Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 15 del 15 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Oviglio (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2004. “L.R. n. 19 del 8.7.99. Regolamento Edilizio approvato con delibera n. 28 del del C.C. del 29.12.2003. Osservazioni Regionali. Perfezionamento con modifica ed adeguamento”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di riscrivere ex novo l’art. 2 nel Regolamento Edilizio Comunale approvato con propria deliberazione n. 28 del 29.12.03 nel testo qui di seguito riportato:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall’Assessore suo delegato che la presiede, e da 5 componenti, eletti dalConsiglio comunale.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2) Di introdurre ex novo e dopo l’art. 27, l’articolo 27 bis del Regolamento Edilizio Comunale approvato con propria deliberazione n. 28 del 29.12.03 nel testo qui di seguito riportato:

Art. 27 bis Disposizione transitoria

1. Fino all’adeguamento previsto dall’art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli dal 13 al 27, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.

1) Di prendere formalmente atto del contenuto dei Comunicati dell’Assessore all’Urbanistica, Pianificazione Territoriale e dell’Area Metropolitana, Edilizia Residenziale pubblicata sul B.U.R.P. n. 47 del 21.11.01 e n. 13 del 28.03.02 e di disporre che la documentazione tutta relativa al Regolamento Edilizio Comunale approvato, modificato ed adeguato venga inviata alla Regione in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 4 della L.R. 19/1999 nonché dalla nota prot. n. 1478/19.8 del 04.02.04;