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Bollettino Ufficiale n. 15 del 15 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Biella

Estratto accordo di programma - Integrazione scolastica allievi portatori handicap

Il Sindaco di Biella, il Presidente della Provincia, il Dirigente Centro Servizi Amministrativi (CSA), il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria (ASL) 12 hanno stipulato Accordo di Programma per la realizzazione di una integrazione scolastica e sociale degli allievi iscritti negli Asili Nido e nelle Scuole di ogni ordine e grado.

Art. 1
Finalità ed obiettivi comuni condivisi.

L’Accordo mira a garantire le condizioni più idonee a facilitare la integrazione scolastica e sociale degli alunni/studenti in situazione di handicap. L’Accordo è altresì finalizzato al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extrascolastici.

Art. 2
Contenuto: impegni dei soggetti firmatari;

a) le parti stipulanti si impegnano a garantire l’attuazione delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi come da All. 5, nonchè ad assegnare le figure professionali di cui all’All. 4;

b) gli impegni di ciascuna parte sono quelli indicati nell’All. 3;

c) il presente Accordo di Programma adottato con provvedimento sindacale sarà a disposizione delle Istituzioni Scolastiche, Enti, OO.SS, Associazioni interessate, Genitori e Cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 3
Modalità di integrazione delle competenze, dei servizi, delle prestazioni.

Gli Enti contraenti si impegnano a concordare gli interventi di competenza per pervenire all’integrazione dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto delle specifiche competenze.

Art. 4
Iter dell’integrazione.

Previsto dall’atto di indirizzo (DPR 24/02/94 ed alla Circ. Reg. N. 11/SAP del 10.04.95). La tempistica tiene conto delle esigenze del MIUR (Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca) e della Direzione Regionale scolastica per il Piemonte.

Art. 5
Corsi congiunti di formazione e di aggiornamento.

Gli Enti contraenti si impegnano ad attivare ed a gestire tali corsi con il contributo finanziario degli stessi Enti.

Art. 6
Soggetti od Enti convenzionati con le parti stipulanti.

Qualora il servizio sia gestito in convenzione con altro soggetto pubblico o privato, i soggetti convenzionati possono avanzare proposte alla Conferenza dei Servizi e formulare osservazioni a ciascuna delle parti contraenti. Possono altresì stipulare “intese operative” con le parti pubbliche stipulanti l’Accordo di programma per il coordinamento dei servizi oggetto dell’accordo. Possono aderire all’ Accordo Istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, Centri di formazione professionale regionali del territorio, ASL 11 per i Comuni della Valsessera, Consorzi, Enti pubblici e privati, Associazioni di volontariato, Cooperative, Organizzazioni ONLUS, Aziende ed Imprese, Privato sociale.

Art. 7
Verifiche periodiche.

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale si impegna a verificare in itinere, dal punto di vista tecnico, l’attuazione del presente Accordo in termini di efficacia e efficienza e di riferire annualmente con specifica voce nella relazione prevista dall’art.5 co.7 del D.M. 122/94.

Art. 8
Foro competente.

a) Controversie interpretazione ed esecuzione Accordo sono rimesse a Collegio arbitrale composto da: Sindaco, rappresentante dell’Amministrazione Provinciale, dell’A.S.L. 12, del MIUR e della Prefettura; tale Collegio decide ai sensi art. 806 C.P.C.

b) Controversie giudiziali riservate al Foro di Biella.

Art. 9
Durata.

Tre anni scolastici, dalla pubblicazione sul BUR previo recepimento con provvedimento del Sindaco. Su segnalazione del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale, o di uno dei firmatari si potrà procedere alla revisione del testo.

Il Sindaco
Gianluca Susta