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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 16

Codice 26.2
D.D. 16 dicembre 2003, n. 727

Ferrovia Torino-Ceres. Rilascio autorizzazione alla trasformazione dell’impianto di protezione del P.L. n. 42 alla progr. Km. 21+535

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 753 del 11 luglio 1980 e per le considerazioni in premessa illustrate, l’autorizzazione alla trasformazione dell’impianto di protezione del P.L. n. 42 posto alla progr. Km 21+535 della linea ferroviaria Torino-Ceres, attualmente di tipo carrabile e custodito da assuntore, secondo quanto previsto dal progetto depositato con nota prot. n. 11501/26.02 in data 16/10/2003, subordinando l’autorizzazione stessa all’ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

- che i materiali disponibili siano completamente revisionati e ne sia rilasciata dettagliata dichiarazione attestante fra l’altro la rispondenza alle norme specifiche UNIFER;

- che siano effettuate durante il corso dei lavori, a cura della direzione tecnica, le previste verifiche e prove sui materiali impiegati.

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 753/80, la richiesta di effettuazione della prescritta visita di constatazione, corredata da:

- dichiarazione di ultimazione lavori, firmata dal tecnico responsabile dell’Ente richiedente, nella quale si attesti che l’impianto è stato eseguito a perfetta regola d’arte nel rispetto del D.M. 2445/71 ed in conformità al progetto approvato;

- copia del certificato di collaudo statico ove richiesto (legge 1086/71).

L’immissione in servizio dell’opera dovrà essere autorizzata con Determinazione Dirigenziale ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 753/80.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 e non entra nel merito di ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

La presente autorizzazione è rivolta esclusivamente alle caratteristiche della trasformazione degli impianti e non entra nel merito della costruzione lasciata alla responsabilità dei tecnici preposti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo, le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino