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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 15

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2004, n. 86-12244

Legge 19 ottobre 1998 n. 366 recante “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”. Piano regionale dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Primo programma - modalità di revoca e recupero dei contributi

Premesso che la Legge 19 ottobre 1998 n. 366 dettante norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica, all’art. 2 comma 1 affida alle Regioni il compito di redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati. Lo stesso articolo prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, le Regioni provvedano a redigere il piano sulla base dei progetti presentati dai Comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle Province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni.

Il comma 2 dell’art. 2 inoltre stabilisce che le Regioni approvino i piani comunali e provinciali, disponendo in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui all’art. 3 della L. 366/98 costituito presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica.

Richiamata la D.G.R. n. 51-443 del 10 luglio 2000 con la quale Giunta Regionale ha approvato il piano regionale di riparto dei finanziamenti statali di cui alla L. 366/98, articolati per Provincia ed in ordine di priorità. Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha approvato la ripartizione relativa alla prima annualità 1999, disponendo che la ripartizione stessa venisse effettuata con provvedimento amministrativo dirigenziale a seguito dell’approvazione del decreto di ripartizione del fondo di cui all’art. 3 della L. 366/98;

visto il decreto 7 giugno 2000 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 200 del 28 agosto 2000 di approvazione della ripartizione tra le Regioni della quota annuale del fondo di cui all’art. 3 della L. 366/98;

visto il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione 30 novembre 1999 n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 225 del 26 settembre 2000;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 765 del 12 novembre 2001 con la quale si è provveduto alla ripartizione e all’assegnazione ai soggetti beneficiari dei contributi di cui alla L. 366/98 finalizzati alla realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati;

considerato di dover perseguire il fine determinato dalla L. 366/98 secondo criteri di economicità e di efficacia, e valutata pertanto l’opportunità di stabilire disposizioni nei casi in cui i soggetti beneficiari individuati con determinazione dirigenziale n. 765 del 12 novembre 2001 non abbiano ancora realizzato le opere, ovvero non abbiano provveduto ad avviare le procedure amministrative preordinate alla realizzazione dei lavori;

ritenuto pertanto necessario in tali casi recuperare e riassegnare le risorse statali ad altri soggetti inclusi nell’elenco del programma regionale approvato con D.G.R. n. n. 51-443 del 10 luglio 2000, ovvero ai soggetti di cui ai successivi programmi regionali approvati con DD.G.R. n. 68-1489 del 27 novembre 2000; n. 3-4009 del 1 ottobre 2001; n. 58-8300 del 27 gennaio 2003;

ritenuto di fissare il temine del 31 luglio 2004 entro il quale debbano essere avviate le procedure di inizio lavori delle opere finanziate ai sensi della L. 366/98 primo programma. Entro tale termine deve essere trasmesso alla Direzione regionale Viabilità e Impianti Fissi il Verbale di consegna dei lavori;

ritenuto di avviare le procedure per la revoca ed il recupero delle somme stanziate a bilancio, nei casi in cui - decorso il suddetto termine del 31 luglio 2004 - i soggetti beneficiari di cui alla determinazione dirigenziale n. 765 del 12 novembre 2001 non abbiano provveduto a trasmettere al Settore Viabilità e Impianti Fissi il Verbale di consegna dei lavori;

ritenuto altresì opportuno stabilire il termine del 30 settembre 2005 entro il quale i Comuni beneficiari dei contributi di cui alla determinazione dirigenziale n. 765/2001 devono comunicare l’avvenuta ultimazione dei lavori, pena l’avvio delle procedure di recupero delle somme erogate;

valutato che, decorso il termine del 30 settembre 2005, nei casi in cui non si siano conclusi i lavori, esclusi i casi dovuti a causa di forza maggiore, rispetto ai quali potrà essere concessa una proroga, il Settore Viabilità e Impianti Fissi può riconoscere per gli interventi in questione quanto realizzato e contabilizzato fino all’ultimo SAL, procedendo all’adeguamento del contributo e al recupero della restante quota.

La revoca o l’eventuale recupero del contributo sono disposti con provvedimento del Responsabile del Settore Viabilità ed Impianti Fissi;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di stabilire gli adempimenti cui devono ottemperare i soggetti beneficiari dei finanziamenti ai sensi della Legge 19 ottobre 1998 n. 366, ammessi a contributo con determinazione dirigenziale n. 765 del 12 novembre 2001, per gli interventi finalizzati alla valorizzazione ed allo sviluppo della mobilità ciclistica, pena l’avvio delle procedure di revoca e recupero delle somme stanziate a bilancio:

a) i soggetti beneficiari del primo programma devono avviare le procedure di inizio lavori entro il 31 luglio 2004, e trasmettere lavori al Settore Viabilità e Impianti Fissi entro tale data il Verbale di Consegna lavori;

b) entro il termine del 30 settembre 2005 i soggetti beneficiari devono comunicare al Settore Viabilità e Impianti Fissi a mezzo di dichiarazione a firma del Responsabile del procedimento:

- l’avvenuta ultimazione dei lavori;

- la conformità dell’opera alla normativa statale e regionale in materia di viabilità;

- la corrispondenza dell’opera al progetto presentato ai fini dell’inserimento nella D.G.R. 51-443 del 10 luglio 2000 per quanto riguarda la dislocazione, la tipologia e la lunghezza del percorso;

c) entro il termine massimo di 180 giorni dall’avvenuta ultimazione dei lavori, i soggetti beneficiari di cui al primo programma devono trasmettere al Settore Viabilità e Impianti Fissi:

- il Certificato di regolare esecuzione o di Collaudo approvati dai competenti organi;

- il quadro economico definitivo delle spese sostenute per la realizzazione dell’opera, escludendo eventuali somme per arredi, opere in verde e qualsiasi intervento ritenuto non funzionale alla pista o percorso ciclabile;

2) di avviare le procedure di revoca e di recupero del finanziamento con provvedimento del Responsabile del Settore Viabilità e Impianti Fissi ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, decorsi i termini stabiliti senza che i soggetti beneficiari del primo programma di abbiano ottemperato a quanto disposto al punto 1) lettere a), b) e c);

3) di determinare che, decorso il termine del 30 settembre 2005 senza che i soggetti beneficiari abbiano concluso i lavori, esclusi i casi dovuti a causa di forza maggiore, rispetto ai quali potrà essere concessa una proroga, il Settore Viabilità e Impianti Fissi può riconoscere quanto realizzato e contabilizzato fino all’ultimo SAL, procedendo alla revoca e al recupero della restante quota.

(omissis)