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Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Modifica art. 31, comma 1 e comma 2 del vigente Statuto Comunale. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16 aprile 2004

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Lo Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 22 del 10/3/1995 è modificato come segue:

Art. 31

Composizione, nomina e funzionamento

Il comma 1 è sostituito dal seguente

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 assessori da lui nominati e scelti prioritariamente tra i consiglieri comunali; possono essere tuttavia nominati fino ad un massimo del 50%, anche assessori esterni al consiglio, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto al voto.

Al comma 2 le parole “Uno dei due Assessori _____ ” Sono sostituite dalle seguenti “Uno degli Assessori _____ .”.

La presente modifica sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, affissa per trenta giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune ed inviata al Ministero dell’Interno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli statuti.

Caramagna Piemonte, 20 aprile 2004

Il Sindaco
Brunetto