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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 15

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2004, n. 87-12245

Modalità per la revoca e il recupero dei contributi di cui all’art. 8 della Legge Regionale 17 aprile 1990 n. 33 in materia di piste e percorsi ciclabili concessi dal 1995 al 2001

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di stabilire gli adempimenti cui devono ottemperare i soggetti beneficiari dei finanziamenti ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 17 aprile 1990, n. 33 dall’anno 1995 all’anno 2001, pena l’avvio delle procedure di revoca e recupero delle somme stanziate a bilancio:

a) i soggetti beneficiari del contributo regionale per i progetti finanziati a partire dall’anno 1995 fino all’anno 2001 devono avviare le procedure di inizio lavori entro il 31 luglio 2004, e trasmettere entro tale data copia del Verbale di consegna lavori al Settore Viabilità e Impianti Fissi;

b) entro il termine del 30 settembre 2005 i soggetti beneficiari dei contributi dal 1995 al 2001 devono comunicare al Settore Viabilità e Impianti Fissi con dichiarazione a firma del Responsabile del procedimento:

- l’avvenuta ultimazione dei lavori;

- la conformità dell’opera alla normativa nazionale vigente in materia di viabilità ed alle Norme Tecniche per la realizzazione delle Piste Ciclabili pubblicate sul supplemento speciale al Bollettino della Regione Piemonte n. 45 del 12 novembre 1997;

- la corrispondenza dell’opera al progetto presentato in sede di richiesta del contributo per quanto riguarda la dislocazione, la lunghezza del percorso e le caratteristiche costruttive dell’opera;

c) entro il termine massimo di 180 giorni dall’avvenuta ultimazione dei lavori, i soggetti beneficiari dei contributi dagli anni dal 1995 al 2001 devono trasmettere:

- il Certificato di regolare esecuzione o di Collaudo approvati dai competenti organi;

- il quadro economico definitivo delle spese sostenute per la realizzazione dell’opera, escludendo eventuali somme per arredi, opere in verde e qualsiasi intervento ritenuto non funzionale alla pista o percorso ciclabile;

2) di avviare le procedure di revoca e di recupero del finanziamento con provvedimento del Responsabile del Settore Viabilità e Impianti Fissi ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, decorsi i termini stabiliti senza che i soggetti beneficiari dall’anno 1995 all’anno 2001 abbiano ottemperato a quanto disposto al punto 1) lettere a), b) e c);

3) di determinare che, decorso il termine del 30 settembre 2005 senza che i soggetti beneficiari abbiano concluso i lavori, esclusi i casi dovuti a causa di forza maggiore, rispetto ai quali potrà essere concessa una proroga, il Settore Viabilità e Impianti Fissi può riconoscere quanto realizzato e contabilizzato fino all’ultimo SAL, procedendo alla revoca e al recupero della restante quota.

(omissis)