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Bollettino Ufficiale n. 17 del 29 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino) Comune di Ingria (Torino)

Accordo di programma, ex art. 34 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per la realizzazione e gestione delle opere e delle attività del progetto integrato: “Infrastrutture di accesso alla frazione Monbianco in Comune di Ingria”

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta della Comunità Montana Valli Orco e Soana n. 70 del 13/05/2002 è stato approvato il Progetto Integrato ex art. 29 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16 denominato: “Infrastrutture di accesso alla frazione Monbianco del Comune di Ingria”, dell’importo complessivo di euro 108.455,95;

- con Deliberazione della Giunta Comunale di Ingria n. 32 dell’8/5/2002 è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento di cui sopra;

- con D.G.R. n. 50-5236 del 4/2/02 e D.D. n. 218 del 26/3/2002 è stato ammesso a finanziamento, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 16/99, per l’anno 2002, il progetto sopra citato;

- con Determina Dirigenziale n. 688 dell’11/9/03 della Regione Piemonte - Settore gestione attività strumentali per l’economia montana e le foreste - è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in parola e concesso il contributo di euro 108.270,00;

- il quadro economico approvato dalla Regione Piemonte è il seguente:

Importo lavori a base d’asta     euro    84.265,72
Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. sulle opere (10% di euro 84.265,72)    euro    8.426,57
Indennità espropriative    euro    1.600,17
Spese generali e tecniche    euro    11.797,20
I.V.A. su spese generali e tecniche    euro    2.144,51
Imprevisti e arrotondamenti    euro    35,83
Totale Somme a disposizione    euro    24.004,28
Totale    euro    108.270,00

- per la realizzazione delle opere e delle azioni sopra indicate si rende necessaria l’azione integrata e coordinata del Comune di Ingria e della Comunità Montana Valli Orco e Soana;

- a seguito della richiesta della Comunità Montana Valli Orco e Soana, avvenuta con nota prot. n. 4379 del 23/12/2003 , il Sindaco del Comune di INGRIA ha proposto la conclusione di apposito Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Tutto ciò premesso,

Tra

a) il Comune di Ingria, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Reverso Peila Giovanni;

b) la Comunità Montana Valli Orco e Soana, rappresentata dal Vice-Presidente pro-tempore Meaglia Giovanni, si stipula, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, il seguente Accordo di programma.

Art. 1

(Premessa)

1. La premessa costituisce parte integrante dell’Accordo di programma.

Art. 2

(Finalità dell’Accordo di programma)

1. Il presente Accordo di programma disciplina la realizzazione e la gestione delle opere e delle attività del progetto integrato denominato: “Infrastrutture di accesso alla frazione Monbianco in Comune di Ingria” redatto ai sensi dell’art. 29 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16.

Art. 3

(Finanziamento)

1. Il Progetto integrato “Infrastrutture di accesso alla frazione Monbianco in Comune di Ingria” è finanziato con contributo, in conto capitale, concesso dalla Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore gestione delle attività strumentali per l’economia e le foreste", nell’importo di euro 108.270,00.

Art. 4

(Opere e azioni del progetto)

1. Il progetto integrato di cui trattasi consiste nella realizzazione delle opere e delle azioni necessarie per il collegamento della Frazione Monbianco del Comune di Ingria. I lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni progettuali e le disposizioni stabilite dalla Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n. 688 dell’11/09/2003.

Art. 5

(Progettazione: Soggetti realizzatori)

1. Il Comune di Ingria è titolare di tutte le attività di progettazione e/o di redazione di eventuali perizie estimative e/o di variante.

2. La Comunità Montana Valli Orco e Soana approva in linea amministrativa e contabile gli atti progettuali presentati dal Comune di Ingria.

3. La Comunità Montana Valli Orco e Soana trasmette alla Regione Piemonte per la necessaria approvazione tutta la documentazione progettuale redatta dal Comune di Ingria.

Art. 6

(Direzione dei Lavori e Contratti d’opera)

1. Il Comune di Ingria stipula i contratti d’opera ex artt. 2222 e segg. Cod. Civ. e conferisce l’incarico della direzione dei lavori e attività correlate.

Art. 7

(Procedura di appalto: avvalimento)

1. Al fine di realizzare, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione Piemonte, le opere costituenti il progetto integrato di cui al presente Accordo di programma, la Comunità Montana Valli Orco e Soana si avvale del Comune di Ingria per l’espletamento di tutte le procedure di appalto dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo la vigente normativa in materia.

Art. 8

(Stipulazione dei Contratti di appalto)

1. Il Comune di Ingria, in qualità di soggetto realizzatore delle opere di cui al comma 1, dell’articolo 7, espletate le procedure di gara, stipula con le rispettive ditte aggiudicatrici i contratti di appalto.

Art. 9

(Esecuzione dei lavori - Atti contabili: imputazione)

1. La Direzione dei lavori, direttamente nominata dal Comune di Ingria, deve redigere, secondo le modalità di cui all’art. 170 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, gli atti contabili distinguendo i rapporti tra ente appaltante (Comune di Ingria) e Imprese appaltatrici nonché tra ente beneficiario del contributo regionale (Comunità Montana Valli Orco e Soana) e Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste.

Art. 10

(Approvazione degli atti)

1. Il Comune di Ingria approva formalmente tutti gli atti tecnico/ amministrativi relativi alla realizzazione dei lavori di cui al precedente articolo sette.

2. Il Responsabile del procedimento, ex art. 7, Legge n. 109/94 e s.m.i., del Comune di Ingria trasmette alla Comunità Montana gli atti di cui al comma 1 del presente articolo ivi comprese le comunicazioni effettuate all’Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici.

3. Il Responsabile del procedimento, ex art. 7 Legge n. 109/94 e s.m.i., della Comunità Montana Valli Orco e Soana, espletate le conseguenti attività istruttorie, prende formalmente atto degli atti di cui trattasi e li trasmette alla Regione Piemonte - Settore Gestione delle Attività Strumentali per l’Economia Montana - onde ottenere l’erogazione dei correlati importi a valere sul finanziamento regionale secondo le modalità stabilite dalla Determina Dirigenziale n. 688 dell’11/09/03.

Art. 11

(Attività di collaudo)

1. Il Comune di Ingria nomina il collaudatore dei lavori di cui al precedente art. 7.

2. Il Comune di Ingria in quanto beneficiario dell’intervento e, quindi, proprietario delle opere, approva gli atti di collaudo.

3. La Comunità Montana Valli Orco e Soana prende atto degli atti di collaudo dei lavori e li trasmette alla Regione Piemonte per il seguito di competenza.

Art. 12

(Rendiconto ex art. 158 del D.Lgs. n. 267/2000))

1. La Comunità Montana Valli Orco e Soana, in qualità di Ente beneficiario del contributo regionale provvede, ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. n. 267/00, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione del Progetto Integrato di cui al precedente articolo 7.

2. Il Comune di Ingria provvede, a seguito di specifica richiesta della Comunità Montana Valli Orco e Soana, a trasmettere, in copia conforme all’originale, tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Art. 13

(Proprietà delle opere)

1.Le opere realizzate in attuazione del Progetto integrato in parola sono di esclusiva proprietà del Comune di Ingria che deve provvedere a tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa.

2. Le opere realizzate hanno destinazione d’uso decennale.

Art. 14

(Conformità allo strumento urbanistico)

1. Il Sindaco del Comune di Ingria attesta che tutte le opere indicate nel presente Accordo di programma non comportano variazione allo strumento urbanistico vigente.

2. In conseguenza di quanto esposto al comma 1 del presente articolo, l’adesione del Sindaco di Ingria al presente Accordo di programma non deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’Accordo sul BUR, a pena di decadenza.

Art. 15

(Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture)

1. Il Comune di Ingria, in qualità di ente proprietario, provvede, a sua cura e spese, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture.

Art. 16

(Responsabilità dell’Ente proprietario)

1. L’esecuzione dei lavori avviene sotto la responsabilità civile e penale del Comune di Ingria in qualità di soggetto realizzatore e di ente proprietario.

2. Il Comune di Ingria tiene la Comunità Montana Valli Orco e Soana ed i suoi dipendenti sollevati ed indenni da ogni pretesa e molestia da parte di terzi e risponde di ogni pregiudizio o danno.

Art. 17

(Pubblicità)

1. Sul prescritto “cartello di cantiere” nonché su tutti gli atti di gara destinati alla pubblicazione secondo la vigente normativa in materia, deve essere apposta a cura del Comune di Ingria la dicitura: “Opera finanziata dalla Comunità Montana Valli Orco e Soana attraverso i finanziamenti concessi dalla Regione Piemonte - Assessorato Politiche per la Montagna - ai sensi dell’art. 29 della L.R. 2 Luglio 1999, n. 16".

Art. 18

(Dichiarazione di Pubblica utilità)

1. Il Decreto Sindacale di approvazione del presente Accordo di programma comporta, ai sensi del comma 6, dell’art. 34, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere contemplate nel progetto propedeutico e funzionale al presente Accordo.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, del presente articolo, cessa di avere efficacia se le opere non iniziano entro tre anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del Decreto Sindacale di approvazione dell’Accordo di programma.

Art. 19

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di programma è svolta dal Sindaco del Comune di Ingria e dal Presidente della Comunità Montana Valle Orco e Soana o suo delegato.

Art. 20

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo di programma accoglie ed attesta il consenso unanime degli intervenuti e vincola le parti dalla data di stipulazione.

2. Ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il presente Accordo di programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e resta efficace sino alla completa realizzazione delle attività previste.

3. Le spese per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte sono suddivise in parti uguali e sono anticipate dalla Comunità Montana Valli Orco e Soana.

Dalla Sede della Comunità Montana Valli Orco e Soana

Locana, 24 gennaio 2004

per il Comune di Ingria
Il Sindaco
Giovanni Reverso Peila

per la Comunità Montana
Valli Orco e Soana
Il Vice-Presidente
Giovanni Meaglia