Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Codice 10.7
D.D. 5 febbraio 2004, n. 102

Comune di Castelmagno (CN). Concessione in via amministrativa a terzi di pascoli comunali di uso civico risultati esuberanti rispetto al fabbisogno locale. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Castelmagno (CN) a dare in concessione amministrativa a terzi ad uso pascolo estivo per un periodo di anni quattro, a far data dalla stagione pascoliva 2003, eventualmente rinnovabili (fatte salve diverse disposizioni di legge), i terreni comunali gravati da uso civico indicati in premessa;

che il Comune di Castelmagno (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con i privati relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

di dare atto che:

- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto, sono disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere delle concessioni, salvo rinnovo delle stesse, dovranno essere restituiti al Comune ripristinati, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionari;

- il Comune di Castelmagno (CN) è stato autorizzato con nulla osta provvisorio a sottoscrivere le concessioni in parola che verranno pertanto confermate per quanto riguarda la parte economica, fermorestando che i corrispettivi riferiti alle medesime non devono risultare inferiori a quanto disposto dalla Commissione tecnico - consuntiva della Regione Piemonte, così come specificato in premessa;

- il Comune di Castelmagno (CN) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei concessionari.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri