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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 15

Codice 25.5
D.D. 9 dicembre 2003, n. 2038

Autorizzazione idraulica n. 1192 riguardante il ponte a servizio di casa privata sito in Comune di Isola d’Asti, via Fogliotti n. 80, di proprietà del Sig. Riviello Donato, sul rio Bragna inscritto nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Asti (R.D. del 4 Novembre 1938) al numero 50 - Comune di Isola d’Asti (AT). Richiedente: signor Riviello Donato

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, in sanatoria, ai soli fini idraulici, il signor Riviello Donato residente in via Fogliotti n. 80, Isola d’Asti (provincia di Asti), (omissis) a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si inviano al richiedente, vistati da questo Settore e, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta , l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa l’autorizzazione di questo Settore;

2. il soggetto autorizzato, sempre previa l’autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d’acqua che io rendessero necessario o che le opere stesse “siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

4. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Nelle more della regolamentazione regionale dell’attività di gestione del demanio, con il presente provvedimento si autorizza altresì l’occupazione demaniale sulla quale insiste l’opera e si demanda ad un successivo provvedimento la regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole