Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Torino - Settore Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 212-95852 del 1/4/2004
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 212 95852 del 1/4/2004:
Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
2) nei limiti di disponibilità dellacqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria al Consorzio Irriguo Roggia Perrone (omissis) la concessione di derivazione dacqua dal Torrente Chiusella in Comune di Parella in misura di mod max 1.00 (100/l/sec) e medi 0.65 (65 l/sec) per irrigare Ha 63.28 di terreni in Comune di Parella, Perosa C.se, S. Martino C.se nel periodo aprile-settembre con restituzione nello stesso Torrente in Comune di Perosa C.se;
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 29.12.2000, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dellimporto corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)"
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12.2.2004:
(omissis)
Art. 9 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione
La paratoia di regolazione allingrosso della derivazione dovrà avere installato un blocco di apertura massima in modo che non venga superata la portata massima assentita.
Art. 10 - Minimo deflusso vitale
Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dellopera di presa dal corso dacqua superficiale, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 788 litri/sec.. Lautorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.
(omissis)