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Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Settore Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 181-78472 del 17/3/2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 181 78472 del 17/3/2004:

Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Environment Park S.p.A. (omissis) la concessione di derivazione d’acqua dal T. Dora Riparia a mezzo del “Canale Meana” in Comune di Torino in misura di l/sec massimi 12890 e medi 10770 ad uso energetico per produrre sul salto di mt. 5.60 la potenza nominale media di kw 592 e in misura di l/sec massimi e medi 111 ad uso civile;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione. La concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione della grande derivazione dal Torrente Dora Riparia in Comune di Torino attualmente in capo al Comune di Torino (grande derivazione cod. TO 1057);

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, e al sovracanone per l’uso energetico, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 16.1.2004:

(omissis)

Art. 10 - Minimo deflusso vitale

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa e attraverso la scala di risalita per l’ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 3940 litri/sec. L’autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

(omissis)

Art. 12 - Garanzie e tutela dell’ittiofauna

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per i pesci attraverso la quale dovrà essere garantito il deflusso minimo vitale sufficiente alla monta medesima.

(omissis)