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Bollettino Ufficiale n. 16 del 22 / 04 / 2004

Codice 16.4
D.D. 27 febbraio 2004, n. 34

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”. Modifica dell’autorizzazione per la coltivazione mineraria con riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell’area di cava in località Mezzaluna sita nei Comuni San Mauro, Castiglione e Settimo Torinese (TO) presentata dalla Società Mazzucchetti s.a.s.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Di autorizzare il progetto comprensivo della modifica concernente l’intervento di riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell’area della cava in località Mezzaluna, esercita dalla Società Mazzucchetti s.a.s., con sede in San Mauro Torinese Via XXV Aprile, 47, ai sensi della l.r. 69/1978, sino al 31 dicembre 2007.

2. La modifica progettuale prevista in Comune di Castiglione Torinese non è autorizzata per le motivazioni espresse in premessa.

3. Resta valida l’autorizzazione, relativa agli interventi previsti in Comune di Castiglione Torinese, rilasciata con determinazione n. 81 del 4 agosto 1999 e con scadenza fino al 14 aprile 2004.

4. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’allegato A, che comprende le prescrizioni richieste dalla determinazione dirigenziale regionale n. 136 del 23 settembre 2002, emessa a seguito della conclusione del procedimento di verifica di VIA, e quelle approvate nella Conferenza di Servizi del 4 settembre 2003 nonchè nell’allegato B, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.

5. La Società esercente è tenuta, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di Euro 654.000 (seicentocinquantaquattromila/00) ai sensi dell’art. 7 Co. III l.r. 69/1978. Copia della suddetta fideiussione deve essere inviata alle Amministrazioni comunali di San Mauro Torinese e Settimo Torinese (TO) ed all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

- esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

6. La cauzione di cui al punto 5 è sostitutiva di quella stipulata in ottemperanza alla precedente autorizzazione, rilasciata dall’amministrazione regionale con determinazione dirigenziale n. 81 del 4 agosto 1999.

7. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a stipulare ai sensi dell’art. 3.10 delle Norme del Piano d’Area, citato in premessa, la convenzione con l’Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese - , secondo la bozza allegata (allegato C) escludendo quanto di competenza del Comune di Castiglione Torinese; per il suddetto Comune restano valide le condizioni già previste nella convenzione stipulata in data 27 ottobre 1999. La convenzione dovrà inoltre prevedere una Commissione Tecnica di controllo per l’attuazione del progetto.

8. La convenzione di cui al punto 7 è sostitutiva della precedente convenzione stipulata dalla Società esercente con l’Ente di Gestione dell’Area Protetta in data 27 ottobre 1999.

9. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I. a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. L’atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di San Mauro Torinese e Settimo Torinese (TO), all’Amministrazione Regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta.

10. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli allegati A e B o la mancata stipula della convenzione di cui al precedente punto 7 costituiscono motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.

11. La presente determinazione sarà inviata ai Comuni di San Mauro Torinese, Castiglione Torinese e Settimo Torinese (TO) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po - tratto torinese”, per conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

12. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

13. Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto