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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 16

Codice 26.4
D.D. 12 dicembre 2003, n. 719

Lago di Viverone - Comune di Viverone - Associazione velica Nord-Ovest - Ivrea (TO) - Manifestazione velica programmata per il giorno 14.12.2003. Prescrizioni in ordine alla sicurezza della navigazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere parere favorevole in merito alla sicurezza della navigazione relativamente alla manifestazione velica organizzata dalla Associazione velica Nord-Ovest - Ivrea (TO) nella giornata del 14 dicembre 2003 dalle ore 10,00 alle ore 18,00, nello specchio acqueo del Lago di Viverone indicato nella planimetria allegata alla presente per farne parte integrante.

Di disporre, nel tratto di lago interessato, la sospensione della navigazione limitatamente al campo gara (fatte salve le unità direttamente interessate dalla manifestazione), la cauta navigazione nell’area circostante nonché il divieto di altre attività non compatibili con la manifestazione stessa, durante lo svolgimento della regata velica in argomento.

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare le seguenti prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione.

2) L’avviso ai naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Viverone nonché gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla stessa.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - l’Associazione organizzatrice risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile ai sensi degli artt. 1174/1231 dei Codice della Navigazione (R.D. 30.3.1942, n. 327).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 8 della L.R. 8.8.1997, n. 51.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Marchisio