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Bollettino Ufficiale n. 16 del 22 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 200 del 10 marzo 2004 - Progetto di porcilaia per ingrasso suini in Comune di Racconigi (CN). Proponente: Azienda Agricola Sacchetto Luciano, con sede legale in Racconigi, Nucleo Migliabruna Vecchia 20/3. Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i..

(omissis)

In conclusione,

alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell’istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze dei Servizi , i cui verbali sono conservati agli atti dell’Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell’intervento, così come proposto e modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, in quanto la realizzazione e la gestione dell’allevamento ampliato così come proposto non appare tale da alterare in modo significativo le componenti ambientali dei luoghi interessati.

Tuttavia, viste le caratteristiche dell’area di insediamento e del suo intorno, per mitigare l’entità degli impatti sulle componenti ambientali è emersa l’esigenza di subordinare l’attuazione dell’ampliamento proposto alla realizzazione della recinzione e di idonea schermatura vegetale dell’allevamento lungo tutto il suo perimetro

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi dell’11 settembre 2003 e del 02 marzo 2004, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di porcilaia per ingrasso suini nel Comune di Racconigi, Nucleo Migliabruna Vecchia 20/3, presentato dal Sig. Sacchetto Luciano, in qualità di titolare dell’Azienda agricola Sacchetto Luciano, con sede legale in Racconigi, Nucleo Migliabruna Vecchia 20/3, in quanto:la realizzazione e la gestione dell’allevamento ampliato così come proposto non appare tale da alterare in modo significativo le componenti ambientali dei luoghi interessati.

2. Tuttavia, viste le caratteristiche dell’area di insediamento, per mitigare l’entità degli impatti sulle componenti ambientali è emersa l’esigenza di subordinare la realizzazione dell’ampliamento proposto alla seguente prescrizione:

sia realizzata la recinzione ed un’idonea schermatura vegetale dell’allevamento lungo tutto il suo perimetro.

3. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi dell’ 11 settembre 2003 e del 02 marzo 2004, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

(omissis)

4. di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione allo spandimento dei reflui in agricoltura, ai sensi del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e delle LL.RR. 13/90 e 48/93. a successiva, separata determinazione del Responsabile del competente Ufficio provinciale, da assumere entro 30 gg. dalla data di presentazione, da parte del proponente, di una scheda tecnica aggiornata con l’esatta indicazione del numero di capi complessivamente allevati e con l’elenco dei terreni da utilizzare per lo spandimento;

5. di rinviare altresì la formalizzazione delle autorizzazioni ex LL.RR. 56/77 e s.m.i. e 45/89 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Racconigi, da assumere entro 30 gg. dalla notifica della presente deliberazione;

6. di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo;

7. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data del presente atto deliberativo;

8. di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

9. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.