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Bollettino Ufficiale n. 16 del 22 / 04 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2004, n. 16-12113

Legge 9 aprile 2002 n. 55 e s.m.i, e legge 27 ottobre 2003 n. 290 - Procedura di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW presentato dalla Società PI.EN. Piemonte energia S.r.l. nel territorio del Comune di Leinì (TO). Espressione dell’intesa regionale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di esprimere l’intesa di cui alla legge 55/2002 ed s.m.i. con il Ministero delle Attività Produttive per la realizzazione e l’esercizio della centrale termoelettrica PI.EN. in Comune di Leinì, subordinata alle seguenti prescrizioni:

- quale condizione inderogabile di compensazione ambientale, deve essere tecnicamente assicurata da parte del proponente la disponibilità alla cessione di almeno 170 MW di potenza termica per l’alimentazione di reti di teleriscaldamento ed altri usi industriali, al netto di ulteriori utilizzi del calore a bassa temperatura, al fine di realizzare la sostituzione di altri sistemi di combustione puntiformi;

- tali usi dell’energia termica devono essere adeguatamente comprovati tramite un credibile piano di utilizzo del calore accompagnato da accordi vincolanti, di congrua durata e per l’intera potenza termica di cui al punto precedente, sottoscritti con gli operatori locali prima dell’inizio dei lavori di realizzazione della centrale termoelettrica;

- il limite massimo di 40 mg/Nm3 concordato per le emissioni orarie di ossidi di azoto per un primo periodo temporale di esercizio dovrà essere ridotto, in occasione della prima revisione dell’impianto, al valore di 30 mg/Nm3, salvo dimostrata impossibilità tecnica a rispettare tale prescrizione;

- dovranno essere presentati a cura del proponente idonei elaborati tecnici di dettaglio ai fini del rilascio, da parte della Regione Piemonte, dell’autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente agli attraversamenti del torrente Bendola e del Rio della Vauda;

- in sostituzione di quanto previsto dal decreto 29.08.1997 della Regione Lombardia citato nel DEC/VIA/2003/0725, devono essere adottate le prescrizioni di cui all’allegato A, formulate dal competente settore regionale sulla base di quanto disposto dall’art. 43 della L. R. 44/2000 in relazione all’espressione del parere secondo l’art. 17 del DPR 203/88 sugli impianti soggetti ad autorizzazione statale;

- poiché la zona interessata dal progetto di installazione della centrale termoelettrica risulta essere tra quelle a maggiore criticità in Regione Piemonte sotto il profilo della qualità dell’aria, è condizione indispensabile la realizzazione di una adeguata rete di monitoraggio, da concordare con Regione Piemonte ed ARPA, in grado di evidenziare eventuali peggioramenti della suddetta qualità dell’aria;

- dovrà essere concordata con Regione Piemonte, Provincia di Torino e ARPA, prima dell’inizio dei lavori di realizzazione della centrale termoelettrica, la definizione del protocollo di gestione dell’impianto di cui al citato DEC/VIA/2003/0725, che consente, nei periodi di criticità atmosferica rilevati dalla suddetta rete, di modulare il funzionamento dell’impianto in funzione del rispetto dei limiti di concentrazione in atmosfera degli ossidi di azoto;

- il proponente è tenuto ad aggiornare periodicamente, sia in fase di progettazione esecutiva, sia in fase di realizzazione che di esercizio, la Regione Piemonte e la Provincia di Torino sullo stato di avanzamento dell’iniziativa e sulle misure poste in atto per soddisfare le prescrizioni imposte e per mitigare l’impatto ambientale dell’opera;

- per le necessità di acqua per uso industriale dell’impianto si richiede che sia fatto ricorso ad acque reflue depurate, non appena rese disponibili dalla rete di distribuzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)