsisti sono tenuti a frequentare un corso di formazione di 100 ore che si terrà in Torino.

2. Al termine del corso di cui al comma precedente, i borsisti sono impegnati a tempo pieno per cinque giorni alla settimana, di cui almeno tre presso gli uffici tecnici a cui vengono assegnati ed i rimanenti in attività di formazione, ricerca e aggiornamento presso i Dipartimenti sottoscrittori della convenzione di cui in premessa e presso il Laboratorio sulle opere pubbliche, anche in parte con modalità e - learning.

3. Per svolgere il programma di lavoro i borsisti sono tenuti a recarsi presso le località indicate dal Comitato di coordinamento e dai responsabili degli Uffici Tecnici.

4. L’inadempimento dell’obbligo di cui al comma precedente è causa di immediata decadenza dalla borsa di studio.

Art. 7

1. Le attività dei borsisti (in coppia) saranno seguite da coordinatori e docenti supervisori designati dal Comitato di coordinamento e previamente indicati dai Dipartimenti firmatari della convenzione di cui in premessa.

2. La borsa potrà essere revocata qualora il docente o ricercatore incaricato di seguire il borsista, sentito anche il parere del responsabile dell’Ufficio Tecnico, ne richieda per iscritto la revoca per giustificati motivi.

3. In caso di impossibilità dell’assegnatario della borsa di studio a proseguire regolarmente l’attività per cause non dipendenti dalla sua volontà, l’assegnatario perde il diritto alla borsa a far data dalla accertata impossibilità ma non deve alcuna restituzione della quota già ricevuta per il periodo di attività svolta.

Art. 8

1. L’attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per instaurare rapporti di lavoro con i soggetti firmatari della convenzione e gli Uffici Tecnici convenzionati interessati.

2. La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, ai quali è tenuto a provvedere direttamente il beneficiario della borsa.

Art. 9

1. Al Comitato di coordinamento di cui all’art 13 della convenzione citata in premessa è demandata la soluzione di eventuali controversie riguardanti l’applicazione del presente bando e l’erogazione delle borse.

2. Per quanto non specificato nel presente bando, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 10

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l’istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all’attività del presente bando.

Torino, 21 aprile 2004

Il Presidente del COREP
Antonio Gugliotta