Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 16

Deliberazione della Giunta Regionale 19 aprile 2004, n. 20-12327

Definizione della procedura da adottare nell’espressione del parere regionale sui Progetti Territoriali Operativi e sui Piani Paesistici di competenza provinciale e metropolitana in applicazione della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., art. 8 quinquies, comma 7

A relazione dell’Assessore Laratore.

Atteso che la Giunta Regionale, in applicazione della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e s.m.i., deve esprimere parere di conformità con il Piano Territoriale Regionale sui Progetti Territoriali Operativi e sui Piani Paesistici di competenza provinciale e metropolitana, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 7;

considerato che occorre definire, in assenza di esplicita disposizione da parte della legge regionale, se il parere di conformità dei piani di competenza provinciale o metropolitana con il Piano Territoriale Regionale, che deve essere espresso dalla Giunta Regionale ai sensi del suddetto comma 7, debba essere preceduto anche dalla valutazione della Commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali quali organi tecnici consultivi della Giunta Regionale;

considerato, inoltre, che l’acquisizione del parere delle due Commissioni consultive, espresso in sede congiunta è previsto esplicitamente al comma 5 dello stesso articolo nella definizione della procedura di approvazione dei piani formati dalla Giunta Regionale e approvati dal Consiglio Regionale, mentre per i piani di competenza provinciale o metropolitana è previsto il solo parere di conformità con il Piano Territoriale Regionale espresso dalla Giunta Regionale;

verificato che l’art. 77 bis, L.R. n. 56/1977 nel disciplinare i compiti della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in sede congiunta, individua i Piani Paesistici e i Progetti Territoriali Operativi tra gli strumenti di pianificazione per cui è necessario acquisire il parere, senza porre distinzione se di formazione regionale, provinciale o metropolitana;

constatato, che il comma 6, dell’art. 8, della stessa legge, stabilisce che il Piano Territoriale Operativo e il Piano Paesistico costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano Territoriale Regionale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o Piani Territoriali Metropolitani;

accertato che, nel caso dei Piani Paesistici, tutti o parte degli interventi possono essere sub-delegati ai Comuni a seguito dell’approvazione in applicazione della L.R. n. 20/1989;

valutato che, in considerazione del valore e dell’importanza del paesaggio che costituisce parte del patrimonio culturale e naturale della Regione nonché risorsa economica che svolge un ruolo favorevole alle attività e al benessere della popolazione, è opportuno che la pianificazione paesistica e gli strumenti di specificazione o di attuazione dei Piani Territoriali quali i Progetti Territoriali Operativi a tutti i livelli siano trattati con i medesimi criteri di attenzione di cui necessitano;

in considerazione di quanto sopra, nel ritenere opportuno avvalersi, per l’espressione del parere di cui al comma 7 dell’art. 8 quinquies della L.R. n. 56/1977, anche di una valutazione delle Commissioni tecnico consultive previste dall’art. 77 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, Commissione Tecnica Urbanistica e Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, nella procedura di espressione del parere regionale di conformità con il Piano Territoriale Regionale dei Piani Paesistici e dei Progetti Territoriali Operativi di competenza provinciale o metropolitana ai sensi del comma 7, art. 8 quinquies della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., l’acquisizione di una valutazione da parte della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali in sede congiunta;

- di dare disposizione agli uffici regionali che predispongano i necessari provvedimenti per l’espletamento della procedura indicata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)