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Bollettino Ufficiale n. 16 del 22 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Roccabruna (Cuneo)

Statuto comunale (Adeguamento D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, approvato con Deliberazione C.C. n. 3 in data 31.03.2004)

INDICE

Art. 1 - Autonomia statutaria

Art. 2 - Finalita’

Art. 3 - Programmazione e cooperazione

Art. 4 - Sede e territorio

Art. 5 - Albo Pretorio

Art. 6 - Segni distintivi

Art. 7 - Autonomia impositiva e contabile

Art. 8 - Organi comunali

Art. 9 - Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 10 - Consiglio Comunale

Art. 11 - I Consiglieri

Art. 12 - Sessioni e convocazioni

Art. 13 - Adunanze del consiglio

Art. 14 - Linee programmatiche di mandato

Art. 15 - Competenze del consiglio

Art. 16 - Commissioni

Art. 17 - Gruppi Consiliari

Art. 18 - Il Sindaco

Art. 19 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 20 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 21 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 22 - Rappresentanza legale

Art. 23 - Rappresentanza giudiziale

Art. 24 - Il Vicesindaco

Art. 25 - Deleghe ed incarichi

Art. 26 - Cessazione dalla carica di sindaco

Art. 27 - Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

Art. 28 - La Giunta Comunale

Art. 29 - Composizione

Art. 30 - Nomina

Art. 31 - Funzionamento della giunta

Art. 32 - Competenze della giunta

Art. 33 - Partecipazione popolare

Art. 34 - Libere forme associative e volontariato

Art. 35 - Contributi alle associazioni

Art. 36 - Volontariato

Art. 37 - Consultazioni

Art. 38 - Petizioni

Art. 39 - Referendum

Art. 40 - Accesso agli atti

Art. 41 - Diritto di informazione

Art. 42 - Difensore Civico

Art. 43 - Principi strutturali ed organizzativi

Art. 44 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 45 - Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 46 - Funzioni dei responsabili dei servizi

Art. 47 - Atti dei responsabili dei servizi

Art. 48 - Collaborazioni esterne

Art. 49 - Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

Art. 50 - Controllo interno

Art. 51 - Il Segretario Comunale

Art. 52 - Convenzioni di segreteria

Art. 53 - Pareri dei responsabili dei servizi

Art. 54 - Responsabilita’ verso il comune

Art. 55 - Responsabilita’ verso terzi

Art. 56 - Responsabilita’ dei contabili

Art. 57 - I servizi pubblici locali

Art. 58 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 59 - L’istituzione

Art. 60 - Societa’ e partecipazione pubblica locale

Art. 61 - Gestione dei servizi in forma associata

Art. 62 - Convenzioni

Art. 63 - Accordi di programma

Art. 64 - Consorzi

Art. 65 - Delega di funzioni alla comunita’ montana

Art. 66 - Ordinamento

Art. 67 - Attivita’ finanziaria del comune

Art. 68 - Bilancio comunale

Art. 69 - Rendiconto di gestione

Art. 70 - Demanio e patrimonio

Art. 71 - Il revisore del conto

Art. 72 - Servizio di tesoreria comunale

Art. 73 - Pareri obbligatori

Art. 74 - Attivita’ contrattuale

Art. 75 - Le ordinanze del sindaco

Art. 76 - I regolamenti

Art. 77 - Violazioni di norme comunali - sanzioni

Art. 78 - Rapporti tra le fonti normative

Art. 79 - Approvazione e revisione statutaria

Art. 80 - Entrata in vigore dello statuto

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Roccabruna è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento delle proprie attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi, nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all’attività Amministrativa.

2. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza degli individui;

b) Promozione di una cultura di pace e di solidarietà tra i popoli, come sancito dalla Costituzione e ricerca degli strumenti operativi idonei a favore delle fasce più deboli, con particolare riferimento alle persone disabili, agli anziani e quanti incontrino difficoltà nell’integrazione sociale;

c) Favorire l’attuazione nella propria attività normativa ed amministrativa, e nei limiti delle proprie competenze, i principi di parità tra uomo e donna di cui alla legge n.125/91 e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di favorire l’occupazione femminile e di realizzare l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. Promuovere nel contempo mediante azioni positive, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;

d) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, riconoscendo che l’attività sportiva è essenziale per la formazione ed il miglioramento della qualità di vita dell’uomo e riconoscendo altresì, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento, l’utilizzo sportivo dei campi da gioco e delle strutture sportive comunali alle società locali;

e) Favorire lo sviluppo armonico del territorio compatibilmente con la tutela Ambientale e delle attività economiche in ogni settore;

f) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali ambientali, storico linguistiche, culturali e delle tradizioni locali. Con propri mezzi favorire la promozione, valorizzazione e tutela delle caratteristiche etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell’arco alpino europeo di uguale cultura ed esperienza storica, in considerazione della particolare appartenenza storico-geografica dell’area alpina sud-occidentale del Piemonte, di lingua e cultura occitana ed in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto Regionale e con lo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto. L’utilizzo e la valorizzazione della lingua locale verranno particolarmente favorite e promosse nella toponomastica, nelle iniziative di sperimentazione scolastica intraprese dalle Autorità competenti, nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente organi istituzionali del Comune;

g) Riconoscimento del valore del volontariato e dell’associazionismo come risposta a bisogni sociali, civili, culturali promuovendone lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione;

h) Sostegno all’azione educativa delle Istituzioni scolastiche e d’intesa con queste, promuovere e garantire l’educazione permanente, l’orientamento scolastico, le pari opportunità nell’ambito dei diversi gradi di istruzione, l’educazione alla salute;

i) Promuovere e garantire, nell’ambito delle proprie competenze la prevenzione delle condizioni invalidanti e la piena integrazione sociale delle persone disabili.

l) Possibilità di delegare proprie funzioni alla Comunità Montana Valle Maira al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi .

m) Promuovere e garantire la partecipazione alla vita pubblica nelle varie manifestazioni dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 8 marzo 1994, n. 203 e nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso le forme di partecipazione disciplinate dal presente Statuto e non riservate espressamente agli elettori.

Art. 3
Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell’apporto di formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Ricerca in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana .

Art. 4
Sede e Territorio

1. Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Roccabruna - Strada dei Catari, n. 6;

2. Il Comune di Roccabruna comprende i territori attribuiti dalla Legge e si estende per Kmq.24,08. L’intero territorio comunale è montano per la sua collocazione geografica e per le sue caratteristiche ambientali ed inserito nel territorio della Comunità Montana Valle Maira.I comuni confinanti con il territorio comunale risultano essere i comuni di Dronero, Cartignano, Villar San Costanzo, Valmala e Melle.

3. Il territorio del Comune è costituito dalle seguenti borgate: storicamente riconosciute dalla comunità:

Borgata Balanzone

Borgata Belliard

Borgata Bernard

Borgata Buccio

Borgata Bugialà

Borgata Bonetto

Borgata Caire

Borgata Castello

Borgata Centro

Borgata Cesari

Borgata Cogno

Borgata Comba

Borgata Combetta

Borgata Copetto

Borgata Corte

Borgata Dao

Borgata Erede

Borgata Ferre

Borgata Fonfonaia

Borgata Fucina

Borgata Gardiola

Borgata Gautero

Borgata Giorsetti

Borgata Gora

Borgata Grangetta

Borgata Grangia

Borgata Isaia

Borgata Ischia

Borgata Lavalle

Borgata Margaria

Borgata Massun

Borgata Molino

Borgata Morello

Borgata Negosi

Borgata Nolfo

Borgata Norat

Borgata Paschero

Borgata Peduccio

Borgata Prarosso

Borgata Rinaudo

Borgata Sala Inferiore

Borgata Sala Superiore

Borgata S.Anna

Borgata S.Giovanni

Borgata S.Ponzio

Borgata Saretto

Borgata Siri

Borgata Tettoprato

Borgata Tiauda

Borgata Toschia

Borgata Turbiglio

Borgata Ugotto

Borgata Verutti

Borgata Viale

Borgata Voli

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e delle frazioni o della sede comunale è disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.

6. All’interno del territorio del Comune di Roccabruna non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l’insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

Art. 5
Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel Palazzo municipale apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.

3. Il Responsabile del procedimento cura l’affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Responsabile della buona tenuta dell’Albo pretorio è il Messo comunale.

Art. 6
Segni distintivi

1. Il comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

2. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

3. L’uso dello stemma e la riproduzione di tali simboli da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con atto del Sindaco, per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

4. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato da Sindaco, si può esibire il gonfalone nella foggia autorizzata.

Art. 7
Autonomia impositiva e contabile

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell’ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. In questo ambito, l’autonomia impositiva potrà tenere conto delle esigenze delle categorie di persone disagiate.

3. Il Comune può, nello stesso ambito e nella propria autonomia impositiva e contabile, promuovere lo sviluppo economico e produttivo del territorio, al fine di incrementare i livelli occupazionali.

TITOLO II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8
Organi Comunali

1. Sono organi di Governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. E’ presieduto dal Sindaco.

3. Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le Leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazione degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale, fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

2. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli Uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario .

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale, sono regolati dalla Legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di riferimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 11
I Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l’intera comunità. Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinate dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

3. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli Uffici e servizi dell’Ente, che esercitano attraverso le Commissioni Consiliari e singolarmente attraverso interrogazioni e mozioni.

4. Le interrogazioni e le mozioni sono discusse nelle sedute consiliari secondo le norme del regolamento.

5. Per l’esercizio delle proprie attribuzioni ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli Uffici, senza alcun onere, copia di atti, notizie ed informazioni, utili ai fini dell’espletamento del mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute successive, sono dichiarati decaduti. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall’interessato entro 10 giorni dalla contestazione e decide conseguentemente. La surrogazione avverrà con le modalità stabilite dalla Legge.

7. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che, nell’elezione a tale carica, ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 73, del decreto legislativo n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo -eletto e dei Candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 73.

8. A parità di cifra elettorale si ha per Consigliere anziano il più anziano di età.

9. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

10. I Consiglieri, possono chiedere, ai sensi del comma 4-art.82,D.Lgs.267/2002, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’Ente pari o minori oneri finanziari;

Art. 12
Sessioni e convocazioni

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso d’eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri; in quest’ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale. L’avviso può prevedere anche una 2° convocazione,da tenersi comunque in un giorno diverso.

6. L’integrazione dell’ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alla medesime condizioni del comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.Inoltre l’integrazione dell’ordine del giorno può avvenire anche all’inizio della seduta consiliare, su proposta del Sindaco e con il consenso di tutti i Consiglieri.

7. L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all’Albo pretorio contestualmente alle convocazioni di cui al comma 3) e deve essere adeguatamente pubblicizzata in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali 48 ore prima della seduta in caso di sessione ordinaria e 12 ore prima nel caso di convocazione d’urgenza.

a) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

9. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 13
Adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce con l’intervento della metà dei Consiglieri assegnati; nelle sedute di 2° convocazione è sufficiente la presenza di 4 Consiglieri.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle.

3. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate, sono espressamente previste dalla Legge.

4. Per gli atti di nomina è sufficiente, salva diversa disposizione di Legge, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 14
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, al Consiglio, che ne prende atto.

2. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.E’ facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

3. Il documento presentato costituisce il principale atto di indirizzo dell’attività amministrativa e di riferimento per l’esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Art. 15
Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio ha competenza esclusiva limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) Atti normativi:

- Statuto dell’Ente, delle Aziende speciali e delle Istituzioni e relative variazioni.

- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare.

b) Atti di programmazione:

- Programmi.

- Piani finanziari.

- Relazioni revisionali e programmatiche.

- Piani triennali e elenco annuale dei lavori pubblici.

- Piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione.

- Eventuali deroghe ai piani territoriali ed urbanistici, nonché i pareri da rendere in dette materie.

- Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni.

- Ratifiche di variazioni al Bilancio approvate dalla Giunta Comunale.

- Rendiconto.

c) Atti di decentramento:

- Tutti gli atti necessari all’istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini.

d) Atti relativi al personale:

- Atti di programmazione ed indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi.

e) Atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri Enti:

- Convenzioni fra Comuni, fra Comune e Provincia, fra Comune e Comunità Montana.

- Accordi di programma.

- Costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra Enti Locali.

f) Atti relativi a spese pluriennali:

- Tutte le spese che impegnino i Bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alle somministrazioni e forniture di beni e servizi a carattere continuativo.

g) Atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti:

- Acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio.

- Appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio.

h) Atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed Enti dipendenti, sovvenzioni o sottoposti a vigilanza:

- Atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

- Assunzione diretta di pubblici servizi.

- Costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto o alienazione di quote di partecipazione societaria.

- Concessioni di pubblici servizi.

- Affidamento di servizi o attività mediante convenzione.

i) Atti relativi alla disciplina dei tributi:

- Atti di istituzione ed ordinamento di tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nell’ambito delle facoltà concesse dalla Legge.

- Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici.

l) Accensione di mutui e prestiti obbligazionari:

- Contrazione di mutui, non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio.

- Emissione di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione.

- Emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione.

- Ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario

m) Atti di nomina:

- Definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni.

- Nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla Legge.

- Nomina d’ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari.

- Nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta.

- Nomina rappresentanti in Comunità Montana, nel proprio seno a votazione palese e a maggioranza relativa.

n) Atti elettorali e politico-amministrativi:

- Esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti.

- Surrogazione dei Consiglieri.

- Approvazione delle linee programmatiche di governo dell’Ente.

- Approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia.

- Esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno.

- Esame e discussione di interrogazioni.

- Determinazione del gettone di presenza per i Consiglieri,per la partecipazione a consi

gli e commissioni.

o) Ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla Legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 16
Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire con apposita deliberazione Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, nominati con criterio proporzionale e possono avvalersi di tecnici esterni.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento. Per quanto riguarda le commissioni di indagine, di inchiesta e controllo, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 17
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, unitamente all’indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

CAPO II
IL SINDACO

Art. 18
Il Sindaco

1. Il Sindaco è il Capo dell’Amministrazione eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli Organi Comunali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnati dal presente Statuto o dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’Ufficio.

Art. 19
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente; può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri anche per il compimento di atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale quali: rappresentanza dell’Ente in manifestazioni politiche, stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi.

2. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:

a) Dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori.

b) Promuove ed assume iniziative,sentito il Consiglio per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

In sede di conferenza dei servizi esprime il parere del Comune,precedentemente espresso dal Consiglio Comunale con atto deliberativo.

c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 267/2000.,e per l’elezione del Comitato per l’amministrazione degli Usi Civici.

d) Nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito Albo.

e) Conferisce e revoca al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore Generale.

f) Emana le Ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e nei casi di emergenza di cui all’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, commi 5-6.

g) Nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, nonché quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 20
Attribuzioni di Vigilanza

1. Il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso gli Uffici e servizi le informazioni e gli atti anche riservati e può disporre l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le società per azioni, appartenenti all’Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni pubbliche svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

3. Provvede a far osservare lo Statuto e i regolamenti comunali.

Art. 21
Attribuzioni di Organizzazione

1. Il Sindaco stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e le presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri.

2. Esercita il potere di polizia nelle adunanze consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalle Leggi.

3. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

4. Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

5. Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualsiasi natura.

6. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

7. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla Legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.

Art. 22
Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune di Roccabruna, spetta al Sindaco, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo n. 267/2000, salvo quanto attribuito ai responsabili degli uffici e dei servizi dagli articoli 107 e seguenti del medesimo decreto legislativo.

2. In particolare la rappresentanza negoziale, cioè la stipula dei contratti e la formazione degli atti unilaterali a contenuto negoziale, per conto dell’ente, spetta al responsabile dell’ufficio o servizio a ciò deputato, secondo l’organizzazione interna.

3. Gli atti di diritto privato a contenuto non negoziale, sono parimenti attribuiti agli organi burocratici dell’Ente, secondo la specifica organizzazione esistente, così la legittimazione passiva alla ricezione degli atti sia a contenuto negoziale che non negoziale.

4. Nel caso previsto dall’ultima parte del comma precedente, l’indirizzo dell’atto al Sindaco del Comune si intende rivolto al competente responsabile dell’ufficio o servizio.

Art. 23
Rappresentanza giudiziale

1. Il Comune di Roccabruna, in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, sta in giudizio in persona del responsabile dell’ufficio o servizio competente per materia.Il responsabile competente, è individuato, ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, nell’organo burocratico che ha compiuto l’atto, o che ha posto in essere il comportamento, o che ha competenza nella specifica materia.

2. Per una corretta individuazione della competenza attribuita ai singoli responsabili degli uffici e dei servizi si fa riferimento:

- agli atti di nomina, ai sensi dell’art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000;

- all’attribuzione all’unità organizzativa cui il responsabile è preposto, dei procedimenti amministrativi, oggetto di controversia, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 241/90;

- all’assegnazione dei poteri gestionali e di spesa sulla base del piano delle risorse e degli obiettivi;

3. Quanto stabilito al comma precedente, vale sia per la legittimazione attiva, di proporre le liti, che per la legittimazione passiva, di resistere alle liti, nonché per il potere di transigere e conciliare.

4. Per la responsabilità amministrativa, contabile e penale, vale il principio della personalità della responsabilità di cui agli articoli 27 e 28 della Costituzione, e pertanto non si applicano le norme stabilite nei commi precedenti.

5. Per i casi residuali in cui il giudizio civile o amministrativo si instaura su atti o comportamenti non ritenuti ad una competenza gestionale, ma ad una competenza politico - istituzionale, nonché per i casi di atti demandati espressamente ala competenza degli organi di governo del Comune, la rappresentanza giudiziale spetta al Sindaco.

Art. 24
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l’Assessore nominato tale dal Sindaco che ha la delega generale per l’esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. 25
Deleghe ed Incarichi

1. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di Capo e responsabile dell’Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

2. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie speciali per il compimento di singoli atti o procedimenti.

3. L’atto di delega in forma scritta obbligatoria, indica l’oggetto, la materia e gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento di competenze e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitato.

4. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

5. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio ed agli Organi previsti dalla Legge.

Art. 26
Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco, danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non ne comporta le dimissioni.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle Leggi vigenti.

Art. 27
Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco, diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine si dà luogo alla immediata cessazione della carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio.

2. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

3. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di esperti, nominati dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio e scelti in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

4. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal Vicesindaco, o in mancanza dall’Assessore più anziano di età.

5. La Commissione relaziona al Consiglio entro 30 giorni dalla nomina.

6. Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla relazione entro 10 giorni dalla presentazione.

CAPO III
LA GIUNTA

Art. 28
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l’organo d’impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi di trasparenza ed efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nei confronti degli organi burocratici dell’Ente, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività: le modalità verranno stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 29
Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di 4 Assessori, compreso il Vicesindaco.

2. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri Comunali. Potrà essere eletto Assessore n.1 cittadino non facente parte del Consiglio,in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali ed in possesso di documentati requisiti di prestigio,professionalità e competenza amministrativa. La sua presenza non modifica il numero degli Assessori di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L’Assessore extraconsiliare partecipa alle sedute del Consiglio,con diritto di intervenire,senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 30
Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il 3° grado, di affinità di 1° grado, di affiliazione ed i coniugi.

4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 31
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l’attività degli Assessori e stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto delle proposte di singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta, sono stabilite dalla stessa, in modo informale.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, compreso il Sindaco.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta, funzionari del Comune, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 32
Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi dei Legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale.

3. La Giunta in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) Propone al Consiglio i Regolamenti.

b) Approva i progetti di OO.PP. nella fase preliminare e definitiva.

c) Approva i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di più bilanci o che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi.

d) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio.

e) Determina le aliquote delle tasse e dei tributi comunali. Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove.

f) Nomina i membri della Commissione per i Concorsi pubblici, su proposta del responsabile del servizio interessato.

g) Propone i criteri generali per la concessione dei contributi, sussidi o vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone.

h) Approva i Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e di servizi nei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

i) Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria pluriennali;

j) Fissa la data per la convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento.

k) Approva gli accordi di contrattazione decentrata.

l) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi di gestione dell’Ente.

m) Determina, sentito il Revisore dei Conti, i misuratori ed i modelli di controllo interno di

gestione.

n) Approva i P.E.G.

o) Autorizza la resistenza in giudizio di qualunque ordine e grado.

p) Al fine di attuare l’art.1 del D.L. 22.2.2002, n.13, convertito in L.24.4.2002, n.75, nomina con propria deliberazione all’inizio di ogni mandato amministrativo, entro 60 giorni dal proprio insediamento, il Commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del Bilancio, nell’ipotesi di cui all’art.141 comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, scegliendolo tra Segretari Comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, Revisori dei Conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti Locali, Segretari Provinciali. Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art.53 del D.Lgs. n.165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

q) Determina l’indennità di funzione prevista dall’art.82 del D.Lgs. n.267/2000, per il Sindaco e per i componenti dell’esecutivo.

TITOLO III
ISTITUTI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 33
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini singoli o associati, all’amministrazione dell’Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predispone ed approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative di cui al presente titolo.

Art. 34
Libere forme associative e volontariato

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli Organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopi di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione Locale.

Art. 35
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture beni e servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture beni e servizi dell’Ente è stabilita da apposito Regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell’apposito Albo Regionale.

Art. 36
Volontariato

1. Il Comune promuove e sostiene forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.

TITOLO IV
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 37
Consultazioni

1. L’Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività dell’Ente.

Art. 38
Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale può rivolgersi, in forma collettiva agli Organi dell’Amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. Lo può fare attraverso una petizione scritta.

2. La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale entro 30 giorni, la sottopone al giudizio di ammissibilità della Giunta Comunale, che si pronuncia sentito il parere del segretario Comunale, quindi, entro i successivi 60 giorni dalla pronuncia di ammissibilità, la assegna in esame all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.

3. Non sono ammesse petizioni sulle materie precluse ai referendum ai sensi del presente Statuto.

4. Le firme in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all’amministrazione devono essere autenticate ai sensi di legge.

5. In caso di pronuncia di inammissibilità della petizione, la deliberazione relativa viene comunicata ai primi tre firmatari e pubblicata mediante affissione negli appositi spazi.

6. Il contenuto della decisione dell’organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Art. 39
Referendum

1. Su iniziativa di almeno 5 promotori, un numero di elettori residenti non inferiore al 35% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, può chiedere che vengano indetti referendum consultivi, in tutte le materie di competenza comunale.

Il referendum può essere indetto altresì:

- dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo quinquennio.

Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- Statuto Comunale;

- Regolamento del Consiglio Comunale;

- Piano regolatore Generale e strumenti Urbanistici;

- Gli atti di bilancio e di assunzione di mutui;

- Gli accordi di programma sottoscritti dall’Amministrazione Comunale;

- Gli atti in materia di personale;

- Le ordinanze con tingibili ed urgenti;

- Gli atti relativi a procedimenti espropriativi;

- Nomine, elezioni, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale atti o questioni concernenti persone.

3. Non sono ammissibili referendum in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana o referendum il cui risultato esporrebbe il Comune a responsabilità nei confronti di terzi, o a difficoltà finanziarie.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione, tale da non ingenerare equivoci;

5. Sono ammesse richieste di referendum, anche in ordine all’oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

6. Il quesito referendario, qualora risultino adempiute le formalità richieste dal presente Statuto e dall’apposito regolamento, viene affisso all’Albo Pretorio entro 5 giorni dalla ricezione.

7. L’ammissibilità del quesito referendario viene deliberata dalla Giunta secondo le modalità stabilite nel Regolamento Comunale che tratta anche delle procedure di ammissibilità, della modalità per la raccolta delle firme, dello svolgimento delle consultazioni, della loro validità e della proclamazione del risultato.

Art. 40
Accesso agli atti

1. Il Comune esercita l’attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a domanda o d’Ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto. In mancanza di termini specifici il termine per l’emissione dell’atto è di giorni trenta.

3. I cittadini hanno diritto, nelle forme previste dal Regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producono effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per Legge debbano intervenire.

4. I cittadini che hanno un interesse giuridicamente rilevante, hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal Regolamento.

5. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l’accesso è escluso o limitato in ragione della tutela alla riservatezza delle persone o casi in cui l’accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa.

Art. 41
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni, sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l’esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di Imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell’atrio del palazzo comunale.

3. L’affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale del messo e, su attestazione di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all’interessato.

Art. 42
Difensore Civico

1. Nell’intento di garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, su deliberazione del Consiglio Comunale, il Comune aderisce ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio di Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalendosi dell’Ufficio operante presso altri Comuni.

2. Il Difensore Civico svolge i compiti di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 267/2000.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 43
Principi strutturali ed organizzativi

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) Una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi.

b) L’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) L’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli Uffici;

CAPO I
GESTIONE

Art. 44
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L’organizzazione degli uffici e dei Servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di Legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati alla Legge, al Consiglio Comunale o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità d gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità in ambito di aree in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei Servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità economiche dell’ente.

7. I regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, prevedono forme di controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei responsabili di area e le modalità di revoca dell’incarico.

8. Negli stessi regolamenti sono previsti altresì forme di coordinamento dell’attività degli uffici nonché disciplinate le modalità interne del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell’ente.

9. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini

Art. 45
Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai responsabili degli uffici e dei Servizi.

2. I responsabili degli uffici e dei Servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

3. Il Sindaco definisce ed attribuisce ai funzionari, di adeguata qualifica e di congrua capacità, gli incarichi di responsabilità e direzione dei Servizi.

4. I responsabili dei Servizi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente ed ad attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario Comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

5. La direzione degli uffici e dei Servizi è attribuita al Segretario Comunale.

6. Gli incarichi di responsabili degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti dell’ente.

Art. 46
Funzioni dei responsabili dei Servizi

Sono attribuiti ai responsabili dei Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall’Organo politico, in particolare:

1. I responsabili dei Servizi e degli uffici stipulano, in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni, concessioni o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla Legge, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie e svolgono le seguenti funzioni:

a) Presiedono le Commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri.

b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni.

c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici.

d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni.

e) Pronunciano le Ordinanze di demolizioni dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione.

f) Emettono le Ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione di sanzioni accessorie, nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco.

g) Pronunciano le altre Ordinanze previste da norme e regolamenti ad eccezione di quelle di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000.

h) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco, dagli Assessori e dal Segretario Comunale.

i) Forniscono nei termini di cui al Regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione.

j) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, ferie, recuperi, missioni del personale secondo le direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

k) Rispondono per il mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

l) Promuovono procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla Legge e dal Regolamento.

3. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

4. In caso di inerzia reiterata o inadempienza o grave ritardo o inefficienza nell’assunzione di atti dovuti di competenza dei responsabili dei Servizi il Sindaco dispone l’avvio al procedimento disciplinare in applicazione delle normative vigenti. In tale circostanza in via sostitutiva è previsto l’intervento del Segretario Comunale, fatta eccezione per i provvedimenti che per la loro natura necessitano di specifiche conoscenze tecniche.

5. In tutti questi casi può essere prevista la sostituzione dei responsabili dei Servizi le cui Funzioni possono essere ricoperte con incarichi esterni mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, occasionalmente con deliberazione motivata e rapporto di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 47
Atti dei responsabili dei Servizi

1. Gli atti dei responsabili di Servizi assumono la denominazione di determinazioni.

2. Le determinazioni hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione e nel caso in cui comportano spesa dalla data di apposizione dell’attestazione di copertura finanziaria.

3. Tutti gli atti dei responsabili dei Servizi sono numerati e classificati con sistemi di raccolta che ne individua la cronologia, la materia e l’Ufficio di provenienza.

Art. 48
Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna devono stabilirne la durata che non può superare la durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 49
Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1. la Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell’Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art.50
Controllo interno

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Spetta al Regolamento di contabilità ed al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 51
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli iscritti all’Albo Nazionale - sezione Regionale. La nomina e la revoca sono disciplinate dalle disposizioni di Legge o Regolamento.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabilite dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Comunale assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli Organi istituzionali.

4. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

5. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l’attività secondo le direttive impartite dal Sindaco.

6. Il Segretario Comunale adotta provvedimenti con rilevanza esterna e valenza intersettoriale.

7. Il Segretario Comunale roga i contratti nei quali l’Ente è parte quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

8. Il Sindaco può affidare al Segretario Comunale la responsabilità di singole aree.

9. Il Segretario Comunale è capo del personale e ne è responsabile. Esercita le funzioni di Direttore Generale nell’ipotesi di cui all’art. 108, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

10. Il Segretario Comunale ha la direzione della struttura operativa dell’Ente secondo le modalità e direttive impartite dal Sindaco, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli Uffici e dei Servizi.

11. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, possono essere assegnate al Segretario, con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente ed agli obiettivi programmatici dell’Amministrazione.

12. Nell’ipotesi in cui non risultano stipulate convenzioni, ai sensi art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, il Sindaco conferisce le funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale.

13. In ogni caso il Segretario Comunale dovrà assolvere a tutte le funzioni attribuitegli per Legge, o conferitegli dal Sindaco.

14. Il Segretario presiede l’Ufficio comunale per le elezioni, riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Art. 52
Convenzioni di Segreteria

1. Il Comune può stipulare, con uno o più Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione Regionale dell’Agenzia, una convenzione per l’Ufficio del Segretario.

2. Nella convenzione vengono stabilite:

- Le modalità di espletamento del Servizio.

- Il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca.

- La ripartizione degli oneri finanziari.

- La durata della convenzione.

- La possibilità di recesso da parte dei Comuni, i reciproci obblighi a garanzia.

Art. 53
Pareri dei responsabili dei Servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, viene richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile dell’Ufficio Finanziario in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

CAPO III
RESPONSABILITA’

Art. 54
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio, secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli Organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1° comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 55
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario Comunale, i dipendenti Comunali che, nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Quando la violazione dei diritti di terzi sia derivata da atti od operazioni di Organi Collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del Collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 56
Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di Legge e di regolamento. La stessa disciplina si applica a coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti.

TITOLO VI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 57
I Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della Comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

3. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio tra altri Enti Pubblici.

Art. 58
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) Economia, quando per le modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda.

b) In concessione a terzi quando esistono ragioni tecnico economiche e di opportunità sociale.

c) A mezzo di Aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale.

d) A mezzo di istituzioni, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

e) A mezzo di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

f) A mezzo convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra

forma consentita dalla Legge.

g) Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune.

Art. 59
L’Istituzione

1. L’istituzione è un organismo strumentale dell’Ente privo di personalità giuridica ma dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell’istituzione il Presidente, il Consiglio d’Amministrazione ed il Direttore. Essi sono nominati dal Sindaco secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze Consiliari e restano in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

3. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito Regolamento dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

4. I Bilanci preventivi e consuntivi dell’istituzione sono allegati ai relativi Bilanci Comunali.

5. L’Organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’istituzione.

6. Il direttore dell’istituzione è nominato dal Sindaco, con le modalità previste dal regolamento; dirige tutta l’attività dell’istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 60
Società a partecipazione pubblica locale

1. Negli statuti delle società a partecipazione pubblica devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, o di una pluralità di servizi, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. Il Comune può, per l’esercizio dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale di cui all’articolo 113 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifici. L’atto costitutivo della società deve prevedere l’obbligo dell’ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all’azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

4. la scelta del socio privato o l’eventuale collocazione sul mercato dei titoli azionari deve avvenire secondo procedure di evidenza pubblica, anche qualora la partecipazione pubblica sia maggioritaria.

5. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

6. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti

7. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

8. Per quanto non disposto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica locale.

Art. 61
Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri Enti Locali e con Enti istituzionali per lo svolgimento in ambiti territoriali più idonei, di attività e di esercizi di comune interesse con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso costituzioni di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli Enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì delegare ad Enti sovracomunali o a Comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico di personale e di attrezzature degli Enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l’esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

6. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 62
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, altri Enti Pubblici o con privati al fine di fornire in modo continuativo servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazioni degli Enti contraenti e i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi o garanzie.

Art. 63
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L’accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate; viene definito in una apposita conferenza che provvede all’approvazione formale dell’accordo stesso, ai sensi dell’art. 34, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Qualora l’accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio entro 30 giorni, pena la decadenza.

Art. 64
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità previste dal presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 65
Delega di funzioni alla Comunità Montana

1. Il Comune di Roccabruna fa parte della Comunità Montana Valle Maira.

2. I rappresentanti del Comune di Roccabruna, in seno agli organi della Comunità Montana, sono nominati secondo le norme stabilite nello Statuto Comunitario e nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l’esercizio associato di funzioni e/o di servizi del Comune.

4. Il Comune, in caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e controllo.

5. I rapporti tra il comune e la Comunità Montana, in merito alle funzioni e/o servizi delegati, sono disciplinati in apposita convenzione.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA’

Art. 66
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento.

2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune in conformità delle Leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 67
Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune, sono costituite da imposte proprie, addizionali, compartecipazione alle imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici trasferimenti erariali e regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per Legge o Regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi indispensabili.

3. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i propri principi e applica le tariffe in modo da non gravare sulle categorie deboli della popolazione, e nell’ambito delle facoltà concesse dalla Legge istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27.07.2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l’Organo competente a rispondere all’istituto dell’interpello è individuato nel responsabile del tributo.

Art. 68
Bilancio Comunale

1. L’ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio entro il termine stabilito dalla Legge osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità, pareggio economico finanziario.

3. Il Bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio. L’apposizione del visto rende esecutivo l’atto adottato.

Art. 69
Rendiconto di gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto di Bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell’anno successivo e con le modalità disposte nel Regolamento di contabilità.

Art. 70
Demanio e Patrimonio

1. I beni del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti Pubblici.

2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, valorizzazione e dell’utilità pubblica.

3. I beni non impiegati a fini istituzionali dell’Ente e non strumentali all’erogazione dei servizi sono dati di norma in locazione od uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un’adeguata redditività.

4. I beni mobili ed immobili sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di Legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L’inventario è tenuto aggiornato dal responsabile del servizio patrimonio.

Art. 71
Il Revisore del Conto

1. Il Consiglio Comunale elegge, il Revisore dei Conti secondo criteri stabiliti dalla Legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione attraverso apposita relazione che accompagna la proposta di delibera consiliare del rendiconto del Bilancio.

4. Il Revisore, ove riscontri irregolarità, riferisce al Consiglio, esso è responsabile delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

5. Al Revisore possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei Servizi.

Art. 72
Servizio di tesoreria comunale

1. Il Comune di Roccabruna, per la gestione finanziaria, si avvale di un servizio di tesoreria, finalizzato ala riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti comunali o da norma pattizie.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 73
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di Legge ai fini della programmazione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuoso il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 74
Attività contrattuale

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

TITOLO IX
PARTE NORMATIVA

Art. 75
Le Ordinanze del Sindaco

1. Il Sindaco emana Ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

2. Le Ordinanze di cui al precedente comma sono pubblicate all’Albo Pretorio per giorni 15 e durante lo stesso periodo devono essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili e consultabili da qualunque persona interessata.

3. In caso di assenza del Sindaco le Ordinanze di cui al comma 1° sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi delle norme del presente Statuto.

Art. 76
I Regolamenti

1. Il Comune adegua tutti i Regolamenti alle disposizioni dello Statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Salvo diverse disposizioni di Legge e dello Stato, essi vanno adottati a maggioranza di voti.

3. I Regolamenti, adottati con deliberazione divenuta esecutiva, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, all’albo pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

Art. 77
Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del Regolamento o dell’ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a Euro 30,00, né superiore a Euro 515,00.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l’aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

Art. 78
Rapporti tra le fonti normative

1. Le norme statutarie regolamentari devono essere conformi ala Costituzione, alle leggi costituzionali e alle leggi statali, nei limiti delle competenze espressamente attribuite alle leggi statali dalla costituzione e compatibilmente ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.

2. L’attività normativa del Comune si conforma alla legislazione regionale, per le materie che la Costituzione attribuisce alla competenza legislativa delle Regioni, riaffermando, per le materie di competenza comunale e per le norme di organizzazione dell’ente, la piena autonomia statutaria e regolamentare, nei limiti stabiliti al comma precedente.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79
Approvazione e revisione statutaria

1. Lo Statuto viene approvato secondo le modalità fissate dalla Legge.

2. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nel decreto legislativo n. 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

3. Gli Statuti ed i regolamenti si intendono automaticamente aggiornati in adeguamento alle nuove disposizioni di legge, qualora si tratti di leggi fondamentali per l’ordinamento comunale, o di leggi di coordinamento della finanza pubblica..

Art. 80
Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto Comunale, adattato ai sensi di Legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Tale pubblicazione avverrà dopo che la delibera di approvazione sia divenuta esecutiva.

2. L’entrata in vigore del presente Statuto, determina l’abrogazione del precedente Statuto Comunale.

3. Dell’entrata in vigore del presente Statuto sarà data massima divulgazione ai cittadini residenti ed agli Enti che hanno sede nel Comune con modalità che saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Il presente Statuto sarà pubblicato sul B.U.R. ed inviato, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell’Interno per l’inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.