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Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Settore Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 177-78608 del 17/3/2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del DPGR 29.7.2003 n. 10/R dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 177 78608 del 17/3/2004:

Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di approvare il disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto presso questa Provincia in data 21.11.2003, contenente alcune modifiche e integrazioni al disciplinare principale - sottoscritto in data 14.6.2001 - ed altre disposizioni vincolanti relativamente alla concessione di derivazione d’acqua in questione; in particolare i quantitativi idrici da derivare dal T. Noaschetta in Comune di Noasca ad uso idroelettrico sono definiti in litri/sec. Maz e medi 63, il salto in metri 36 e la potenza nominale media in kw 22,2;

2. Di dare atto che il termine di scadenza della concessione coincide con il termine di cui alla determinazione dirigenziale n. 369-185540 del 28.8.2001;

3. di dare atto che la concessione di che trattasi è subordinata alla osservanza delle condizioni contenute nei disciplinari principali e suppletivo, previo pagamento anticipato e decorrente dalla data della determinazione dirigenziale n. 369-185540 del 28.8.2001 del canone annuo e dalla data del presente provvedimento del canone in funzione della nuova potenza prodotta;

4. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;

(omissis)

- Disciplinare suppletivo di concessione sottoscritto in data 21.11.2003:

(omissis)

Art. 6 - L’art. 7 del disciplinare principale è annullato e sostituito dalseguente: “Art. 7 - Minimo deflusso vitale

Sulla base della vigente disciplina regionale il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 166/litri/sec. L’autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque."

(omissis)