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Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Codice 26.2
D.D. 11 febbraio 2004, n. 43

L.R. n. 74/89. Benestare all’approvazione del progetto definitivo per la costruzione di una seggiovia biposto, con portata oraria di 997 p/h., denominata “Rastello - Borrello” (m 803 -1421 s.l.m.). in comune di Roccaforte Mondovì (CN). Proprietario il Comune di Roccaforte Mondovì

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

A. di concedere il benestare all’approvazione del progetto definitivo, depositato presso la Direzione Trasporti - Settore Viabilità ed Impianti Fissi - di questa Regione, al prot. n. 2722/26.2, del 7/03/03, elaborato dallo studio tecnico “Dimensione Ingegnierie” s.r.l., a firma del coordinatore ing. Carlo Fuselli per conto del Comune di Roccaforte Mondovì, dell’impianto funiviario, funivia monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, seggiole biposto, con portata oraria di 997 p/h, denominato, “Rastello-Borrello” (m 803-1421 s.l.m.),ubicato nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN), subordinatamente a tutte le prescrizioni ed alle indicazioni in premessa citate.

B. che il Comune di Roccaforte Mondovì dovrà presentare alla Comunità Montana il progetto definitivo integrato con la parte elettromeccanica dell’impianto seggioviario in oggetto, per la successiva approvazione;

C. che l’approvazione del progetto definitivo integrato con la parte elettromeccanica, è subordinata al rilascio del Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.S.T.I.F. di Torino;

D. che il benestare all’approvazione del progetto definitivo oggetto del presente atto, non autorizza l’inizio d’alcun tipo di lavoro inerente alla costruzione dell’impianto in oggetto;

E. che il progetto definitivo integrato con la parte elettromeccanica deve essere presentato, per l’approvazione, entro dodici mesi dalla data della presente Determinazione. L’inosservanza di tale termine comporta la decadenza dell’approvazione del progetto definitivo.

Si precisa che la presente autorizzazione si riferisce unicamente alla costruzione del nuovo impianto secondo le modalità descritte nel progetto definitivo: restano pertanto esclusi tutti gli interventi descritti nel progetto preliminare, che dovranno essere oggetto di progettazione definitiva da sottoporre a preventiva autorizzazione ai sensi della normativa in vigore;

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonchè le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti in senso autorizzativo ai fini della realizzazione dell’intervento in oggetto e la possibilità di dettare altre prescrizioni, qualora se ne accerti la necessità a seguito di verifiche effettuate dai soggetti competenti, sia in corso d’opera sia al termine dei lavori.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza di questo Settore.

Contro il presente provvedimento è ammesso proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino