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Bollettino Ufficiale n. 15 del 15 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Basaluzzo (Alessandria)

Accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 18/8/2000,n.267 per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare

Su iniziativa del Sindaco del Comune di Basaluzzo, Ente promotore, in virtù di deleghe rilasciate dai Comuni interessati atte a richiedere la contribuzione prevista dalla L.R. 24/10/1995, n. 75 e la conseguente gestione associata degli interventi.

Sentita la conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate

Tra

i Comuni Di Alessandria,Basaluzzo, Bosco Marengo Capriata d’Orba, Francavilla Bisio, Fresonara, Frugarolo, Novi Ligure, Ovada, Pasturana, Predosa, Sezzadio,Silvano D’orba, Tagliolo Monferrato, Tassarolo.

Si Stipula

il presente accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n.267/2000, per l’attuazione di interventi coordinati di lotta biologica integrata alle zanzare, secondo quanto segue:

Art. 1

Finalita’

Realizzazione di interventi di disinfestazione sul territorio dei Comuni secondo le metodologie di trattamento ed i prodotti da utilizzare previsti nel piano di lotta alle zanzare redatto per l’anno 2004, operando sui diversi tipi di focolai con trattamento delle superfici ed acquisto dei necessari materiali. Attività di campionamento, studio, mappatura di aggiornamento dei focolai con realizzazione di una rete di rilevamento.

Attività di divulgazione di dati e informazioni di utilità pubblica per la lotta alle zanzare ed acquisto di strumenti e macchinari speciali.

Art. 2

Finanziamento

1) La spesa dell’intervento è stimata in Euro 316.102,17 (IVA 20% inclusa) da ripartirsi tra i singoli Comuni così come risulta dall’allegato “A” al presente accordo.

Ciascun Ente attribuisce al Comune di Basaluzzo la quota a suo carico come segue:

- contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo assunzione formale dell’impegno di spesa da parte dell’organo competente, relativo all’onere di carico del Comune per l’intervento e per le spese generali di accordo di programma, con obbligo di devoluzione della somma stanziata all’Ente promotore;

- erogazione delle somme assegnate entro dieci giorni dalla richiesta del Comune di Basaluzzo che dovrà essere effettuata al maturare dei debiti verso ditte e/o professionisti incaricati per le finalità di cui all’art. 1.

2) I Comuni aderenti, con la sottoscrizione del presente accettano irrevocabilmente l’assegnazione diretta al Comune di Basaluzzo della quota contributiva assegnata dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 24/10/1995, n. 75 autorizzando la stessa Regione ad accreditare detti contributi direttamente e senza altre formalità all’Ente promotore.

3) Il Comune di Basaluzzo, al termine dell’intervento, presenterà a tutti gli aderenti, dettagliato rendiconto delle somme attribuite e spese, restituendo eventuali economie.

Eventuali ulteriori contributi che verranno acquisiti in corso di validità dell’accordo relativamente alle attività oggetto del presente atto , verranno destinati al potenziamento dell’attività di coordinamento e di campo ed all’abbattimento delle spese di trattamento per risaie a carico dei Comuni interessati.

Art. 3

Modalita’ e tempi

L’Ente promotore, acquisiti gli impegni di spesa di cui all’art. 2.1 ed approvato il presente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R. ai sensi dell’art. 34, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, provvederà all’acquisto di materiali ed attrezzature necessari per gli interventi ed all’appalto del servizio di disinfestazione ed individuerà idoneo personale tecnico di campagna per la mappatura e monitoraggio dei focolai e verifica dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le prescrizioni ed indicazioni del piano di fattibilità e provvederà alla divulgazione ed informazione.

Gli interventi di cui al presente accordo si dovranno concludere entro il 30 novembre 2004.

Gli interventi verranno attuati sui territori di tutti i singoli Comuni aderenti all’accordo secondo il piano di lotta alle zanzare predisposto e tutto il materiale acquisito sarà messo a disposizione dei Comuni aderenti.

Art. 4

Vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma è svolto da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Basaluzzo e composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o da un rappresentante dagli stessi designato.

Detto collegio si riunirà allorquando il Presidente o due membri ne facciano richiesta. La sede del collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Basaluzzo.

Art. 5

Arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta in conformità del Regolamento di arbitrato della Associazione Italiana per l’Arbitrato da un collegio arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto in Basaluzzo il 16 marzo 2004

Comune di Basaluzzo
Ludovici Gianfranco

Comune di Capriata d’Orba
Sericano Carletto

Comune di Ovada
Mazzarello Mario

Comune di Francavilla Bisio
Robbiano Vincenzo

Comune di Fresonara
Bisio Massimo

Comune di Pasturana
Laguzzi Angelo

Comune di Predosa
Sardi Giancarlo

Comune di Novi Ligure
Lovelli Mario

Comune di Silvano D’orba
Coco Giuseppe

Comune di Tassarolo
Cavriani Giuseppe

Comune di Frugarolo
Lombardi Pietro

Comune di Tagliolo M.To
Rava Lino Carlo

Comune di Sezzadio
Ricci Giuseppe

Comune di Alessandria
Scagni Mara

Comune di Bosco Marengo
Demicheli Carlo