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Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Codice 26.3
D.D. 2 marzo 2004, n. 82

L.R. 1/2000. Erogazione delle risorse destinate alle Province ed ai Comuni per l’esercizio del trasporto pubblico locale e per le relative agevolazioni tariffarie. Anno 2004. Impegno di euro 59.626.372,80 - esercizio - (Cap. 14331/2004) (AA.100267 - 100477) e di euro 774.685,25 - agevolazioni tariffarie - (Cap. 14351/2004)(A.100478)

In attuazione di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la Regione Piemonte, con legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, ha introdotto una nuova normativa in materia di Trasporto Pubblico Locale.

L’art. 21 della L.R. 1/2000 (Procedure transitorie) stabilisce una fase transitoria che per quanto riguarda l’anno 2000 prevede la proroga degli attuali contratti di servizio di trasporto pubblico in essere; per il successivo periodo 01/01/2001 - 31/12/2002 gli Enti procedono all’affidamento dei servizi mediante procedure concorsuali di cui all’art. 11 della L.R. 1/2000 e viene stabilito che per le assegnazioni delle risorse debbano essere stipulati fra la Regione e gli Enti soggetti di delega “ Accordi di Programma” così come previsto dalla legge stessa.

In tale contesto con D.G.R. n. 98-29587 del 01/03/2000 si è approvato il Programma di Attuazione della L.R. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale per il periodo transitorio 01/01/2001 - 31/12/2002 che fornisce gli indirizzi agli Enti soggetti di delega per la predisposizione dei propri programmi di attuazione ed effettua un riparto delle risorse regionali tra i servizi di trasporto urbano, extraurbano e servizi speciali ed attribuisce le stesse agli enti sulla base della spesa consolidata e di indicatori territoriali e di mobilità. Tale riparto e relativo stanziamento può essere oggetto di rideterminazione alla luce delle proposte e progetti che gli enti locali presentano alla Regione in sede di contrattazione per la stipula degli Accordi di Programma.

Con la D.G.R. n. 37-924 del 25/09/2000 e la D.G.R. n. 2-1825 del 21/12/2000 sono stati approvati gli “Accordi di Programma” relativamente al biennio 2001-2002. A fronte di quanto sopra sono stati stipulati e sottoscritti gli “Accordi di Programma”, di cui alle deliberazioni sopra richiamate, che prevedono, per l’anno 2002, un ammontare di risorse regionali pari a euro 228.226.435,40 per l’esercizio e un ammontare di euro 3.098.741,00 per le agevolazioni tariffarie.

Con D.G.R. n. 23 - 8642 del 10/03/2003 la Giunta regionale, per far fronte agli oneri derivanti dall’esercizio di servizi non previsti negli Accordi di Programma sopra citati, ha provveduto ad accantonare complessivi euro 10.279.055,99 a favore degli Enti soggetti di delega individuati dallo stesso provvedimento. L’erogazione di questi fondi è stata subordinata al formale impegno da parte degli Enti stessi a istituire i servizi di trasporto pubblico locale così come previsti nell’allegato 1, della suddetta D.G.R., e/o servizi aventi le stesse finalità.

La città di Casale Monferrato con nota del 21 novembre 2003, prot. n. 42384/2443, ha affermato la difficoltà di attuare l’intensificazione del servizio ordinario mediante l’utilizzo di mezzi M1 e/o servizi aventi le stesse finalità prima del 31 dicembre 2003, ma altresì ha confermato il proprio impegno nell’attivarli nel corso del 2004; per questo motivo, non è stata erogata la sua quota parte dell’anno 2003; per il 2004 si assegna alla città di Casale Monferrato la quota prevista dalla D.G.R. n. 23 - 8642 del 10/03/2003 per le stesse finalità, le risorse saranno erogate solo a fronte di un formale impegno ai sensi della stessa D.G.R. per l’anno 2004.

Con D.G.R. n. 9-11229 del 09/12/2003, la Giunta regionale, considerate le necessità di dare garanzia di finanziamento agli Enti locali e di prevedere un congruo periodo per la stipula degli Accordi di programma ex art. 9 della L.R. n° 1/00, ha ritenuto opportuno assegnare per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l’anno 2004 risorse regionali in misura pari a euro 238.505.490,99, corrispondenti a quelle accantonate nell’anno 2003 a favore degli stessi Enti per il finanziamento degli stessi servizi; con la medesima deliberazione la Giunta regionale prenotava le risorse disponibili sul cap. 14331/2004 pari ad euro 226.931.161,00; la prenotazione è stata trasformata in accantonamento con D.G.R. n. 41-11545 del 19/01/2004.

Con D.G.R. n. 34-11697 del 09/02/2004 la Giunta regionale ha provveduto ad accantonare le restanti risorse non prenotate con D.G.R. n. 9-11229 del 09/12/2003, pari ad euro 11.574.329,99 sul cap. 14331/2004 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale e euro 3.098.741,00 sul cap. 14351/2004 per il finanziamento agli Enti soggetti di delega derivanti dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie.

La L.R. 1/2000, all’art. 8, prevede che la Regione promuova, aderendovi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la Mobilità Metropolitana (AMM) tra la Regione Piemonte e gli Enti locali interessati.

Con la D.G.R. n. 101-6933 del 5 agosto 2002 e la D.G.R. n. 1-8692 del 17 marzo 2003 sono stati approvati gli schemi di Statuto e di Convenzione tra Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino per la costituzione del Consorzio ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L.R. 1/2000.

L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana è stata formalmente costituita in data 9 maggio 2003 con la sottoscrizione dello Statuto e della Convenzione; oltre a Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino hanno aderito all’Agenzia i Comuni di Baldissero T.se, Beinasco, Carignano, Collegno, Grugliasco, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto T.se, Pianezza, Rivalta T.se, Rivoli, Settimo T.se, S. Mauro T.se e Volpiano; successivamente ha aderito all’Agenzia anche il Comune di Chieri.

Ai sensi dell’art. 2, comma 2 dello stesso Statuto gli Enti che aderiscono all’Agenzia conferiscono alla stessa tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale in ambito metropolitano. L’Agenzia è operativa per deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia a partire dal 1° gennaio 2004, pertanto a partire da tale data i contributi regionali assegnati agli Enti consorziati sono automaticamente assegnati all’Agenzia.

Con D.G.R. n. 1-1824 del 21/12/2000 si è provveduto a normare le agevolazioni tariffarie sulle linee extraurbane ed urbane finanziate dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 1/2000 e si è provveduto alla copertura dei minori introiti alle aziende tramite risorse regionali che sono ripartite alle Province ed ai Comuni (enti soggetti di delega) secondo i disposti di cui agli Accordi di Programma ex art. 9 della L.R. 1/2000.

Le risorse di cui sopra, in prosecuzione agli Accordi di Programma stipulati e sottoscritti, sono erogate dalla Regione secondo rate trimestrali anticipate, nel rispetto dei relativi adempimenti previsti nei singoli Accordi di Programma e di quanto già in applicazione della D.G.R. n. 37-2229 del 12/02/2001 relativamente ai servizi urbani ed alle aree a domanda debole assegnate alle Province.

Le somme non sono soggette alla ritenuta IRPEG ai sensi D.P.R. 600/73.

Gli Enti suddetti corrisponderanno ai vettori, esercenti il servizio attraverso la stipulazione di appositi contratti, compensazioni economiche.

Tenuto conto che le risorse di cui alla presente attengono a trasferimenti collegati all’esercizio di funzioni trasferite agli Enti locali in applicazione delle leggi sul decentramento amministrativo, la Giunta regionale, in applicazione dell’art.1 comma 1 della L.R. 24/12/2003 n. 34 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2004" e la L.R. 4/2004 ”Proroga dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2004", è autorizzata a gestire le suddette risorse con l’applicazione dei limiti previsti al comma 1 della stessa L.R. 34/2003 e dalla L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

* Vista la L.R. 1/2000;

* Vista la L.R. 7/2001;

* Vista la L.R. 34/2003;

* Vista la L.R. 4/2004;

* Vista la D.G.R. n. 37-924 del 25/09/2000;

* Vista la D.G.R. n. 1-1824 del 21/12/2000;

* Vista la D.G.R. n. 2-1825 del 21/12/2000;

* Vista la D.G.R. n. 101-6933 del 5/08/2002;

* Vista la D.G.R. n. 23 - 8642 del 10/03/2003;

* Vista la D.G.R. n. 1-8692 del 17/03/2003;

* Vista la D.G.R. n. 9-11229 del 09/12/2003;

* Vista la D.G.R. n. 41-11545 del 19/01/2004.

* Vista la D.G.R. n. 34-11697 del 09/02/2004

* Con note Prot. n. 1722/26/2004 del 12/02/2004 e Prot. n. 1725/26/2004 del 12/02/2004 la Direzione Regionale Trasporti ha provveduto ad assegnare al Settore Trasporto Pubblico Locale la somma di euro 226.931.161,00 (A. 100267) e di euro 11.574.329,99 (A. 100477) del cap. 14331/2004 ed euro 3.098.741,00 (A. 100478) del cap. 14351/2004.

determina

- di impegnare, al fine di erogare a favore degli Enti soggetti di delega di cui alle DD.G.R. citate in premessa competenti in materia di trasporto pubblico locale e come precisato nell’allegato elenco parte integrante della presente determinazione, con i vincoli stabiliti dalla L.R. 34/2003:

- per un importo pari a euro 59.626.372,80 - esercizio - (Cap. 14331/2004);

- per un importo pari a euro 774.685,25 - agevolazioni tariffarie - (Cap. 14351/2004).

La spesa di euro 59.626.372,80 è impegnata sul Cap. 14331 del Bilancio Regionale 2004 per euro 11.574.329,99 (A. 100477) e per euro 48.052.041,81 (A. 100267).

La spesa di euro 774.685,25 è impegnata sul Cap. 14351 del Bilancio Regionale 2004 (A. 100478).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Marchisio

Allegato