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Bollettino Ufficiale n. 15 del 15 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n° 3214 in data 24 luglio 2003

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 3 aprile 2003 dai Sigg.ri Anselmetti Cesare, Anselmetti Luigi, Peretto Secondo, Perin Riz Elia, in qualità di concessionari in solido, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, in solido ai Sigg.ri Anselmetti Cesare (omissis) Anselmetti Luigi (omissis) Peretto Secondo (omissis) e Perin Riz Elia (omissis) il rinnovo in sanatoria della concessione di derivazione di una quantità d’acqua in misura eguale e non superiore a mod. 0,12 (lt/sec. 12) d’acqua dal riale Rivetti o Samaritana, in Comune di Graglia, da utilizzarsi per irrigare ha 12.10.00 di terreni di proprietà dei concessionari, situati in territorio del Comune di Graglia, senza obbligo di restituzione in misura apprezzabile delle colature.

Di accordare ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n° 152, come modificato ed integrato dall’art. 7 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 258 la concessione di che trattasi per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dal 21 aprile 1983, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con D.M. 21 aprile 1953 n° 1042, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 21 aprile 1983 del canone annuo di euro3,97 in ragione di euro33,06 per ogni modulo d’acqua derivato ai sensi della Legge 1 dicembre 1981 n° 692; dal 1 gennaio 1990 del canone annuo di euro 3,97, in ragione di euro 33,06 per ogni modulo d’acqua derivato ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1 gennaio 1994 del canone annuo di euro 4,36 in ragione di euro3 6,36 per ogni modulo d’acqua derivato ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n° 36; dal 1 gennaio 1997 del canone annuo di euro 4,47 in ragione di euro 37,27 per ogni modulo d’acqua derivato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 1998 del canone annuo di euro 4,55 in ragione di euro 37,94 per ogni modulo d’acqua derivato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 1999 del canone annuo di euro 4,62 in ragione di euro 38,51 per ogni modulo d’acqua derivato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 del canone annuo di euro 4,68 in ragione di euro 38,97 per ogni modulo d’acqua derivato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M.. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2001 del canone annuo di euro 4,76 in ragione di euro 39,64 per ogni modulo d’acqua derivato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M.. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2002 del canone annuo di euro 4,81 in ragione di euro 40,11 per ogni modulo d’acqua derivato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successivo D.M.. 24 novembre 2000 e dal 1 gennaio 2003 del canone annuo di euro 4,88 in ragione di euro 40,67 per ogni modulo d’acqua derivato ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n° 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n° 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1187 di Rep. in data 3 aprile 2003

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 30 marzo 2004

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco