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Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Settore Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 178-78525/2004 del 17/3/2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del DPGR 24.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 178 78525/2004 del 17/3/2004:

Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Lanzetti Giovanni Ezio con sede legale in Virle Piemontese (omissis) la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Virle Piemontese foglio di mappa n. 15 e particella catastale n. 202 in misura di mod. massimi 0,06 (6 l/s) e moduli medi 0,0002 (0,02 l/s) per irrigare 3.92.50 ha di terreni nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno senza restituzione;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli dell’Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 40 (quaranta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definitia dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto D.P.G.R. 24.7.2003 n. 10/R e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

- disciplinare di concessione sottoscritto in data

(omissis)

Art. 7 - Condizioni particolari

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l’Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione a provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l’esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l’uso dell’acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell’acqua.

(omissis)"