Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Settore Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 212-95852 del 1/4/2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 212 95852 del 1/4/2004:

Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

2) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria al Consorzio Irriguo Roggia Perrone (omissis) la concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Chiusella in Comune di Parella in misura di mod max 1.00 (100/l/sec) e medi 0.65 (65 l/sec) per irrigare Ha 63.28 di terreni in Comune di Parella, Perosa C.se, S. Martino C.se nel periodo aprile-settembre con restituzione nello stesso Torrente in Comune di Perosa C.se;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 29.12.2000, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 12.2.2004:

(omissis)

Art. 9 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La paratoia di regolazione all’ingrosso della derivazione dovrà avere installato un blocco di apertura massima in modo che non venga superata la portata massima assentita.

Art. 10 - Minimo deflusso vitale

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa dal corso d’acqua superficiale, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 788 litri/sec.. L’autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)