Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 2

Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 15

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2004, n. 92-12250

Definizione del percorso assistenziale e abolizione ticket in pronto soccorso

A relazione dell’Assessore Galante.

Obiettivo principale dell’azione regionale è razionalizzare l’attività di pronto soccorso all’interno più generale del sistema sanitario e dei rapporti fra il cittadino e le strutture.

In particolare l’introduzione del ticket avvenuta con la D.G.R. n. 57-5740 del 3 aprile 2002 aveva lo scopo di distogliere i cittadini dall’utilizzo del pronto soccorso quale porta d’ingresso privilegiata ai servizi sanitari mantenendogli la sua funzione propria di diagnosi e cura limitata agli interventi in emergenza ed urgenza.

Trattandosi di materia sanitaria si era comunque agito con grande senso di responsabilità esonerando dal pagamento larghe fasce di cittadini utilizzando una pluralità di parametri quali la patologia, l’età, il reddito, la modalità di accesso.

L’introduzione del ticket, presi a riferimento due periodi significativi (il 1° trimestre 2002 privo di ticket e il 1° trimestre 2003 con il ticket a regime ma ancora senza “l’effetto di ritorno”) ha prodotto una riduzione degli accessi pari al 7% circa a livello regionale.

Consapevoli che il ticket può avere effetti immediati ma che non può essere utilizzato, nell’ambito del pronto soccorso, come strumento stabile per la ricerca dell’appropriatezza degli accessi e delle cure, la Regione ha continuato nell’opera di razionalizzazione e innovazione organizzativa della rete ospedaliera dell’emergenza che ha come obiettivo il fornire al cittadino uguali prestazioni indipendentemente dalla struttura che per prima è interessata.

In altre parole la rete per l’emergenza può essere immaginata come un unico grande palazzo con molte porte di entrata: da qualsiasi parte si entri è possibile accedere ai servizi offerti dal palazzo.

E’ ovvio che ciò è possibile se non esistono barriere interne di impedimento e se i percorsi sono ben agibili.

In quest’ottica con D.G.R. n. 35-7912 del 2 dicembre 2002 sono state emanate le linee guida per l’emergenza sanitaria ospedaliera e con il presente provvedimento impegnare le Aziende Sanitarie Regionali ad attivare percorsi differenziati per i pazienti che accedono al pronto soccorso in base alla patologia e alla gravità del caso.

Anche sulla scorta dell’indagine effettuata congiuntamente dall’AreSS e dall’Assessorato relativamente ad una serie di parametri riguardanti il triage infermieristico in pronto soccorso da cui è emerso il buon livello raggiunto in Piemonte, si ritiene possibile, allo stato attuale, attivare il doppio percorso sopra indicato e avviare i pazienti, dopo la visita, ad un percorso specialistico ambulatoriale.

In questa fattispecie il ticket di pronto soccorso perde significato in quanto il cittadino è sottoposto al pagamento della compartecipazione sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

I tempi di accesso alle suddette prestazioni specialistiche dovranno essere analoghi a quelli previsti dalla D.G.R. n. 14-10073 del 28.07.03 per le prescrizioni urgenti redatte dal medico di medicina generale.

In tal modo il cittadino che, ritenendo di aver bisogno di una prestazione urgente, si rivolge direttamente al pronto soccorso è equiparato, sia sotto l’aspetto economico che quello dei tempi di attesa, al cittadino che si rivolge al proprio medico di famiglia.

Ferma restando l’autonomia organizzativa delle ASR si elencano, di seguito, le linee applicative di quanto sopra esplicitato:

l’identificazione di diversi modelli organizzativi dovrà in ogni modo prevedere per i vari codici percorsi diversificati, in linea con quanto già emanato dalla Regione Piemonte con il P.S.R. ex L.R. 61/97.

1. In particolare per i codici bianchi e verdi dovranno essere previsti percorsi con una interazione funzionale assai stretta con gli ambulatori specialistici:

- ove presente, il medico di medicina generale inserito nel DEA rappresenta lo snodo per tale tipologia di utenti; la fuoriuscita dal percorso dell’emergenza e il contestuale rinvio del paziente al proprio medico curante con le dovute informazioni relative alle motivazioni di accesso ed al quadro clinico oppure, quando necessario, l’inserimento in un percorso ambulatoriale specialistico rappresentano le scelte appropriate ed idonee per tali situazioni cliniche;

- ove non presente tale funzione verrà svolta dal personale medico in organico in P.S..

In tal modo pazienti senza caratteristiche di urgenza - emergenza potranno essere indirizzati dal Pronto Soccorso in sedi più idonee di approccio e di trattamento.

Sarà compito delle Aziende sanitarie organizzare ed attivare percorsi integrati tra Pronto Soccorso ed ambulatori atti a garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

2. Pur nel rispetto delle differenze tra i diversi P.S. ed i modelli organizzativi messi in atto, le modalità di erogazione delle prestazioni ambulatoriali previste dovranno essere applicate in modo omogeneo su tutto il territorio regionale.

3. Le direzioni sanitarie aziendali dovranno promuovere interazioni tra il D.E.A. e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli ambulatori specialistici al fine di identificare percorsi di accesso alle prestazioni ambulatoriali in base a criteri di priorità clinica, come del resto già previsto dalla D.G.R. n. 14-10073 del 28 luglio 2003 relativa alle liste di attesa. In tale modo potranno essere garantite prestazioni più eque ed omogenee, a parità di situazioni cliniche e indipendentemente dai percorsi utilizzati, e potranno essere ridotti gli accessi impropri in P.S.

Si prende infine atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale o delle Aziende sanitarie in quanto i minori introiti derivanti dall’abolizione del ticket di pronto soccorso, quantificati in 4 milioni di euro all’anno, sono compensati dalle maggiori entrate derivanti dalla compartecipazione sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

La Giunta Regionale,

vista la D.G.R. n. 57-5740 del 03.04.02,

vista la D.G.R. n. 35-7912 del 02.12.02,

vista la D.G.R. n. 14-10073 del 28.07.03,

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

- di impegnare le ASR ad attivare percorsi differenziati per i pazienti che accedono al pronto soccorso in base alla patologia e alla gravità del caso e a prevedere percorsi di accesso urgente alle prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale secondo le modalità in premessa indicate;

- di abolire, dal 1° maggio 2004, la quota di partecipazione alla spesa delle prestazioni ambulatoriali rese nell’ambito delle strutture di emergenza - urgenza di cui alla D.G.R. n. 57-5740 del 03.04.02.

- di prendere atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale o delle Aziende sanitarie in quanto i minori introiti derivanti dall’abolizione del ticket di pronto soccorso, quantificati in 4 milioni di euro all’anno, sono compensati dalle maggiori entrate derivanti dalla compartecipazione sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 della Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)