Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 16

Codice 16.4
D.D. 1 dicembre 2003, n. 223

Art. 10 l.r. 40 del 14 dicembre 1998. Progetto da sottoporre alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale, relativo all’istanza presentata dalla Società Collini Impresa Costruzioni S.p.A. per la coltivazione di una cava di inerti, sita in località San Pietro del Comune di San Damiano d’Asti, finalizzata al reperimento di materiali per la realizzazione del collegamento autostradale A6-A2 (AT-CN

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

per le motivazioni espresse in premessa, il progetto per la “Coltivazione di una cava d’inerti, sita in località San Pietro dei Comune di San Damiano d’Asti, finalizzata al reperimento di materiali per la realizzazione del collegamento autostradale A6-A21 (Asti-Cuneo)”, presentato dalla Società Collini Impresa Costruzioni S.p.A., con sede legale in Via Brennero, 260 nel Comune di Trento (TN), deve essere sottoposto alla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni espresse in premessa e di seguito evidenziate:

- l’intervento si colloca all’interno della fascia cimiteriale prevista nel P.R.G.C. la cui eventuale ridelimitazione necessita specifiche valutazioni di ordine urbanistico;

- l’area di intervento è caratterizzata da essenze arboree ed il progetto di recupero ambientale proposto non garantisce la ricostituzione del bosco nella sua ampiezza attuale;

- le caratteristiche idrogeologiche non sono sufficientemente descritte per consentire la valutazione dei potenziali impatti dell’intervento;

- la carenza della caratterizzazione del giacimento non consente da un lato valutazioni in merito all’idoneità del materiale per le finalità di impiego proposto e dall’altro non fornisce sufficienti sicurezze circa la stabilità dell’area in funzione dell’evoluzione dei lavori di coltivazione e della morfologia finale prevista;

- pur considerando che la documentazione è riferita ad un progetto preliminare, come richiesto per la fase di verifica dalla l.r. 40/1998, non è stata proposta la regimazione delle acque superficiali per garantire anche sotto questo aspetto la stabilità dell’area soprattutto a lungo termine;

- infine non è stata proposta una valutazione dei livelli di rumorosità, indotti dall’attività di coltivazione, in funzione della zonizzazione acustica adottata dal Comune ed estesa anche ai percorsi individuati per i mezzi da cava a cantiere e viceversa.

La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n..1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto