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Bollettino Ufficiale n. 16 del 22 / 04 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2004 n. 6-12275

Legge 28 giugno 1991 n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane”. Modalità per la revoca e il recupero dei contributi

A relazione dell’Assessore Vaglio:

Premesso che l’art. 3 della Legge 28 giugno 1991 n. 208 stabilisce che i Comuni capoluoghi di Provincia nonché quelli individuati su proposta regionale dal Ministero per i Problemi Aree Urbane, devono trasmettere il programma alla Regione che lo approva e lo trasmette al Ministro per i Problemi Aree Urbane indicando le priorità di intervento.

Richiamata la D.G.R. n. 153-13737 del 23 marzo 1992 con cui la Giunta regionale ha approvato i programmi per gli anni 1991-93 relativamente ai Comuni capoluogo di Provincia in merito ai finanziamenti di cui alla legge 208/91.

Richiamata altresì la D.G.R. n. 279-17641 del 3 agosto 1992 con la quale sono stati approvati i programmi per gli anni 1992 e 1993 dei Comuni individuati con D.M. 22 novembre 1991 n. 184 per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili o pedonali comunali ed intercomunali;

vista la D.G.R. 30 luglio 1993 n. 412-27350 con la quale la Giunta Regionale ha definito ed approvato l’ordine di priorità in merito ai finanziamenti di cui alla Legge 208/91;

dato atto che il Programma regionale sugli itinerari ciclabili o ciclopedonali ai sensi della Legge 208/91 è stato in parte finanziato con decreto 10 novembre 1993 rep. n. 302 a firma del Ministro delegato per le Aree Urbane;

rilevato che il comma 4 dell’art. 2 della legge stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno i Comuni trasmettono alla Regione e contestualmente al Ministero per le Aree Urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l’anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica e di integrazione del programma;

visto il Regolamento di attuazione D.M 6 luglio 1992, n. 467;

visto l’art. 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante “Interventi di finanza pubblica” che attribuisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome il compito di indicare i criteri direttivi per l’attuazione degli interventi diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali di cui alla citata legge 208/91, anche relativamente al riparto delle risorse e alla verifica del perseguimento degli obiettivi;

vista la Legge 28 dicembre 1995 n. 550 (legge finanziaria 1996) destinante risorse pari a Lire 10 miliardi per il rifinanziamento della Legge 208/91;

vista la deliberazione della Conferenza Stato Regioni n. 337 del 9 ottobre 1997 con cui vengono stabiliti nuovi criteri direttivi in merito alla formalizzazione dell’approvazione e trasmissione di programmi regionali e ai loro tempi di attuazione, nonché al trasferimento delle risorse, e con cui sono state ripartite, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla Legge 208/91, le risorse statali ammontanti a 10 miliardi di Lire;

visto il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento del Tesoro Direzione VI prot. n. 624588 del 6 novembre 2000 di comunicazione della liquidazione con ordine di pagamento n. 21 del 26 ottobre 2000 della somma di Lire 668.000.000= spettante alla Regione quale contributo in conto capitale di cui alle Leggi n. 208/91 e n. 550/95;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 218 del 30 marzo 2000 con la quale si è stabilito di destinare la quota ripartita dei finanziamenti statali ammontante a Lire 668.000.000= pari ad € 344.993,21= ed assegnata alla Regione Piemonte ai sensi della Legge 208/91, prioritariamente ai Comuni di cui al Programma regionale approvato con D.G.R. n. 412-27350 del 30 luglio 1993;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 624 in data 30 novembre 2000 con la quale si è provveduto alla ripartizione, all’impegno ed all’erogazione della quota dei finanziamenti statali assegnati alla Regione Piemonte per la realizzazione degli interventi per gli anni 1992 e 1993 definiti ed approvati con D.G.R. n. 412-27350 del 30 luglio 1993;

rilevato che la succitata deliberazione della Conferenza Stato Regioni n. 337/97 al punto 4 prevede che le Regioni con cadenza annuale informino la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni sullo stato di attuazione del programma regionale, ai fini della verifica del perseguimento degli obiettivi programmati, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della Legge n. 537/1993, dando formale comunicazione dell’avvenuta realizzazione degli stessi entro quattro anni dall’accredito da parte del Ministero del Tesoro delle somme assegnate;

ritenuto opportuno stabilire il termine del 31 luglio 2004 entro il quale i soggetti beneficiari del contributo individuati con determinazione dirigenziale n. 624 del 30 novembre 2000, debbano trasmettere alla Direzione Trasporti - Settore Viabilità e Impianti Fissi il Verbale di consegna lavori per le opere ammesse a finanziamento;

considerato, nel caso in cui i Comuni di cui alla determinazione dirigenziale n. 624 del 30 novembre 2000 non ottemperino a quanto disposto entro il termine del 31 luglio 2004, di avviare le procedure di recupero delle somme erogate, procedendo eventualmente ad assegnare tali risorse ad altri soggetti inseriti nell’elenco approvato con D.G.R. 412-27350 del 30 luglio 1993;

ritenuto altresì opportuno stabilire il termine del 30 settembre 2005 entro il quale i Comuni beneficiari dei contributi di cui alla determinazione dirigenziale n. 624/2000 devono comunicare l’avvenuta ultimazione dei lavori, pena l’avvio delle procedure di recupero delle somme erogate;

valutato che, decorso il termine del 30 settembre 2005, nei casi in cui non si siano conclusi i lavori, esclusi i casi dovuti a causa di forza maggiore rispetto ai quali potrà essere concessa una proroga, il Settore Viabilità e Impianti Fissi può riconoscere per gli interventi in questione quanto realizzato e contabilizzato fino all’ultimo SAL, procedendo all’adeguamento del contributo e al recupero della restante quota.

La revoca o l’eventuale recupero del contributo sono disposti con provvedimento del Responsabile del Settore Viabilità ed Impianti Fissi.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di stabilire gli adempimenti cui devono ottemperare i Comuni individuati con determinazione dirigenziale n. 624 del 30 novembre 2000 quali beneficiari del contributo ai sensi della Legge 28 giugno 1991, n. 208 recante “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane”, pena l’avvio delle procedure di recupero del contributo erogato:

a) i Comuni beneficiari individuati con determinazione dirigenziale n. 624 del 30 novembre 2000 devono trasmettere entro il 31 luglio 2004 al Settore Viabilità e Impianti Fissi il Verbale di consegna lavori per le opere ammesse a finanziamento

b) entro il termine del 30 settembre 2005 i soggetti beneficiari dei contributi di cui alla determinazione dirigenziale n. 624/2000 devono e comunicare al Settore Viabilità e Impianti Fissi con dichiarazione a firma del Responsabile del procedimento:

- l’avvenuta ultimazione dei lavori;

- la conformità dell’opera alla normativa statale e regionale in materia di viabilità;

- la corrispondenza dell’opera al programma trasmesso alla Regione ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui alla D.G.R. 30 luglio 1993 n. 412-27350, che deve essere conforme a quanto indicato nell’allegato 1 della citata delibera per quanto riguarda la dislocazione, la lunghezza del percorso nonché la tipologia indicata;

c) entro il termine massimo di 180 giorni dall’avvenuta ultimazione dei lavori, i soggetti beneficiari di cui alla determinazione n. 624/2000 devono trasmettere al Settore Viabilità e Impianti Fissi:

- il Certificato di regolare esecuzione o di Collaudo approvati dai competenti organi;

- il quadro economico definitivo delle spese sostenute per la realizzazione dell’opera, escludendo eventuali somme per arredi, opere in verde e qualsiasi intervento ritenuto non funzionale alla pista o percorso ciclabile;

2) di avviare le procedure di revoca e di recupero del finanziamento con provvedimento del Responsabile del Settore Viabilità e Impianti Fissi ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, decorsi i termini stabiliti senza che i Comuni di cui alla determinazione dirigenziale n. 624/2000 non abbiano ottemperato a quanto disposto al punto 1) lettere a) e b);

3) di stabilire che decorso il termine del 30 settembre 2005, nei casi in cui non si siano conclusi i lavori, esclusi i casi dovuti a causa di forza maggiore, rispetto ai quali potrà essere concessa una proroga il Settore Viabilità e Impianti Fissi può riconoscere ai soggetti beneficiari quanto realizzato e contabilizzato fino all’ultimo SAL, procedendo all’adeguamento del contributo e al recupero della restante quota.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

(omissis)