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Bollettino Ufficiale n. 16 del 22 / 04 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2004, n. 49-12145

L.R. 40/1998 art. 12. Giudizio di compatibilita’ ambientale: “Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e costituzione di aree di interesse naturalistico da attuarsi mediante ripresa dell’attivita’ estrattiva della cava in localita’ Bastie dei Comuni di Revello e Saluzzo (CN)” comprensivo di Valutazione di Incidenza relativa al Sito d’Importanza Comunitaria “Confluenza Po-Bronda”; proponente Calcestruzzi Spa

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del “Progetto di recupero, riqualificazione ambientale e costituzione di aree di interesse naturalistico da attuarsi mediante la ripresa dell’attività estrattiva in una cava di sabbia e ghiaia situata in località Bastie dei Comuni di Revello e Saluzzo (CN)”, e ricadente nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, presentato dalla Società Calcestruzzi S.p.A. con sede legale in Bergamo, Via Camozzi, 124, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la prosecuzione dell’attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;

- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti consentono di restituire l’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato, in accordo con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;

- lo sviluppo cronologico del progetto consente la progressiva dismissione delle aree a favore della fruizione pubblica secondo le modalità che saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra la Società proponente ed Ente di Gestione dell’Area Protetta ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area citato;

- l’intervento proposto, non solo è finalizzato alla sistemazione definitiva dell’area, ma consente anche di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Per mitigare ulteriormente gli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare la sistemazione finale dell’area conformemente a quanto previsto dal Piano d’Area sopra citato, è comunque emersa l’esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

- i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed al recupero ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d’opera, (Allegati A e B);

- il piano di monitoraggio ambientale sia integrato con una relazione annuale finalizzata a monitorare la presenza e la distribuzione del Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) nell’area di progetto e nel suo intorno; in merito la Società proponente deve provvedere alla redazione di uno specifico progetto di monitoraggio annuale a carico delle popolazioni di Anfibi presenti sull’area da attuare durante l’intero periodo compreso tra l’inizio e il termine delle attività di coltivazione e di riqualificazione ambientale;

- la convenzione presentata in bozza dal proponente (allegato C), prevista dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, deve essere stipulata, entro 90 giorni dalla data della presente deliberazione, con l’Ente di Gestione e i Comuni di Revello e Saluzzo e integrata prevedendo:

1. all’art. 4 il trasferimento a titolo gratuito o tramite contratto di comodato gratuito delle aree oggetto del progetto a favore dell’Ente di Gestione dell’Area Protetta o dei Comuni di Revello o di Saluzzo; le cessioni agli Enti pubblici devono avvenire in corso d’opera, al fine di attuare gradualmente gli obiettivi del progetto;

2. all’art. 9 la definizione di un contributo, da versare annualmente dalla Società esercente ai Comuni di Revello e Saluzzo, in relazione alla volumetria di materiale estratto;

3. all’art. 10 la definizione della cauzione, da prestare a favore dell’Ente di Gestione dell’Area Protetta, a garanzia dell’esecuzione delle opere di riuso dell’area;

4. all’art. 12 la previsione di una commissione di controllo in cui siano rappresentati il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, l’Ente di Gestione dell’Area Protetta e i Comuni di Revello e Saluzzo;

- la Società esercente sia tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere con la Regione Piemonte, entro 60 giorni dalla data della presente deliberazione, atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell’area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L’atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Revello e Saluzzo, all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta;

- siano adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell’atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme, inoltre deve essere eseguito il piano di monitoraggio acustico attraverso due campagne di misura, una ante operam e una in fase di esercizio come indicato nella relazione integrativa del progetto. La relazione di monitoraggio deve essere inviata, analogamente a tutti i monitoraggi ambientali, all’Amministrazione regionale, alla Provincia, all’Ente di Gestione dell’Area Protetta, ai Comuni di Revello e Saluzzo e al Settore del Dipartimento ARPA competente;

- per i riempimenti previsti in progetto, finalizzati alla riqualificazione ambientale, possono essere utilizzati esclusivamente i seguenti materiali:

a. materiale inerte derivante dalla selezione e lavaggio del minerale estratto (limi di lavaggio e ciottoli di pezzatura non commercializzata);

b. terreno vegetale proveniente dai lavori di scopertura del giacimento;

- nel corso delle operazioni di concimazione, connesse con gli interventi di inerbimento e di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree previste in progetto, per l’immissione di nitrati, non è consentito il superamento dei limiti previsti dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R ai sensi del D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152;

- deve essere richiesta da parte del proponente alla Regione Piemonte, Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, ai sensi del D.P.C.M. n. 112/1998, la concessione per l’occupazione del sedime demaniale per l’utilizzo della strada tra l’area di cava e l’impianto di lavorazione degli inerti che è posta in area demaniale. Ulteriore concessione per l’occupazione del sedime demaniale dovrà essere richiesta per l’attuazione delle opere di riqualificazione ambientale previste in aree demaniali; autorizzazione che può essere concessa previo nulla osta idraulico ai sensi della Legge 523/1904 di competenza dell’AIPO;

- il fosso perimetrale per la raccolta delle acque superficiali di provenienza esterna all’area deve essere realizzato nel primo anno di attività e comunque prima dell’approfondimento degli scavi al di sotto della falda;

- gli interventi di miglioramento forestale, a carico del soprassuolo esistente, compresi quelli previsti in aree di proprietà demaniale, previsti nel progetto devono essere realizzati nel corso dei primi due anni dell’autorizzazione;

- al termine dei lavori previsti in progetto devono essere completamente eliminati e rimossi tutti i fabbricati esistenti;

- gli isolotti galleggianti previsti in progetto devono essere realizzati in numero di 4 (quattro) e con dimensioni variabili da 2x2 m a 3x3 m.

Di esprimere parere favorevole relativamente alla Valutazione di Incidenza, nei riguardi del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C. IT1160009) “Confluenza Po-Bronda” ai sensi del D.P.G.R. 16 novembre 2001 n. 16/R: regolamento regionale recante “Disposizioni in materia di Valutazione di Incidenza”, nei confronti del progetto in epigrafe per le seguenti motivazioni:

- la realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate non compromette le potenzialità ambientali del S.I.C. “Confluenza Po-Bronda” (S.I.C. IT1160009) determinando al termine dei lavori, con gli accorgimenti tecnici prescritti, l’ampliamento degli habitat naturalistici utili per la riproduzione del Tritone crestato italiano (Triturus carnifex);

- i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificate in corso d’opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche del S.I.C.;

- la destinazione finale del sito, finalizzata alla costituzione di aree di interesse naturalistico determina l’ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta, e la realizzazione di aree umide più ampie che costituiscono ambienti utili per la riproduzione del Tritone crestato (Triturus carnifex).

Tuttavia ai fini della conservazione in corso d’opera degli habitat naturali e per garantire l’ampliamento di aree compatibili con lo sviluppo della colonizzazione da parte del Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) si ritengono opportune le seguenti prescrizioni:

- per salvaguardare la popolazione del Tritone crestato durante la fase riproduttiva, oltre che degli altri Anfibi e dell’avifauna nidificante, l’attuale invaso di minore superficie, posto sul lato sud-ovest, comprese le fasce di ampiezza pari a metri 10 dai cigli delle sponde degli stessi, non dovrà essere interessato da lavorazioni o interventi durante il periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 30 maggio successivo;

- nell’area del settore meridionale dello stagno esistente, che si prevede di preservare, sia riprofilata la parte di sponda attualmente sterile con conseguente limitato allargamento dello stagno per aumentare l’estensione dell’habitat idoneo al Tritone;

- in stretta continuità temporale con l’ultimazione della parte meridionale del nuovo bacino di cava, da realizzare con acque basse, la zona deve essere separata con un setto in blocchi da scogliera per consentire, di fatto, anche durante lo svolgimento dei lavori, la realizzazione di un nuovo stagno adatto ad ospitare una nuova popolazione di Tritone da favorire mediante trasferimenti di individui o di ovature;

- il sito utilizzato per la decantazione dei limi delle acque di lavaggio dell’impianto di frantumazione sia trasformato, a conclusione dei lavori, in una zona umida previa bonifica dei limi depositati e riprofilatura con andamento sinuoso del suo contorno; la zona umida dovrà essere alimentata dalla roggia che scorre nelle vicinanze e che successivamente si immette nel Fiume Po;

- entro 30 giorni dall’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 la Società proponente sia tenuta a presentare planimetrie e sezioni esecutive in recepimento delle sopraccitate prescrizioni che modificano le previsioni progettuali.

Di dare atto che la presente deliberazione, per quanto attiene le autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe le autorizzazioni paesistiche ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 490/1999, di competenza ai sensi della l.r. 20/1989, delle Amministrazioni comunali di Revello e di Saluzzo della durata di 5 anni a decorrere dalla presente deliberazione, in ottemperanza a quanto dichiarato dalle medesime amministrazioni durante la riunione della Conferenza di Servizi in data 5 marzo 2004.

A seguito di richiesta da parte del proponente, il competente Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, provvederà ai sensi del D.P.C.M. n. 112/1998 a rilasciare la concessione per l’occupazione del sedime demaniale, per l’utilizzo della strada tra l’area di cava e l’impianto di lavorazione degli inerti che è posta in area demaniale e per l’attuazione delle opere di riqualificazione ambientale previste in aree demaniali; previa acquisizione del nulla osta idraulico ai sensi della Legge 523/1904 di competenza dell’AIPO.

La Direzione Industria è tenuta, entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione, ad adottare la determina ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 44/2000.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

- allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A);

- allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo ambientale (Allegato B);

- verbale di Conferenza relativo alla riunione del 5 marzo 2004 (Allegato C);

- bozza della convenzione presentata dal proponente, prevista dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po” (allegato D).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori, ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)