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Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Settore Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 211-95850 del 1/4/2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 211 95850 del 1/4/2004:

Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla sig.ra Martina Angela (omissis) la concessione di derivazione d’acqua dal T. Vercellina in Comune di Groscavallo in misura di litri/sec massimi e medi 10 per produrre sul salto di mt. 120 la potenza nominale media di kw 11.76 con restituzione nel T. Stura di Valgrande nello stesso Comune;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.6.2001, data di inizio dell’esercizio della derivazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente ai canoni arretrati e al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di notificare il presente provvedimento, oltre che all’interessato, alla Autorità di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20.2.2004:

(omissis)

Art. 10 - Minimo deflusso vitale

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa dal corso d’acqua superficiale, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima (DMV)di 50 litri/sec.. L’autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)